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Nuovo modello telematico di dichiarazione di successione a regime: dubbi e soluzioni

Problematiche e soluzioni

Con l’entrata in vigore a pieno regime del nuovo modello di dichiarazione di successione, sono ancora molti i dubbi applicativi e le problematiche riscontrate dai professionisti in queste prime 6 settimane di utilizzo del nuovo sistema.

Le problematiche più comuni

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Due sono le problematiche maggiormente affrontate da chi si accinge a presentare una successione telematica e che richiedono particolare attenzione.

Innanzi tutto, problema molto diffuso è dato dal passaggio tra il vecchio e il nuovo modello.

Primo quesito

Molti professionisti, che avevano pronta o quasi, una pratica redatta con il precedente modello 4 cartaceo a fine 2018,  qualora non siano riusciti al deposito in tempo, si trovano oggi con una difficile questione ovvero:  se sono già stati pagati i tributi in autoliquidazione con F/24 prima del 1.1.2019, come si può presentare il modello telematico (che richiede espressamente l’indicazione dell’Iban per l’addebito delle imposte e non accetta la allegazione al file telematico dell’F24)?

La soluzione più semplice a questa empasse piuttosto comune, è quella di procedere alla compilazione del modello senza indicare l’intermediario e farlo consegnare in forma stampata cartacea direttamente allo sportello dal dichiarante, con allegato il modello F24. Si potrebbe anche procedere all’invio indicando un IBAN errato e sapendo che l’addebito non andrà a buon fine per poi andare allo sportello e concordare il pagamento integrando all’F24 il ravvedimento operoso che solitamente chiedono in caso di mancato addebito delle imposte sul conto corrente, ma la prima metodologia è la più sicura.

Secondo quesito

Un altro quesito molto sentito è poi: all'Agenzia delle Entrate mi hanno proibito di far presentare il nuovo modello direttamente dal dichiarante nella versione cartacea. Come mai?

Questa affermazione è una delle tante esternate in queste ultime settimane. Molti professionisti quando hanno tentato di far presentare la dichiarazione cartacea direttamente al dichiarante si sono sentiti rispondere cosi. Ma in realtà tale possibilità è prevista espressamente dalle istruzioni in più passaggi.

Le istruzioni infatti inseriscono tra i soggetti abilitati a presentare le dichiarazioni esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate anche l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per la lavorazione in relazione all’ultima residenza nota del de cuius.

Non solo. Qualora il funzionario ricevente funga da intermediario dovrà anche conservare la copia cartacea sottoscritta dal dichiarante e documenti e ricevute collegate. 

Infine, nell’individuare le modalità di pagamento consentite, le Istruzioni, al punto 3, stabiliscono che:

Se la dichiarazione è presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione, utilizzando il modello F24 (disponibile presso gli uffici postali, gli agenti della riscossione, le banche e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it) oppure mediante addebito diretto sul proprio conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.”

Non solo. In caso di pagamento con F24 la presentazione cartacea è l’unica possibile.

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