Nuovi CAM Edilizia: quando applicarli davvero (e come evitare errori in gara)
I nuovi CAM edilizia (D.M. 24/11/2025, in vigore dal 2 febbraio 2026) si applicano non solo in base alla data della gara, ma anche alla validazione del progetto. La circolare MASE 10/04/2026 chiarisce i casi operativi e il regime transitorio, evitando errori frequenti in progettazione e appalti.
I CAM edilizia 2025, introdotti dal D.M. 24 novembre 2025, ridefiniscono le regole del Green Public Procurement nel settore costruzioni. La circolare MASE n. 77569/2026 chiarisce un nodo operativo cruciale: quando applicare i nuovi criteri e quando restano validi quelli del 2022. Il punto chiave non è solo la data della gara, ma la validazione del progetto e la sua coerenza normativa. Questo incide direttamente su progettazione, appalti integrati e manutenzioni, imponendo maggiore controllo tecnico e pianificazione. Un riferimento essenziale per stazioni appaltanti e progettisti.
CAM Edilizia 2025: quando si applicano davvero?
La circolare MASE chiarisce quando applicare i nuovi criteri (e quando no)
Con l’entrata in vigore del D.M. 24 novembre 2025, operativa dal 2 febbraio 2026, il sistema dei Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia compie un salto di qualità destinato a incidere in modo concreto su progettazione, affidamenti e gestione delle opere pubbliche.
Non si tratta solo di un aggiornamento normativo: il nuovo impianto CAM ridefinisce modalità operative, responsabilità e tempi, imponendo alle stazioni appaltanti e ai progettisti un maggiore livello di integrazione tra sostenibilità ambientale e processo edilizio.
A chiarire i punti più delicati interviene la circolare MASE n. 77569 del 10 aprile 2026 (in allegato in pdf in fondo all'articolo)*, che affronta uno dei nodi più critici per chi opera nel settore: capire con precisione quando applicare i nuovi CAM 2025 (di fatto operativi nel 2026) e quando, invece, è ancora possibile fare riferimento al D.M. 23 giugno 2022.
Cosa sono i CAM Edilizia?
I
CAM Edilizia
, introdotti dal
Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP), definiscono i requisiti ambientali obbligatori per le stazioni appaltanti, con l'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali di costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni edilizie. Sono strumenti essenziali per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo e della transizione ecologica.
Un obbligo operativo (non solo normativo)
Prima di entrare nel merito delle regole applicative, è utile ricordare un aspetto spesso sottovalutato:
il rispetto dei CAM edilizia non è facoltativo, ma obbligatorio nell’ambito del Green Public Procurement, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).
Questo significa che:
- i CAM devono essere integrati nella documentazione progettuale;
- devono essere recepiti nei capitolati e negli atti di gara;
- incidono direttamente su verifiche, validazione e gestione dell’opera.
In questo contesto, l’utilizzo di strumenti dedicati – come software per la redazione dei capitolati CAM o per il piano di manutenzione conforme ai CAM 2026 – diventa un supporto operativo concreto per evitare errori, omissioni e criticità in fase di gara.
Non basta la data: il vero spartiacque è anche la validazione
A una lettura superficiale, il sistema potrebbe sembrare semplice:
dal 2 febbraio 2026 → nuovi CAM, prima → vecchi CAM.
In realtà, la circolare chiarisce che il meccanismo è più articolato.
Accanto alla data di avvio della procedura, entra in gioco un elemento tecnico decisivo:
- la validazione del progetto
È proprio l’interazione tra questi due fattori – data della gara e coerenza progettuale – a determinare quale normativa applicare.
Servizi di progettazione: conta quando parte la gara
Per l’affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori, il criterio è lineare:
- procedure avviate prima del 2 febbraio 2026 → CAM 2022
- procedure avviate dal 2 febbraio 2026 in poi → CAM 2025
Il riferimento è la pubblicazione del bando o l’invio degli inviti.
In questo caso, la transizione è netta e immediata.
Lavori e appalti integrati: conta anche il progetto
Diverso il caso di:
- lavori;
- servizi di manutenzione;
- appalti integrati (progettazione esecutiva + lavori).
- Qui la circolare introduce un principio chiave:
il riferimento al “progetto validato in vigenza del decreto” va interpretato rispetto ai CAM utilizzati per redigere e validare il progetto.
In pratica:
- il progetto posto a base di gara deve essere coerente con il D.M. 24/11/2025;
- deve essere verificato e validato secondo lo stesso decreto.
Casi operativi
- Appalto integrato dopo il 2 febbraio 2026
→ si applicano i CAM 2025 se il PFTE è conforme e validato secondo il nuovo decreto. - Lavori o manutenzioni dopo il 2 febbraio 2026
→ si applicano i CAM 2025 se il progetto esecutivo è conforme e validato secondo il nuovo decreto.
In questi casi, quindi, non basta la data della gara: serve coerenza progettuale.
Progettazione interna: decisiva la validazione
Per la progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, il criterio cambia ancora:
- tutti i progetti non ancora validati al 2 febbraio 2026 devono essere aggiornati ai CAM 2025;
- questo vale anche se l’incarico è stato conferito prima.
In sintesi:
- incarico prima del 2 febbraio 2026 + progetto già validato → CAM 2022
- incarico prima del 2 febbraio 2026 + progetto non validato → CAM 2025
La validazione diventa quindi il vero punto di snodo.
Il regime transitorio: una deroga, ma con regole rigide
Per evitare il blocco delle procedure già in corso, il decreto introduce un regime transitorio.
Ma la circolare è molto chiara: non è una proroga generalizzata, bensì una deroga limitata.
È possibile continuare ad applicare i CAM 2022 anche dopo il 2 febbraio 2026 solo se si verificano entrambe le condizioni:
- il progetto è stato validato secondo il D.M. 23 giugno 2022
(PFTE per appalti integrati o progetto esecutivo per lavori); - la gara viene avviata entro 3 mesi dalla validazione.
In pratica
- validazione CAM 2022 + gara entro 3 mesi → resta il vecchio regime
- anche una sola condizione mancante → si applicano i CAM 2025
Dopo il 2 febbraio 2026: un sistema più selettivo
Superata la data di entrata in vigore:
- per i servizi di progettazione → il passaggio ai nuovi CAM è immediato;
- per lavori e appalti integrati → sopravvive una finestra limitata (3 mesi);
- per la progettazione interna → conta esclusivamente la validazione.
Oltre i casi derogatori, tutti i bandi pubblicati dal 2 febbraio 2026 rientrano nel nuovo regime.
L’allegato grafico: leggere le casistiche in modo immediato
La circolare è accompagnata da uno schema riepilogativo che aiuta a orientarsi tra le diverse situazioni applicative (qui di seguito presentato).
Dalla sua lettura emerge una logica precisa:
- prima del 2 febbraio 2026 → prevale il regime CAM 2022;
- dopo il 2 febbraio 2026 → il sistema si articola in funzione di:
- data della gara,
- validazione del progetto,
- coerenza ai CAM.
FAQ Tecniche: CAM edilizia 2025: quando applicarli | Ingenio
- Cosa sono i CAM edilizia 2025?
Sono i Criteri Ambientali Minimi aggiornati dal D.M. 24 novembre 2025, obbligatori negli appalti pubblici per integrare requisiti ambientali in progettazione, costruzione e gestione delle opere. - Quando si applicano i nuovi CAM 2025?
Si applicano alle procedure avviate dal 2 febbraio 2026, ma per lavori e appalti integrati è necessario che il progetto sia coerente e validato secondo il nuovo decreto. - Qual è il ruolo della validazione del progetto?
La validazione è il criterio tecnico decisivo: determina quale normativa CAM applicare, soprattutto nei lavori e negli appalti integrati. - Il regime transitorio consente di usare i CAM 2022?
Sì, ma solo se il progetto è validato secondo il D.M. 23 giugno 2022 e la gara viene avviata entro 3 mesi dalla validazione. - Come incidono i CAM sulla progettazione?
Impongono l’integrazione di requisiti ambientali nei documenti progettuali, nei capitolati e nelle verifiche, influenzando l’intero ciclo dell’opera. - Come gestire correttamente i CAM in fase operativa?
Attraverso una pianificazione coerente tra progettazione, validazione e gara, supportata da strumenti dedicati per capitolati e verifiche normative.
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