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Muro di contenimento e muro di recinzione: occhio alle differenze! Il muro di cinta abusivo senza permesso

Consiglio di Stato: per il muro di contenimento è necessario il permesso di costruire "in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata, come tale qualificabile intervento di nuova costruzione"

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C'è una netta distinzione, a livello urbanistico, tra il muro di recinzione (o semplice recinzione) e il muro di cinta, detto anche muro di contenimento. Questa differenza è trattata nell'interessante sentenza 212/2020 dello scorso 9 gennaio del Consiglio di Stato, che peraltro si occupa anche dell'immediatezza dell'ordinanza di demolizione, la quale non ha nessun bisogno di comunicazioni preventive per l'interessato.

Nel caso specifico, l'oggetto del contendere è rappresentato da un muro di contenimento di altezza variabile da 1,50 metri a 2,50 metri e lunghezza di 8 metri, eretto - secondo il Tar - abusivamente nel centro storico, dove il PRG consentiva solo il risanamento igienico ed il restauro conservativo, ma non la realizzazione di nuove opere, comportanti la trasformazione dello stato dei luoghi.

Muro di cinta e recinzione: tutte le differenze

Ma andiamo con ordine, partendo, appunto dal differenziare ciò per cui basta una semplice comunicazione di inizio lavori asseverata e ciò per cui, invece, serve il permesso di costruire:

  • la semplice recinzione non richiede il permesso di costruire, in quanto di natura pertinenziale e con "caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà". E' quindi sufficiente una CILA;
  • il muro di cinta o di contenimento (sostegno esterno) "non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato”. Per questo, è necessario il permesso di costruire "in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata, come tale qualificabile intervento di nuova costruzione" (Cass., sez. III pen., 21 novembre 2018, n. 55366, con richiami ad altri precedenti della giurisprudenza penale di legittimità).

L'immediatezza dell'ingiunzione a demolire

Per quel che riguarda, invece, la censura del ricorrente sull’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio, motivato sul rilievo della natura vincolata del provvedimento e sulla conseguente applicabilità dell’art. 21-octies della legge 241/1990, Palazzo Spada sottolinea che, per la sua natura di atto vincolato, ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive che ne rendono doverosa l’adozione, l’ordine di demolizione non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (ex multis, C.d.S., sez. IV, 27 maggio 2019, n. 3432; sez. II, 20 maggio 2019, n. 3208).

Semplificando: non c'è bisogno di nessuna comunicazione preventiva all'interessato per emettere un'ordinanza di demolizione.

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