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Novità nella scelta, uso e manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (UNI 11719:2025)

L’articolo analizza la norma UNI 11719:2025 quale aggiornamento della precedente UNI 11719:2018 inerente alla scelta, l’uso e la manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR) come strumento per la definizione e gestione di un programma di protezione delle vie respiratorie, anche a fronte delle novità introdotte riguardanti la formazione all’uso degli APVR.

Nei luoghi di lavoro con carenza di ossigeno o presenza di sostanze aerodisperse, la scelta degli APVR incide direttamente sulla sicurezza. La UNI 11719:2025 aggiorna criteri di selezione, uso, manutenzione e formazione, introducendo un sistema strutturato di gestione del rischio respiratorio. Centrale il Programma di protezione delle vie respiratorie, con obblighi documentali e addestramento verificabile.


Come cambia la gestione della protezione delle vie respiratorie nelle aziende

Finalità della norma UNI 11719:2025

Il 20 novembre 2025 è entrata in vigore, dopo la pubblicazione sul sito di UNI, la norma UNI 11719:2025 "Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie” in applicazione della UNI EN 529:2006 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida” che venne a sua volta pubblicata per fornire una base di riferimento a livello europeo per la preparazione di guide nazionali in tale ambito evidenziando gli aspetti importanti sui quali dovrebbe essere prestata attenzione, senza essere esaustiva.

A livello nazionale, fino all’adozione di un futuro decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Commissione consultiva permanente, è l’art. 79, comma 2-bis che definisce i criteri di scelta ed uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) facendo riferimento al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 maggio 2001 aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti, che costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l’individuazione dei suddetti criteri.

La norma, quale aggiornamento della UNI 11719:2018, definisce aspetti che non erano stati trattati nella versione precedente quali la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento degli utilizzatori di APVR, inaugurando così una nuova era nella quale la scelta, l’uso, la manutenzione, la formazione e l’addestramento sull’impiego degli APVR non sono più suggerimenti o raccomandazioni la cui applicazione è demandata alla competenza e scrupolosità degli addetti alla sicurezza, ma sono elementi definiti e verificabili tramite procedure che definiscono un sistema di gestione della protezione delle vie respiratorie attraverso un programma strutturato e documentato, completo e vincolante.

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Utilizzo degli APVR secondo la norma

Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR) sono dispositivi di protezione individuale (DPI) di terza categoria (Reg. UE n. 2016/425), ovvero che proteggono da rischi che possono creare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili.

Nel caso specifico, l’utilizzo degli APVR risulta necessario quando all’interno del luogo di lavoro l’aria non ha caratteristiche di respirabilità, vuoi per la carenza o assenza di ossigeno, vuoi per la presenza di sostanze nocive aerodisperse.

La norma UNI 11719:2025 si applica a tutti i contesti lavorativi, tranne settori particolari come lavori in subacquea o l’esposizione a particolato radioattivo o nanoparticelle, per i quali le indicazioni di tale norma non sono sufficienti ed è quindi necessario il rimando ad altre normative tecniche più specifiche.

  

Scelta e idoneità degli APVR

Riguardo la scelta degli APVR, ci sono due domande fondamentali che bisogna chiedersi prima di iniziare le attività lavorative.

La prima è se nell’aria del luogo di lavoro la concentrazione di ossigeno è compatibile con la vita umana; difatti, l’aria per essere respirabile deve avere, tra le altre, la caratteristica essenziale di possedere una quantità di ossigeno non inferiore al 18% (e non superiore a 23,5%).

Nel caso tale concentrazione minima non sia presente, la scelta sarà obbligatoriamente di dotarsi di un APVR isolante, ovvero che non utilizza l’aria del luogo in cui si opera ma aria fornita da una sorgente differente, isolando completamente l’operatore dall’atmosfera circostante.

A seconda della natura della sorgente che fornisce aria all’operatore, i respiratori isolanti si suddividono in:

  • non autonomi: nei quali la fonte può essere la presa d’aria esterna (ad esempio da locali adiacenti all’area in cui vengono svolte le lavorazioni) oppure un sistema ad adduzione di aria compressa;
  • autonomi: detti anche “autorespiratori”, nei quali la fonte è costituita da una bombola spalleggiabile di aria compressa a circuito aperto o di ossigeno a circuito chiuso;

Vi è poi un’ulteriore suddivisione, sia per i respiratori autonomi che per quelli non autonomi, in relazione alla tipologia di erogazione dell’aria, che sia a domanda, motorizzata, a flusso continuo, a pressione positiva o non assistita.

Nel caso la concentrazione di ossigeno, invece, sia sufficiente e permetta all’essere umano di non subire danni, la seconda domanda da porsi è se nell’aria siano aerodisperse sostanze nocive.

Qualora siano presenti tali sostanze e non sia nota la natura e la concentrazione delle stesse, oppure la pericolosità sia tale da rendere comunque insufficiente l’utilizzo di un dispositivo filtrante, la scelta deve ricadere nuovamente su un APVR isolante.

In caso contrario, può essere utilizzato un APVR filtrante che, a differenza degli isolanti, utilizza l’aria del luogo nel quale si opera, che viene “ripulita” dagli inquinanti presenti mediante un filtro specifico prima che arrivino alle vie respiratorie.

Anche in questo caso, esistono diverse tipologie di APVR filtranti, come:

  • facciali filtranti: chiamati FFP (filtering face piece), da utilizzare quando nei luoghi di lavoro sono presenti polveri ed è possibile il superamento dei valori limite di esposizione occupazionale, con classi che variano da FFP1 a FFP3 in relazione al fattore di protezione operativo (FPO), cioè la percentuale di particelle fino a 0,6 μm che riescono a trattenere;
  • semimaschere/maschere: proteggono il naso e la bocca, nel caso delle semimaschere, oppure naso-bocca-viso (nel caso delle maschere) e vengono utilizzate quando l’esposizione a gas, vapori, fumi e nebbie (che posseggono un diametro inferiore alle polveri) rende necessario un filtro chimico specifico per la protezione, con classi di protezione che variano da A1 a A3 in funzione del limite di utilizzo, ovvero la concentrazione in parti per milione delle particelle di sostanze nocive nell’aria dei luoghi dove vengono svolte le lavorazioni;

I filtri utilizzati con le semimaschere/maschere possono essere antipolvere, antigas o combinati (antipolvere e antigas).

Per quanto riguarda i filtri antigas, la norma UNI EN 14387:2021 definisce requisiti, prove e marcatura, codificandoli tramite lettere e colorazioni differenti in relazione alla tipologia di inquinanti dal quale proteggono, come indicato nella figura riportata di seguito.

 

Figura 1 – Codifica tipologie di filtri antigas e combinati secondo norma UNI EN 14387:2021 (©Stefano Antonini).
Figura 1 – Codifica tipologie di filtri antigas e combinati secondo norma UNI EN 14387:2021. (©Stefano Antonini)

 

Ovviamente, tali filtri hanno una durata predefinita riportata come data di scadenza, oltre la quale non viene più garantita la capacità filtrante degli stessi.

Elemento fondamentale nella scelta fra le semimaschere e le maschere è la tenuta facciale, tale per cui le semimaschere risultano preferibili quando non sono presenti agenti irritanti ed è garantita una sufficiente tenuta facciale, mentre le maschere sono da preferire quando dev’essere assicurata la migliore tenuta possibile contro gas e vapori, anche per il viso.

 

Programma di protezione delle vie respiratorie

Tra le novità più rilevanti dell’aggiornamento della norma UNI 11719, troviamo sicuramente la definizione di un Programma di protezione delle vie respiratorie (PPVR).

Tale programma non è solo formale ma sostanziale, prevedendo l’obbligo di proceduralizzare fasi quali la scelta degli APVR e la relativa valutazione circa l’idoneità e l’adeguatezza, la manutenzione-pulizia-conservazione-sostituzione, la registrazione della consegna ai lavoratori, la formazione e l’addestramento riguardanti l’utilizzo degli stessi APVR.

In tale modo, viene strutturato un vero e proprio sistema documentato di gestione per la protezione dei lavoratori dai rischi respiratori, in funzione della reale pericolosità presente nei luoghi di lavoro.

 

Ruoli e requisiti

In relazione al PPVR, vengono quindi definiti ruoli e requisiti che tali figure devono possedere, con i relativi obblighi correlati.

La norma, quindi, identifica il Responsabile del programma di protezione delle vie respiratorie, che coordina l’intero PPVR valutando i rischi respiratori, i dispositivi da utilizzare, la formazione necessaria nonché le manutenzioni e i controlli periodici e deve possedere competenze specifiche quali la conoscenza di:

  • caratteristiche, ambiti e limiti, istruzioni per l’utilizzo e manutenzione degli APVR da utilizzare in azienda;
  • rischi per i quali utilizzare gli APVR e criteri di scelta;
  • corretto utilizzo dell'APVR durante le attività lavorative e da parte degli addetti alla gestione dell'emergenza in caso di necessità, in relazione al piano di emergenza;
  • istruzioni operative in caso di malfunzionamento dell'APVR durante l'uso da parte del portatore (in particolare per quelli isolanti), secondo le indicazioni fornite dal fabbricante;
  • modalità di esecuzione dei controlli preliminari e successivi all'utilizzo dell'APVR da parte del portatore;
  • rischi per il portatore in caso di utilizzo errato o non utilizzo dell'APVR;
  • modalità per indossare e togliere l'APVR e relativa e prova di adattabilità;
  • elementi da prevedere per l'utilizzo di aria compressa respirabile e corretto posizionamento della presa d'aria esterna (quando pertinente);
  • corrette modalità di verifica, immagazzinamento, trasporto e conservazione delle bombole degli APVR isolanti (quando pertinente);
  • procedure di segnalazione e gestione delle problematiche rilevate inerenti all'utilizzo (segnalazioni difetti, necessità di manutenzione, ecc.);
  • procedura per la gestione di infortuni e di incidenti relativamente allo specifico APVR.

Un’ulteriore figura identificata dalla norma è quella dell’addestratore, che deve anch’esso possedere requisiti come la formazione teorico-pratica specifica e relativo aggiornamento periodico (variabile in funzione delle tipologie di APVR per le quali somministra l’addestramento specifico e, comunque, non con periodicità superiore a 5 anni), oltre a competenze quali la conoscenza di:

  • caratteristiche, ambiti e limiti, istruzioni per l’utilizzo e manutenzione degli APVR da utilizzare in azienda;
  • corretto utilizzo dell'APVR durante le attività lavorative e da parte degli addetti alla gestione dell'emergenza in caso di necessità, in relazione al piano di emergenza;
  • istruzioni operative in caso di malfunzionamento dell'APVR durante l'uso da parte del portatore (in particolare per quelli isolanti), secondo le indicazioni fornite dal fabbricante;
  • modalità di esecuzione dei controlli preliminari e successivi all'utilizzo dell'APVR da parte del portatore e segnalazione di eventuali difetti;
  • modalità per indossare e togliere l'APVR e relativa e prova di adattabilità;
  • corrette modalità di immagazzinamento, trasporto e conservazione degli APVR.

Infine, vengono stabiliti anche i requisiti che deve possedere il portatore, ovvero l’operatore che indossa l’APVR, al quale deve essere fornita (precedentemente all’utilizzo degli APVR) preliminarmente formazione teorica e successivamente addestramento pratico.

..Continua la lettura nel PDF.

 


FAQ TECNICHE Normativa UNI 11719:2025: scelta, uso e formazione APVR

  • Che cos’è la UNI 11719:2025 e cosa disciplina?
    È la norma tecnica nazionale che fornisce criteri per la scelta, l’uso e la manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR). Aggiorna la versione 2018 e integra aspetti prima non strutturati, come formazione, addestramento e gestione documentata tramite PPVR. Si applica agli APVR come DPI di terza categoria ai sensi del Reg. UE 2016/425.
  • In quali contesti è obbligatorio utilizzare un APVR?
    Quando l’aria non è respirabile per carenza di ossigeno (inferiore al 18%) o per presenza di sostanze nocive aerodisperse. La norma si applica ai contesti lavorativi ordinari, con esclusione di ambiti specialistici come attività subacquee o esposizione a particolato radioattivo, che richiedono riferimenti tecnici specifici.
  • Quali criteri guidano la scelta tra APVR isolanti e filtranti?
    Il primo criterio è la concentrazione di ossigeno: in caso di carenza si impone un APVR isolante. Se l’ossigeno è sufficiente, occorre valutare natura e concentrazione degli inquinanti. In presenza di sostanze non note o altamente pericolose, è preferibile un isolante; in altri casi si può adottare un filtrante con filtro idoneo (antipolvere, antigas o combinato).
  • Come deve essere strutturato il Programma di protezione delle vie respiratorie (PPVR)?
    Il PPVR deve includere: valutazione del rischio respiratorio, criteri di scelta e idoneità degli APVR, procedure di consegna, manutenzione, pulizia e sostituzione, formazione e addestramento, gestione emergenze e tracciabilità documentale. È un sistema gestionale integrato nella più ampia organizzazione della sicurezza aziendale.
  • Quali obblighi introduce la norma in tema di formazione e addestramento?
    La formazione teorica e l’addestramento pratico sono obbligatori quando l’uso dell’APVR non è intuitivo. La norma definisce durate minime differenziate per tipologia (filtranti, isolanti, fuga), aggiornamento quinquennale della teoria e aggiornamenti periodici dell’addestramento pratico, con durata almeno pari al 50% del corso iniziale.

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