Notifica preliminare Asl, Prefetto e Dpl: cos'è, quando occorre trasmetterla e cosa contiene
Nell'articolo un approfondimento su cos'è, quando occorre trasmetterla, quali sono i contenuti e perché conservarla
Notifica preliminare: tutto quello che occorre sapere con esempio pratico
Uno degli adempimenti più importanti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza (dlgs 81/2008) è la notifica preliminare da inviare a:
- Asl
- Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti (oggi Ispettorato territoriale)
- Amministrazione concedente (generalmente art. 90 comma 3 lettera c dlgs 81/2008)
- Prefetto (solo nel caso di lavori pubblici - legge 132/2018)
La notifica va inviata prima dell'inizio dei lavori.
In particolare, l'art. 99 del dlgs 81/2008 prevede l'adempimento posto sotto la responsabilità esclusiva del committente o del responsabile dei lavori che prescrive, prima dell’inizio delle opere, la trasmissione all’Azienda sanitaria locale e all'Ispettorato territoriale, al Comune di una notifica di apertura del cantiere compilata con le informazioni indicate nell'allegato XII del testo unico sulla sicurezza.
Inoltre, lo stesso articolo 99, come modificato dal decreto sicurezza (legge 132/2018), prevede che per i lavori pubblici la notifica sia inviata anche al prefetto.
La notifica preliminare Asl
In quali casi va inviata la notifica preliminare Asl
La notifica preliminare non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere.
In particolare, la notifica preliminare Asl va trasmessa nei seguenti casi:
1. è prevista all'interno del cantiere con presenza di più imprese esecutrici (art. 90, comma 3), anche non contemporanea; in tal caso è richiesta anche la designazione del coordinatore per la progettazione.
2. all'interno del cantiere si trova ad operare un’unica impresa con una durata dei lavori presunta per un periodo superiore ai 200 uomini/giorno.
Notifica preliminare e testo unico sulla sicurezza
L'art. 99 del dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza) definisce compiutamente i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare. In particolare prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
- a. cantieri di cui all'articolo 90, comma 3, ossia cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il committente designa anche il coordinatore per la progettazione)
- b. cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedente (lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera
- c. cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Il contenuto della notifica preliminare
L'Allegato XII del dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza) definisce i contenuti della notifica preliminare Asl.
La notifica preliminare Asl deve contenere:
- data della comunicazione
- indirizzo del cantiere
- generalità del committente/i
- natura dell'opera
- responsabile/i dei lavori
- coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell'opera
- coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell'opera
- data presunta d'inizio dei lavori in cantiere
- durata presunta dei lavori in cantiere
- numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
- numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
- identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
- ammontare complessivo presunto dei lavori
Oltre i dati indicati è consigliabile inserire anche le generalità del progettista e del direttore dei lavori e gli estremi del titolo edilizio.
Modalità di invio e conservazione della notifica preliminare Asl
Le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base alla Regione. In linea di principio è possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, mediante PEC. In alcune Regioni è obbligatorio l'inoltro telematico e l'utilizzo della della firma digitale.
Come previsto dall'art. 99 del testo unico, una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. Occorre anche conservare la copia della notifica preliminare insieme al resto della documentazione.
Notifica preliminare Asl e detrazioni fiscali
La correttezza e completezza della documentazione relativa alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori (PSC, notifica preliminare, ecc.) oltre ad essere adempimenti obbligatori previsti dalle norme in materia di sicurezza, costituiscono una condizione necessaria anche per accedere ai benefici delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni o altre tipologie di interventi che rientrano in tale ambito.
Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, c'è proprio la notifica preliminare Asl.
La notifica preliminare al Prefetto
In quali casi va inviata la notifica preliminare al Prefetto
Solo nel caso di lavori pubblici occorre inviare la notifica al Prefetto, come stabilito dal decreto sicurezza.
In particolare il Prefetto ne darà poi comunicazione alla Direzione investigativa antimafia e al Questore per i dovuti controlli.
Esempio notifica preliminare
Nel documento da scaricare, un esempio pratico di Notifica preliminare.
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Sicurezza Lavoro
La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).