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Modifica a tramezzi? No alla demolizione, basta la CILA tardiva

Il TAR Sicilia annulla un ordine di demolizione per opere interne consistenti nello spostamento di tramezzi non portanti, nella realizzazione di un bagno e nella modifica delle porte. In assenza di interventi su strutture, volume, superfici o destinazione d’uso, è sufficiente la CILA: la sua omissione comporta una sanzione pecuniaria e può essere regolarizzata con una CILA tardiva.

L’articolo tratta una sentenza del TAR Sicilia dove viene annullato un ordine di demolizione emesso dal Comune per alcune modifiche interne a un’abitazione. Le opere consistevano nello spostamento di tramezzi non portanti, nella realizzazione di un bagno e nella diversa collocazione di porte interne senza la modifica di strutture, volume, superficie, prospetti o destinazione d’uso dell’immobile. Per il TAR, l’intervento richiedeva al massimo una CILA e la sua omissione comporta una sanzione economica con possibilità di sanatoria successiva mediante CILA tardiva, non la demolizione.

Vediamo il caso…

Tramezzi non portanti: il caso

Un Comune aveva ordinato, con un'ingiunzione di demolizione, di ripristinare alcune opere interne in un’abitazione.

Ma in cosa consistevano le opere contestate?


Dalla sentenza emerge che “Le opere oggetto di contestazione riguardavano esclusivamente la diversa collocazione del servizio igienico al secondo piano dell’immobile, mediante un lieve spostamento di tramezzature interne, nonché la chiusura e l’apertura di porte su pareti non portanti. Tali interventi non comportavano modifiche della sagoma, dei prospetti o della volumetria dell’edificio, né aumento delle superfici utili o del numero delle unità immobiliari, né mutamento della destinazione d’uso, rimasta residenziale.”
La proprietaria di contro sosteneva che si trattasse solo di una diversa distribuzione degli spazi interni, realizzata mediante tramezzi non portanti, senza interventi strutturali né modifiche a volume, sagoma, prospetti, destinazione d’uso o numero delle unità immobiliari.

Da qui il ricorso al TAR.

Tramezzi e CILA omessa: multa sì, demolizione no

Il TAR precisa che “(…) gli interventi descritti nel provvedimento impugnato rientrano pacificamente nella categoria delle opere interne e, più precisamente, negli interventi di manutenzione straordinaria leggera e di modificazione della distribuzione interna, come disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.
In particolare, l’art. 6 e l’art. 6-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come recepiti e modificati dalla L.R. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, ricomprendono tra le attività edilizie libere o soggette a semplice comunicazione asseverata (CILA) gli interventi che non incidono sulle strutture portanti, non comportano aumento di volumetria o di superficie, né mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. Per tali interventi, la normativa regionale – segnatamente l’art. 3, commi 2, 4 e 6, L.R. n. 16/2016 – prevede che l’eventuale omissione della preventiva CILA non determini l’applicazione della sanzione demolitoria, ma esclusivamente l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, ferma restando la possibilità di presentazione della comunicazione in forma tardiva. La demolizione costituisce, invece, una sanzione tipica ed eccezionale, prevista dall’ordinamento unicamente per interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, come implicitamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione comunale nella descrizione delle opere accertate. (…) Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza, pacifica in atti, che la ricorrente abbia successivamente presentato CILA tardiva, alla quale non ha fatto seguito alcun esercizio del potere inibitorio da parte dell’Amministrazione, con conseguente consolidamento della conformità urbanistico-edilizia degli interventi eseguiti.”

Le opere realizzate si configuravano come semplici modifiche interne e non interessavano elementi portanti e non aumentavano volume o superficie, né modificavano la destinazione d’uso rilevante. Motivo per cui rientravano nella manutenzione straordinaria leggera, riconducibili, nel caso concreto, a interventi soggetti al più a CILA. Detto ciò, viene precisato che se la CILA non viene presentata prima dei lavori, la legge siciliana non prevede automaticamente la demolizione ma la conseguenza è soltanto una sanzione pecuniaria, con la possibilità di depositare una CILA tardiva. La demolizione è invece prevista per interventi più gravi, privi di permesso di costruire o difformi da esso. Inoltre nel caso concreto, la proprietaria ha presentato la CILA tardiva e il Comune non l’ha bloccata, consolidando la propria conformità urbanistico-edilizia.

Quando l’intervento riguarda soltanto tramezzi interni e non incide su volume, superfici, prospetti, destinazione d’uso o strutture portanti dell’edificio, non si è davanti a un’opera perseguibile mediante demolizione ma esclusivamente tramite sanzione pecuniaria prevista per l’omessa CILA.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: CILA, tramezzi, CILA tardiva, ordine di demolizione, manutenzione straordinaria CILA in sanatoria.

FAQ TECNICHE: CILA tardiva per tramezzi: quando la demolizione è illegittima

Che cos’è una CILA tardiva?
È la comunicazione asseverata presentata dopo l’esecuzione di opere che avrebbero richiesto la CILA preventiva. Per gli interventi ammessi, l’omissione comporta una sanzione pecuniaria e non trasforma automaticamente l’opera in abuso da demolire. Va verificata la disciplina regionale applicabile.

Lo spostamento di tramezzi richiede sempre una CILA?

In genere, la diversa distribuzione interna mediante tramezzi non portanti rientra nella manutenzione straordinaria soggetta a CILA. Occorre però verificare che non vi siano interventi sulle strutture portanti, modifiche di prospetto o altri effetti urbanisticamente rilevanti.

La realizzazione di un bagno interno richiede il permesso di costruire?

Non necessariamente. Se l’intervento resta interno, non altera volume, sagoma, superfici o destinazione d’uso e non coinvolge strutture, può rientrare nelle opere soggette a CILA. Restano da verificare requisiti igienico-sanitari e impiantistici.

Qual è la norma nazionale di riferimento per la CILA?

Il riferimento principale è l’art. 6-bis del d.P.R. 380/2001, dedicato agli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata. In Sicilia occorre coordinare tale disciplina con la legge regionale n. 16/2016.

Quale vantaggio operativo offre la corretta qualificazione dell’intervento?

Permette di individuare il titolo edilizio corretto e la relativa sanzione. Evita di trattare come intervento soggetto a permesso di costruire una modifica interna che, per caratteristiche effettive, è assoggettata a CILA.

Quali verifiche deve svolgere il tecnico prima di presentare una CILA tardiva?

Devono essere controllati stato legittimo, assenza di opere strutturali, disciplina urbanistica locale, vincoli, requisiti igienico-sanitari e conformità degli impianti. [Verificare specifica tecnica/norma] per eventuali prescrizioni comunali e regionali ulteriori.

Qual è l’errore più frequente da evitare?

Non basta definire un’opera “interna” per escludere titoli più onerosi. Se l’intervento incide su strutture, prospetti, volume, superficie o uso urbanisticamente rilevante, la CILA può non essere sufficiente e la qualificazione va riesaminata caso per caso.

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