Muri di recinzione, piscine e pavimenti cementati: senza permesso di costruire è abuso edilizio! Le regole
La Cassazione Penale ha pubblicato un'interessante sentenza che contiene chiarimenti sui titoli abilitativi necessari per la realizzazione di muri di recinzione, piscine e pavimenti cementati
Attenzione a costruire piscine, muri di recinzione e pavimenti cementati senza permesso di costruire perché scatta il reato penale: lo ricorda la corposa sentenza 29963/2019 del 9 luglio scorso della Corte di Cassazione Penale, che contiene chiarimenti importanti sul tema.
Nella specie, il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondate sono le censure proposte nel secondo, nel terzo, nel quarto e in parte del nono motivo, tra loro strettamente connesse e da esaminare congiuntamente, le quali contestano la configurabilità del reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), dpr 380/2001, deducendo che le opere in questione potevano essere eseguite senza il preventivo rilascio di titolo autorizzativo, e, in particolare, che la piscina doveva essere qualificata come vasca interrata o, comunque, come pertinenza, e che la stessa, così come il muro perimetrale per parte superiore a metri 1,70, potevano essere realizzati sulla base di SCIA.
Senza permesso c'è abuso edilizio
La Cassazione parte analizzando ogni singola opera edilizia 'incriminata':
- muri perimetrali di recinzione: secondo quanto affermato da più decisioni, la realizzazione di un'opera di tale tipologia necessita del previo rilascio del permesso di costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, lett. e), del dpr 380/2001. Inoltre, per la realizzazione di un muro di recinzione di un fondo agricolo che modifichi l'assetto urbanistico del territorio per struttura ed estensione, occorre il permesso di costruire, senza che la presenza all'interno del fondo di un edificio adibito ad abitazione possa far ritenere il muro pertinenza dell'edificio (così Sez. 3, n. 41518 del 22/10/2010, Bove, Rv. 248744-01);
- piscina: la giurisprudenza, sebbene riconosca la possibile natura pertinenziale di tale opera quando la stessa abbia un volume non superiore al 20% di quello dell'edificio cui accede, richiede che tale manufatto sia preordinato ad un'oggettiva esigenza funzionale dell'edificio principale, non abbia un autonomo valore di mercato, in modo da non consentire, rispetto a quest'ultimo e alle sue caratteristiche, una destinazione autonoma e diversa (così Sez. 3, n. 52835 del 14/07/2016, Fahrni, Rv. 268552-01), non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012, Zeno, Rv. 253064-01), ed inerisca ad un edificio preesistente legittimamente edificato (cfr. Sez. 3, n. 37257 del 11/06/2008, Alexander, Rv. 241278-01;
- pavimento in cemento nel piazzale: integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), dpr 380/2001, la pavimentazione di una vasta area con tappeto bituminoso in assenza di permesso di costruire, in quanto tale attività edilizia rientra tra gli interventi di urbanizzazione secondaria ovvero infrastrutturali considerati come di "nuova costruzione" dall'art. 3, comma 1, lettere e.2) ed e.3), dpr cit. (Sez. 3, n. 42896 del 24/10/2008, Carotenuto, Rv. 241545-01). Altra pronuncia ha affermato che il regime dell'attività edilizia libera, ovvero non soggetta ad alcun titolo abilitativo, di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, e che, quindi, è configurabile il reato di cui all'art. 44 d.P.R. cit. in ipotesi di realizzazione di piazzali da adibire a parcheggio in area classificata come zona agricola (Sez. 3, n. 19316 del 27/04/2011, Ferraro, Rv. 250018-01).
Principio unitario dell'attività edificatoria
I giudici supremi chiudono evidenziando che secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 16622 del 08/04/2015, Casciato, Rv. 263473-01, nonché Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011, dep. 2012, Forte, Rv. 252125-01).
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF