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Nuovi edifici: obbligatorio l'allaccio di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Testo Unico Edilizia: entro il 31 dicembre 2017 tutti i comuni dovranno inserire una norma nel proprio regolamento edilizio che vincola i nuovi edifici (residenziali e non, sopra i 500 metri quadri, tranne gli edifici pubblici) alla predisposizione all'allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli

Fino ad oggi solamente Milano, Torino, Bologna e Campobasso hanno inserito, nei regolamenti edilizi comunali, la norma che vincola gli edifici (residenziali e non, sopra i 500 metri quadri e di nuova costruzione, tranne gli edifici pubblici) alla predisposizione all'allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Senza tale predisposizione, non può essere rilasciato il permesso di costruire.

La norma va inserita da tutte le amministrazioni locali entro il 31 dicembre 2017, come previsto dal dpr 380/2001 (art.4): si attua di fatto la direttiva europea 2014/94/Ue che stabilisce i requisiti minimi in materia di realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i mezzi elettrici.

In Italia, in realtà, già il decreto-legge 83/2012 aveva indicato il 1° giugno 2014 come data entro cui i comuni avrebbero dovuto prevedere nei regolamenti edilizi la norma sulle colonnine di ricarica, obiettivo poi aggiornato alla fine del 2017. Chissà se il Governo interverrà con una proroga all'ultimo.

Vincoli
L'obbligo di predisporre l'installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche riguarda:

  • tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione di superficie superiore a 500 metri quadri;
  • gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative;
  • i fabbricati già esistenti sottoposti a ristrutturazione edilizia di primo livello (cioè soggetti a un intervento che coinvolga almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto termico).

Le infrastrutture di ricarica devono permettere la connessione di una vettura per ogni parcheggio coperto o scoperto o per ciascun box per auto presente nell’immobile. Inoltre, per i soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative il numero di spazi a parcheggio e box auto dotati di colonnina non deve essere inferiore al 20% del totale.

Colonnine: specifiche
Le colonnine sono un servizio misurabile: l’accesso alla ricarica, in genere, avviene tramite tessere magnetiche individuali e quindi è possibile ripartire le spese sulla base degli effettivi consumi. Nel caso, invece, di una colonnina installata nel box di pertinenza di una singola proprietà, anche se in condominio, se l’allacciamento elettrico per lo spazio garage è comune, è possibile installare un contatore e procedere ogni anno alla lettura dei consumi, comunicandoli all’amministratore (come succede con le termovalvole per il riscaldamento).

Adeguamento
Solamente pochissimi comuni si sono adeguati. Lo ha fatto Milano (sulla base del vecchio decreto-legge 83/2012), che prevede per tutti i nuovi interventi (indipendentemente dalla dimensione e dalla destinazione d’uso) la creazione di box con presa per la ricarica dei veicoli e relativa contabilizzazione dei consumi. Bologna si è adeguata tre anni fa: l'articolo 55 norma la presenza di prese nei box e posti auto di tutti gli immobili con superficie superiore a 500 metri quadrati. A Torino l’obbligo è riferito agli immobili di grandi dimensioni e con uso non residenziale. Campobasso recepisce la norma nazionale.

Inadempimento
Attenzione: se i comuni non si allineano, le Regioni si devono sostituire a loro facendo decadere i titoli edilizi rilasciati per edifici non costruiti seguendo le regole, in base alle proprie leggi regionali.