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Mutuo per ristrutturazione edilizia: come funzionano le detrazioni su interessi passivi e oneri concessori

Agenzia delle Entrate: è possibile detrarre fiscalmente nel modello 730 gli interessi passivi e gli oneri accessori inerenti un mutuo per ristrutturazione edilizia

Nel caso di accesione di un mutuo per la ristrutturazione di un edificio casa, è possibile detrarre fiscalmente nel modello 730 gli interessi passivi e gli oneri accessori.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad una domanda posto da un contibuente su "La Posta di FiscoOggi", e precisando che tutto dipende dal rispetto dei requisiti, condizioni e limiti previsti dalla normativa in materia (articolo 15, comma 1-ter, del Tuir - Dm 311/1999).

Detrazione spese mutuo per ristrutturazione edilizia: i requisiti

Tra le principali condizioni per l’accesso all’agevolazione, il Fisco ricorda:

  • il mutuo deve essere contratto per ristrutturare l’abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
  • occorre essere in possesso di un provvedimento di abilitazione comunale da cui risulti che l’autorizzazione riguarda i lavori indicati nell’art. 31, comma 1, lett. d), del Dpr n. 380/2001 (circolare n. 95/2000, risposta 1.3.1). Se manca questa indicazione, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale;
  • la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori.

Detrazione spese mutuo per ristrutturazione edilizia: tutte le cifre

L'AdE ricorda che la detrazione è pari al 19% degli interessi passivi (e relativi oneri accessori) e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione e va calcolata su un importo massimo di 2.582,28 euro.

Inoltre:

  • in caso di contitolarità del contratto di mutuo, il limite di 2.582,28 euro si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti;
  • la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge;
  • è possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili (risoluzione n. 184/2002).

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