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Muro di sostegno ricostruito in zona vincolata: senza autorizzazione paesaggistica si demolisce

In presenza di aree assoggettate a vincolo paesaggistico, indipendentemente dal titolo edilizio richiesto e dalla natura pertinenziale o meno delle opere, si impone la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, in mancanza della quale l'applicazione della sanzione demolitoria è, in ogni caso, doverosa.

Quale titolo abilitativo serve per un muro di sostegno? Anche se si 'balla' tra permesso di costruire e SCIA, conta poco se l'intervento è realizzato in zona tutelata senza autorizzazione paesaggistica, perché le regole del Testo Unico Edilizia impongono la demolizione automatica indipendentemente dal tipo di permesso richiesto.

Questa importante 'massima' è stata ribadita dal Tar Campania nella sentenza 3639/2024 del 10 giugno, inerente l'ingiunzione comunale per il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alla realizzazione di un muro di sostegno con pali trivellati e paletti in ferro, ascrivendo l'intervento alla categoria della ristrutturazione edilizia (art. 33 del dpr 380/2001) e rimarcando l'assenza di autorizziamone paesaggistica.

 

Muro di sostegno: non è manutenzione ma ristrutturazione

Il TAR sottolinea che la legittimità dell'ordine di ripristino va valutata tenendo conto del contenuto complessivo dell’intervento, comprendente l’apposizione dei paletti e della rete sul muro stesso, nonché l’espianto degli alberi, benché sia evidente che le criticità principali (in termini di ricadute sul piano paesaggistico) siano ricollegabili alla ricostruzione del muro.

In merito, si osserva - stanti le caratteristiche costruttive di cui si è innanzi dato conto - che l’intervento non integra mera manutenzione del muro preesistente, bensì una vera e propria ristrutturazione che ha determinato la sostanziale ricostruzione del muro come “organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.

E' quindi corretto il riferimento alla disciplina di cui all’art. 33 del testo unico dell’Edilizia contenuto nel provvedimento comunale.

 

Muro di cinta e muro di contenimento: quale titolo abilitativo serve? Quando scatta l'abuso edilizio

La realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della SCIA, mentre il muro di contenimento che crea un nuovo dislivello o aumenta quello esistente costituisce una nuova costruzione, soggetta al rilascio del permesso di costruire se è tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio.


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Abuso edilizio senza autorizzazione in zona vincolata: si demolisce di default

Il TAR, però, spiega che la vera discriminante che giustifica l'ordinanza demolitoria è l'assenza di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata.

Di fatto, essendo pacifico che l’area sulla quale insistono le opere sanzionate sia sottoposta a vincolo paesaggistico, il ricorrente invoca il più mite regime sanzionatorio di cui all’art. 37 del Testo Unico Edilizia non a ragione.

Pur ammettendosi, infatti, che l’intervento di ristrutturazione in esame sia realizzabile a mezzo SCIA (ai sensi dell’art. 22 co. 1 lett c del dpr 380/2001), si ricorda infatti (in ossequio al canone di indifferenza del titolo edilizio) che “L'art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 riconosce all'Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate, in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l'esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità, in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con d.i.a., prive di autorizzazione paesaggistica” (Cons. di Stato, sez. VI, 17/02/2023, n.1660).

A rinforzo, si ricorda anche che “in presenza di aree assoggettate a vincolo paesistico, indipendentemente dal titolo edilizio richiesto e dalla natura pertinenziale o meno delle opere, si impone comunque la previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che l’applicazione della sanzione demolitoria è, in ogni caso, doverosa, ove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesistica” (T.A.R. Napoli, Campania, sez. III, 28/11/2018, n.6897)” - Tar Molise, sez. I, sent. n. 75/2022.


Niente esenzione dall'autorizzazione paesaggistica per questo tipo di muro

L'ultimo tentativo operato dal ricorrente è quello di ritenere l'intervento in oggetto esente dall'autorizzazione paesaggistica, ma:

  • l'esenzione di cui al punto A.13 del DPR 31/2017 sulla ricostruzione dei muri di contenimento può essere riferita solo alla ricostruzione fedele (Tar Lombardia, Brescia, sez. II, sent. n. 349/2021);
  • quella di cui al successivo punto A.15 (“realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali”) neppure è pertinente, stante l’incontestata sottrazione alla coltivazione di una superfice pari a mq 40.

E' dunque fondato il richiamo al punto B21 dell’all. 2 al dpr 31/2017 (“realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti”), stante la profonda diversità del pre-esistente muro a secco rispetto a quello risultante dopo l’intervento.

La norma in esame, infatti, dà rilievo anche l’eventuale esecuzione del muro con caratteristiche “morfotipologiche diverse”, quale è certamente il muro del 'nostro' caso, a ridosso del quale è stata realizzata una palificata interrata.

In definitiva, tale difformità strutturale comporta la necessità della preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica semplificata.

 

Muro di sostegno in zona vincolata: FAQ tecniche

In zona vincolata è sufficiente il titolo edilizio per realizzare o ricostruire un muro di sostegno?
No. In presenza di vincolo paesaggistico è sempre necessaria anche la preventiva autorizzazione paesaggistica: in sua assenza, l’opera è abusiva e scatta automaticamente la sanzione demolitoria, indipendentemente dal titolo edilizio richiesto (SCIA o permesso di costruire).

Il muro di sostegno può essere qualificato come semplice manutenzione?
No, se l’intervento comporta la ricostruzione sostanziale del manufatto o la sua trasformazione in un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, esso rientra nella ristrutturazione edilizia e non nella manutenzione.

Qual è la differenza tra muro di cinta e muro di contenimento ai fini edilizi?
I muri di cinta di modesta altezza e consistenza sono di norma realizzabili con SCIA, mentre i muri di contenimento che creano o accentuano dislivelli e modificano l’assetto del territorio costituiscono nuove costruzioni e richiedono il permesso di costruire.

Perché in zona vincolata l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica comporta la demolizione automatica?
Perché il Testo Unico Edilizia attribuisce all’amministrazione un potere-dovere vincolato di repressione degli abusi in aree tutelate: la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica rende l’opera illegittima a prescindere dal fatto che sarebbe stata assentibile con SCIA o altro titolo.

Cosa ha stabilito il TAR Campania sul caso del muro di sostegno ricostruito?
Il TAR ha confermato la legittimità dell’ordine di demolizione, chiarendo che la ricostruzione del muro, realizzata senza autorizzazione paesaggistica in area vincolata, integra un abuso edilizio sanzionabile con il ripristino dello stato dei luoghi, senza margini di discrezionalità per il Comune.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.

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