Efficienza energetica: nuove regole di progettazione dell’involucro edilizio. Cosa cambia con il DM 28 ottobre 2025
Dal 3 giugno 2026 i progettisti dovranno applicare nuove modalità di verifica dell’involucro edilizio Il decreto introduce un approccio più aderente alla realtà progettuale, ridefinendo il ruolo dei ponti termici, del coefficiente H’T e delle trasmittanze di riferimento per nuovi edifici e interventi sull’esistente.
Il nuovo decreto requisiti minimi 2025 nel quadro EPBD
Ormai da più di 10 anni siamo abituati a lavorare con il Decreto 26 giugno 2015 sui requisiti di efficienza energetica degli edifici. Tale decreto seguiva la Legge 90 del 2013, di recepimento della Direttiva Europea EPBD 2 n. 31 del 2010.
Nel 2024 è uscita la nuova direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici ossia la EPBD 4 cosiddetta Case green.
Tra l’EPBD 2 e l’EPBD 4 è stata pubblicata la Direttiva EPBD 3, n 844 del 2018. L’EPBD 3 è stata recepita in Italia con il DLgs 48 del 2020 ma ad esso non sono mai seguiti i decreti applicativi ossia quelli che dovevano risistemare le metodologie di verifica e i requisiti da rispettare.
Per questo motivo il Ministero ha lavorato diversi anni nell’ aggiornare e rivedere il DM 26 giugno 2015 di modo da presentare un documento legislativo che facesse riferimento alla EPBD 3. In questo quadro legislativo quindi si inserisce il nuovo decreto sui requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2025 il decreto ministeriale DM 28 ottobre 2025 “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.
Scarica qui il Decreto Requisiti Minimi 2025 e i suoi Allegati
L’entrata in vigore avverrà il giorno 3 giugno 2026, per i titoli abilitativi richiesti fino a questa data continuano a valere le regole contenute nell’allegato 1 del Decreto 26 giugno 2015.
Il nuovo testo implementa le FAQ uscite negli anni con delle circolari ministeriali per fare chiarezza e fornire interpretazioni ufficiali.
Contenuti principali dell’articolo
- Inquadramento normativo: dal DM 26 giugno 2015 al nuovo decreto requisiti minimi 2025
- Relazione tra EPBD 2, EPBD 3, EPBD 4 e normativa nazionale
- Ambiti di applicazione del decreto e tipologie di intervento
- Nuove verifiche energetiche per nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti
- Il ruolo dell’edificio di riferimento nel calcolo dei limiti
- Ponti termici: nuove trasmittanze lineiche di riferimento
- Coefficiente medio di scambio termico H’T: definizione e limiti
- Differenze tra ristrutturazioni di primo e secondo livello
- Implicazioni progettuali e casi di maggiore o minore restrittività
- Considerazioni operative in vista dell’entrata in vigore (3 giugno 2026)
Le novità del DM Requisiti Minimi 2025
Per quanto riguarda le novità uno dei punti cruciali sarà il nuovo approccio alla verifica dell’involucro edilizio per i vari ambiti di applicazione.
Ambiti di applicazione del DM 28 ottobre 2025
Gli ambiti di intervento non cambiano e quindi per chiarezza di seguito né riportiamo una sintesi con il riferimento al Decreto 28 ottobre 2025, esplicitando le regole per gli interventi di involucro.
- 1 - Nuova costruzione (All.1 Art.1.3)
- 2 - Demolizione e ricostruzione (All. 1, Art. 1.3)
- 3 - Ampliamento di edifici esistenti con nuovo impianto o con estensione di impianto (All. 1 Art. 1.3 e Art. 7.1)
- 4 - Ristrutturazioni importanti di primo livello (All. 1 Art. 1.4.1)
La ristrutturazione prevede contemporaneamente:
> un intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza > 50 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
> la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
- 5 - Ristrutturazioni importanti di secondo livello (All. 1 Art. 1.4.1)
L’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza > 25 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
- 6 - Riqualificazione energetica dell’involucro (All. 1 Art. 1.4.2)
Interventi sull’involucro che coinvolgono una superficie ≤ 25 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
- 7 - Nuova installazione di impianto (All. 1 Art. 1.4.2 e Art. 7.1)
- 8 - Ristrutturazione di impianto (All. 1 Art. 1.4.1 e Art. 7.1)
- 9 - Sostituzione del generatore (All. 1 Art. 1.4.2 e Art. 7.1)
Il comportamento energetico dell’involucro edilizio ovviamente incide sia sulle verifiche previste per gli edifici nuovi che per quelle previste per gli interventi sull’esistente.
Nuovo edificio, demolizione e ricostruzione, ampliamenti con nuovo impianto e ristrutturazioni importanti di primo livello
La verifica principale riguarda la valutazione del comportamento energetico dell’intero immobile con gli indicatori di riferimento che sono:
- EPH,nd, l’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento;
- EPC,nd, l’indice di prestazione termica utile per il raffrescamento;
- EPgl,tot, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio.
Tali indici limite vanno calcolati con l’edificio di riferimento.
Edificio di riferimento
Con “edificio di riferimento” si intende un edificio identico a quello in esame in termini di geometria, orientamenti, localizzazione, destinazione d’uso, avente però caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati (trasmittanze e efficienze di riferimento).
La differenza sostanziale tra il DM 26 giugno 2015 e il nuovo Decreto 28 ottobre 2025 è la valutazione dei ponti termici.
Infatti se con il decreto 2015 le trasmittanze termiche lineiche dei ponti termici venivano conteggiate solo nel progetto, in quanto le trasmittanze di riferimento per calcolare i limiti erano considerate già comprensive dell’effetto dei ponti termici, nel nuovo decreto sarà invece necessario inserire nella valutazione dei fabbisogni limite anche i valori di trasmittanze lineiche dei ponti termici di riferimento, precalcolate e indicate nella tabella 5 bis dell’Appendice A.
PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE
DM Requisiti Minimi 2025: le novità e le criticità
|
TABELLA 5 bis (Appendice A) Trasmittanze termiche lineiche in funzione della tipologia di ponte termico |
||||||||||
|
(ψint) |
(ψest) |
|||||||||
|
Zona climatica |
A e B |
C |
D |
E |
F |
A e B |
C |
D |
E |
F |
|
Aggancio balcone |
0,57 |
0,46 |
0,44 |
0,40 |
0,39 |
0,39 |
0,32 |
0,32 |
0,29 |
0,29 |
|
Davanzale serramento |
0,1 |
0,09 |
0,1 |
0,10 |
0,11 |
0,10 |
0,09 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
|
Spalla serramento |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
|
Architrave serramento |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
|
Cassonetto serramento |
0,28 |
0,25 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,28 |
0,25 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
Le trasmittanze termiche di riferimento per le sezioni correnti restano quelle già previste nel 2015.
(Appendice A) Trasmittanze termiche di riferimento Urif [W/m2K]
|
Zona climatica |
strutture opache verticali |
strutture opache orizzontali o inclinate di copertura |
strutture opache orizzontali di pavimento |
chiusure tecniche trasparenti
e opache e dei cassonetti |
|
A-B |
0,43 |
0,35 |
0,44 |
3,00 |
|
C |
0,34 |
0,33 |
0,38 |
2,20 |
|
D |
0,29 |
0,26 |
0,29 |
1,80 |
|
E |
0,26 |
0,22 |
0,26 |
1,40 |
|
F |
0,24 |
0,20 |
0,24 |
1,10 |
Coefficiente H’T: definizione, limiti e novità progettuali
Oltre agli indici di fabbisogno energetico per quanto riguarda le dispersioni dall’involucro, negli ambiti citati, un altro parametro fondamentale è il coefficiente medio di scambio termico H’t.
H’T = Htr,adj / åk Ak [W/m2K]
Dove:
|
Htr,adj: |
è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell’involucro (UNI/TS 11300-1)[W/K]; |
|
Ak |
è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l’involucro [m2]. |
Il limite di H’t è tabellato e riportato nella tabella 10 dell’Appendice A.
|
TABELLA 10 (Appendice A) Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T [W/m2K] per edifici di nuova costruzione e per demolizioni e ricostruzioni |
||||||
|
Zona climatica |
||||||
|
N. riga |
RAPPORTO DI FORMA (S/V) |
A e B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S/V ≥ 0,7 |
0,58 |
0,55 |
0,53 |
0,50 |
0,48 |
|
2 |
0,7 > S/V ≥ 0,4 |
0,63 |
0,60 |
0,58 |
0,55 |
0,53 |
|
3 |
0,4 > S/V |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,75 |
0,70 |
Riguardo questo parametro si segnalano le seguenti novità
- Nel caso delle ristrutturazioni importanti di primo livello i valori limite sono stati modificati ed è stata introdotta una tabella che riporta tanti limiti diversi in funzione della zona climatica ma soprattutto della % di superficie finestrata, diventando meno restrittivi per edifici con aperture importanti. Si segnala tuttavia che il valore più alto in tabella è di 1,1 W/m2K nel caso di 100% di superfici trasparenti.
- Non è chiaro quali siano i valori da rispettare in caso di ampliamenti in quanto non riportati nelle tabelle di riferimento.
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Conclusioni
Queste nuove indicazioni porteranno in alcuni casi ad avere limiti di trasmittanze più restrittivi in altri decisamente meno restrittivi perché molto legati alla dimensione dell’intervento e al numero e complessità dei ponti termici. Sicuramente dovremmo però vedere anche gli aspetti positivi, infatti nascono per cercare di avvicinare il più possibile il progetto a un intervento ideale ma anche realistico e dall’analisi di una criticità attuale legata all’applicazione di limiti di trasmittanza tutti uguali. Queste sono solo alcune delle possibili novità che dovremo imparare a conosce prima del 3 giugno 2026.
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Si ringrazia ANIT per la gentile collaborazione.
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