Moduli edilizi unificati: il vademecum di ANCI con le istruzioni operative
La nuova modulistica, semplificata e unificata, è stata predisposta grazie alla collaborazione tra Governo, Anci e Regioni e rappresenta un'innovazione di straordinario rilievo per i cittadini e le imprese
L'Anci ha messo a disposizione una nota dettagliata sui nuovi moduli unificati per l'edilizia e le attività commerciali, in virtù dell'Accordo approvato in data 4 maggio 2017 in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art.2, comma 1, del d.lgs.126/2016, sull'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilabili, e sul quale Ingenio aveva già proposto approfondimenti specifici.
La nuova modulistica, semplificata e unificata, è stata predisposta grazie alla collaborazione tra Governo, Anci e Regioni e rappresenta un’innovazione di straordinario rilievo per i cittadini e le imprese. L’accordo contiene altresì importanti istruzioni operative sia per le attività commerciali e assimilate che per l’edilizia.
Le amministrazioni comunali hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con l’accordo e adattati dalle Regioni, ove necessario, alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DELLA MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA’ EDILIZIE
I moduli unificati e semplificati oggetto dell’accordo sono:
- A. CILA
- B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati)
- C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
- D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)
- E. Comunicazione di fine lavori
- F. SCIA per l’agibilità
1. L’organizzazione dei dati
Il modulo della SCIA
Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni: la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata). Infine una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere generato “in automatico” dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari. Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.
I moduli della CILA e dell’Agibilità
I modulo della CILA e quello dell’agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo). Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli appositi campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo). Si rammenta, inoltre, che l’art. 3 del d.lgs. 222/2016 ha sostituito l’art. 24 del dpr 380/2001 sostituendo il preesistente certificato di agibilità e asseverazione del tecnico con la SCIA.
Gli altri moduli
Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l’ inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.
L’allegato soggetti coinvolti
Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i “soggetti coinvolti” e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.
2. Le novità
La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016. Viene inoltre adottata la modulistica per la SCIA ai fini dell’agibilità, che consentirà di eliminare i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia.
3. Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese
Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990 (o art 43 del DPR 445 del 2000?).
Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività, ma esse vengono acquisite dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP): è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni). In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola” (“Once only”).
4. Considerazioni finali
L’articolo 2 del d.lgs. 126 del 2016 prevede specifici divieti e sanzioni. Si rammenta, infatti, che la mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate entro il 30 giugno, costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
È vietato, inoltre, chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:
- è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l’accordo del 4 maggio scorso o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);
- è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legislativo. n. 126 del 2016).
La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, d.lgs. 126 del 2016).