Nuovi Requisiti Minimi 2025: un quadro sintetico delle modifiche al DM 2015
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, il Decreto 28 ottobre 2025 aggiorna il quadro dei Requisiti Minimi energetici per gli edifici. Il provvedimento introduce nuovi obblighi e chiarimenti applicativi su ricarica dei veicoli elettrici, ristrutturazioni, impianti e verifiche dell’involucro, con particolare attenzione al ruolo dei ponti termici.
L’atteso decreto di aggiornamento dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2025.
Il Decreto del 28 ottobre 2025 recita “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici».
Il nuovo decreto recepisce la Direttiva 844/2018 (EPDB III) e altri recenti provvedimenti relativi, aggiornando, dopo 10 anni, i requisiti minimi del Decreto 26 giugno 2015.
Attenzione: il nuovo provvedimento NON recepisce l’ultima versione della EPBD IV, la Direttiva 1275/2024, ultimo provvedimento del Green Deal approvato dal precedente Parlamento Europeo ed oggetto di intenso dibattito nel settore e sui giornali.
Il nuovo Decreto 28 ottobre 2025 mantiene intatta la strutture e i contenuti del precedente decreto del 2015, ed introduce alcune piccole e grandi novità.
Infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: definizioni, casi applicativi e tabelle obblighi
La novità più importante riguarda gli obblighi relativi la “integrazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici” (DM 26/06/2025 nuova versione art.1 comma 1) e viene introdotta la definizione di
“parcheggio adiacente all’edificio” come
“parcheggio che appartiene ai medesimi proprietari dell'edificio, o a parte di essi, e che ha in comune un lato e/o il vertice con l'area in cui insiste l'edificio o ha impianti tecnologici in comune con l'edificio.” (DM 26/06/2025 nuova versione art.2 lettera g)
L’Allegato 1 al Capitolo 6 definisce i “Requisiti e prescrizioni per l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici per i soli edifici dotati di posti auto”.
Il requisito si applica agli edifici di nuova costruzione, sottoposti a ristrutturazione importante e anche agli edifici esistenti, in relazione al numero di parcheggi e alla destinazione d’uso: residenziale o non residenziale.
L’Allegato 1 Requisito 6 definisce gli obblighi di integrazione dell’infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (come da definizioni del Dlgs 257/2016), requisito obbligatorio in caso di nuove costruzione, ristrutturazione importante e anche per gli edifici esistenti.
Il requisito distingue, con delle tabelle, il numero minimo di punti di ricarica di Tipologia A (Pn < 7, 4 kW) o Tipologia B (Pn > 50kW) oppure la predisposizione in base alla destinazione d’uso:
- (i) non residenziale con parcheggi a uso pubblico 8es. supermercato, centri commerciali, etc.),
- (ii) non residenziale con parcheggi a uso privato (es. aziende private)
- e (iii) residenziali; e al numero posti auto del parcheggio.
Ampliamenti e sopraelevazioni: quando scattano i requisiti da nuova costruzione
Il nuovo Decreto apporta alcune aggiornamenti, come le norme tecniche ed elimina le metodologie di calcolo semplificate, aggiorna i criteri di calcolo degli impianti di mini/micro cogenerazione a servizio degli edifici e chiarisce alcuni aspetti specifici.
Tra questi, l’Allegato I al paragrafo 1.3 chiarisce come considerare gli ampliamenti/sopraelevazione nel caso di ampliamento con ristrutturazione o riqualificazione della porzione di edifici esistente.
In questi casi si applicano i requisiti minimi delle nuove costruzioni anche alla parte ristrutturata/riqualificata se il volume dell’ampliamento è maggiore di 300 m3 o maggiore del 15% del volume esistente.
Inoltre, chiarisce come calcolare l’ampliamento:
- (i) se l’impianto di riscaldamento è centralizzato il volume dell’ampliamento è riferito all’intero edificio,
- mentre (ii) se l’impianto di riscaldamento è autonomo il volume dell’ampliamento è riferito alla singola unità immobiliare.
Il cambio di destinazione d’uso non è da considerare ampliamento/sopraelevazione. (Allegato 1 capitolo 1.3).
Ristrutturazione importante di secondo livello: nuove verifiche su involucro e ponti termici
La definizione di “ristrutturazione importante di secondo livello” viene riscritta limitando il rispetto dei requisiti alle sole parti oggetto di intervento, come di seguito riportato:
“b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici di cui all’Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2.” (Allegato 1 capitolo 1.4 art.3 lett. b)
Impianti termici: “ristrutturazione” e casi inclusi (distacco da centralizzato, autonomi)
Il Decreto aggiorna e chiarisce la definizione di “ristrutturazione di un impianto termico”, spesso oggetto di dibattito (Allegato 1 capitolo 1.4 art.4), il quale deve riguardare la modifica sostanziale dei sistemi di produzione, distribuzione, emissione, ed è considerato ristrutturazione di impianto termico anche il distacco da impianto termico centralizzato o il passaggio da centralizzato a impianti autonomi.
Deroghe e semplificazioni documentali: pannelli radianti e relazione tecnica serramenti
Tra le deroghe (Allegato 1 Art. 1.4.3) una novità importante riguarda il caso dei pannelli radianti: il rifacimento dello strato del pannello non comporta l’obbligo di adeguare la trasmittanza termica del solaio.
Il Decreto introduce alcune deroghe per quanto riguarda l’obbligo della relazione tecnica (Allegato 1 Capitolo 2.2) in particolare: nel caso di sostituzione dei serramenti o delle chiusure oscuranti deve essere compilata solo la parte indicata.
Benessere termoigrometrico, qualità dell’aria e verifiche di condensa: riferimenti UNI EN
Tra le prescrizioni (Allegato 1 Capitolo 2.3) viene introdotto il riferimento al benessere termoigrometrico e qualità dell’aria, e che il riferimento normativo per la verifica della condensa superfici e interstiziale (UNI EN ISO 13788 per le chiusure e UNI EN ISO 10211 per i ponti termici).
Si ricorda che l’obbligo della verifica dei ponti termici è relativo alle nuove costruzioni.
Altri aggiornamenti riguardano i generatori a biomasse (norme tecniche aggiornate, Allegato 1 Sezione 2.3 Tabella 2), gli obblighi relativi agli addolcitori, e agli ascensori e scale mobili (Allegato 1 Sezione 2.3 comma 8) e l’obbligo di BACS e sistemi di termoregolazione per impianto con potenza termica superiore a 290 kW o in caso di sostituzione del generatore di calore.
Ponti termici e edificio di riferimento: impatto su H’T e trasmittanze limite
La seconda grande novità del nuovo Decreto riguarda il ruolo dei ponti termici, sia nella definizione del nuovo edificio di riferimento nel caso di nuova costruzione, sia nei nuovi valori limite del coefficiente di scambio termico H’T e dei valori trasmittanza limite negli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica.
LEGGI ANCHE DM Requisiti Minimi 2025: le novità e le criticità (sui ponti termici)
Nuove costruzioni ed edificio di riferimento
L’Allegato 1 capitolo 3.3 Prescrizioni, per le nuove costruzioni e ristrutturazioni importante introduce gli obblighi relativi alla sicurezza antincendio, alle NTC 2018 e ai sistemi alternativi di alta efficienza.
I valori limite degli indici di prestazione e i parametri sono riferiti all’edificio di riferimento, come nella precedente versione, ma vengono aggiornati i valori delle trasmittanza termiche dell’edificio di riferimento alle quali sono aggiunti anche i ponti termici dell’edificio di riferimento.
Questi ponti termici si riferiscono solo a quelli relativi alle finestre e ai cassonetti. Anche il valore limite del valori del coefficiente di scambio termico H’T,rif è aggiornato, la nuova versione prevede un valore limite riferito alle nuove costruzioni e un altro valore limite, leggermente più alto, relativo agli edifici oggetto di ristrutturazione importante di primo livello, nel quale si tiene conto della superficie finestrata.
Nuove costruzioni: edificio a energia quasi zero
I requisiti dell’edificio a energia quasi zero (nZEB) rimangono identici, vengono chiariti gli obblighi relativi alla quota rinnovabile, ovvero la quantità minima da rinnovabile p riferito all’intero edificio se l’impianto termico è centralizzato, oppure alla singola unità nel caso di impianti singoli, mentre al potenza elettrica (kWe), di cui al DM 199/20021 Allegato 3, è sempre riferita all’intero edificio.
Ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazione energetica
Nel caso di interventi diversi dalla nuova costruzione, quali la ristrutturazione importante di secondo livello e la riqualificazione energetica il nuovo decreto aggiorna i valori del coefficiente di scambio termico H’T e delle trasmittanze termiche le quali sono comprensive dei ponti termici.
La trasmittanza termica deve essere calcolata “in sezione corrente” (Usc) ovvero per le strutture e ponti termici oggetto di intervento.
La novità più importante riguarda il calcolo della trasmittanza termica limite che è espressa come media ponderata della trasmittanza e dei ponti termici attribuibili alla struttura.
L’Allegato 1 Appendice B, infatti, riporta la formula di calcolo, i valori limite delle trasmittanze (identiche ai valori del 2021) e i valori limite dei ponti termici da considerare.
Macchine frigorifere e pompe di calore: cosa cambia nei requisiti e nelle tabelle
Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione/riqualificazione degli impianti termici, nulla è mutato eccetto per quanto riguarda le macchine frigorifere per le quali è stato eliminato il limite dei 12 kW (Allegato 1 Sezione 5.3.2 lett. c punto i) per il rispetto dei requisiti minimi definiti nell’Allegato B al punto 1.3.2 ovvero le pompe di calore e macchine frigorifere devono rispettare i requisiti specifici della direttiva 2009/125/EC e del Regolamento 2017/1369/UE. le precedenti tabelle con i valori COP e EER sono state eliminate (novità!).
Conclusione
Il conclusione, il nuovo Decreto 28 ottobre 2025 aggiorna i precedenti requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici introducendo i nuovi obblighi relativi alle colonnine elettriche e aggiungendo i ponti termici nel calcolo e nei valori limite dell’involucro edilizio, per ridurre gli scambi termici per trasmissione. In un trend che vede estati sempre più lunghe e inverni sempre più brevi, con un maggiore rischio di surriscaldamento estivo e con, in prospettiva, l’adozione dei metodi di calcoli dinamici, va detto che intervenire con un provvedimento che riduce gli scambi termici concentrandosi sui ponti termici, sembra essere anacronistico (non che i ponti termici non siano importanti).
In ultimo, si fa presente che il nuovo Decreto aggiorna l’edificio di riferimento per i requisiti minimi di prestazione energetica, mentre nulla è mutato per quanto riguarda la classificazione energetica e il relativo edificio di riferimento.
Il prossimo traguardo sarà il recepimento della direttiva 1275/2024 la EPBD IV.
Per chi volesse consultare DECRETO, ALLEGATI E APPENDICI sono a disposizione in allegato.
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