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Nuovo Codice Contratti pubblici: l’eliminazione del progetto “definitivo”

La sintesi dell’intervento di Lorenzo Buonomo, ingegnere civile, vice coordinatore della Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, presentato in occasione della tavola rotonda "Il nuovo Codice dei contratti pubblici", organizzata dal medesimo Ordine e da ANCE Torino lo scorso 6 aprile.

Nuovo Codice contratti pubblici: la problematica temporale tra esigenze e attuazione dell'opera

Una delle maggiori criticità che investe il settore dei lavori pubblici in Italia è il tempo eccessivo che intercorre tra l’emergere della esigenza e l’attuazione dell’opera.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) - che ha l’obiettivo, tra gli altri, di ridurre i tempi di attuazione delle opere attraverso la semplificazione - è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” il 31 marzo ed è entrato in vigore il 1° aprile di quest’anno. Le disposizioni del Codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023; quelle relative alla digitalizzazione il 1° gennaio 2024.

Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”, è diverso da quello trasmesso il 5 gennaio 2023 dal Governo alla Presidenza della Camera; su quest’ultimo le Commissioni parlamentari hanno espresso i loro pareri che, pur essendo formalmente positivi, sono accompagnati da numerose osservazioni; la Camera ha accompagnato il parere con 72 osservazioni e il Senato con 97; osservazioni che il Governo dovrebbe aver preso in considerazione.

Il Codice e gli allegati hanno più di 500 pagine tutte da studiare.

È più che opportuna questa fase di rodaggio non solo per dare il tempo a chi lo deve utilizzare di studiarlo, ma anche per apportare alcune correzioni sia al testo predisposto dal Consiglio di Stato sia alle modifiche apportate dal Governo.

Il Codice 36/2023 è composto da 5 libri con 229 articoli e 38 allegati: LIBRO I dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione; LIBRO II dell’appalto; LIBRO III dell’appalto nei settori speciali; LIBRO IV delle concessioni e del partenariato pubblico-privato; LIBRO V del contenzioso e dell’autorità nazionale anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie.

Da molti è chiamato “Codice degli Appalti”; ma il Codice non disciplina solo gli appalti dei lavori, disciplina anche i contratti per i servizi e le forniture. Ossia tutta la spesa pubblica – dall’appalto dei lavori per realizzare le opere, alla fornitura delle siringhe per gli ospedali e ai servizi di ristorazione nelle scuole – con la sola esclusione degli stipendi dei dipendenti pubblici.

Il Codice disciplina sia le grandi opere che le piccole; dal ponte per l’attraversamento dello stretto di Messina all’asfaltatura di un tratto di strada urbana.

Di qui la grande attenzione che l’emanazione del nuovo Codice ha suscitato in tutti gli operatori economici e nei media.
In questa nota circoscrivo l’attenzione sulla parte del Codice che disciplina i “lavori”.

L’intero procedimento si può scomporre in tre macro-fasi: la programmazione, la progettazione e la costruzione.

Limito ulteriormente l’attenzione sulla progettazione.Le macro-fasi hanno tappe intermedie che prevedono, tra l’altro, approvazioni sia della pubblica amministrazione committente sia degli Enti di controllo.

I precedenti Codici che si sono succeduti nel tempo prevedevano lo sviluppo del progetto in tre tappe; in tre livelli di successivi approfondimenti denominati “preliminare”, “definitivo” e “esecutivo”.

Il progetto di "fattibilità tecnico-economica" al posto del progetto "definitivo"

Il nuovo Codice – sia nel testo predisposto dal Consiglio di Stato sia nel testo approvato dal Governo – ha eliminato il “definitivo”. Con il nuovo Codice dal primo livello, ora denominato “progetto di fattibilità tecnico economica”, si passa direttamente all’”esecutivo”; è verosimile che il legislatore abbia voluto saltare una tappa con l’intento di ridurre i tempi.

Ma si riducono i tempi di realizzazione dell’opera riducendo i livelli della progettazione? Io ritengo di no.

Con il Codice 50 il progetto “definitivo”, doveva essere sviluppato “ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo” (dpr 207 art 24 c.).

Il Codice 36/2023 prevede che il progetto di “fattibilità tecnico-economica” deve dare “una previsione di spesa attendibile”. Per dare una previsione di spesa attendibile il progetto di “fattibilità tecnico-economica” deve avere un approfondimento equivalente al “definitivo” del codice 50. Quindi il progetto di “fattibilità tecnico-economica” (allegato I.7 articoli da 6 a 21) sostituisce il precedente progetto “definitivo”.

Si risparmiano i tempi del “preliminare”? No, non si risparmiano perché il progetto “preliminare” del Codice 50 è stato di fatto spostato nella fase di programmazione che nel Codice 36/2023 prende il nome di “Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali” (DOC FAP).

Il DOC FAP non è equivalente al precedente “studio di fattibilità” del Codice 50; lo “studio di fattibilità” era una semplice relazione che individuava le esigenze e indicava la somma di denaro da stanziare per soddisfarle;
I DOC FAP invece contiene anche gli elaborati tecnici ed economici del progetto “preliminare” del Codice 50/2016.
Mentre il vecchio “studio di fattibilità” prevedeva solo una analisi delle possibili alternative, il DOC FAP prevede un confronto tecnico, economico e temporale delle alternative.

Per fare un confronto tecnico ed economico è necessario sviluppare il DOC FAP al livello del “preliminare” del Codice 50.

Quindi non si sono ridotti i tempi della progettazione.

I livelli sono rimasti tre: il primo livello - il “preliminare” - dalla progettazione è stato anticipato nella programmazione facendolo confluire nel DOC FAP; il secondo livello – il “definitivo” che prende il nome di “fattibilità tecnico-economica” (d.lgs. 36/2023 - allegato I.7 articoli da 6 a 21) - è composto da tutti gli elaborati del vecchio “definitivo” con qualcosa in più come, ad esempio, l’eventuale relazione specialistica della “modellazione informativa” (art.13), che è tutto un nuovo mondo da esplorare nel quale non è il caso di avventurarsi ora. L’”esecutivo” resta l’ultimo livello della progettazione (Fig. 1).


Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino per la gentile collaborazione

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