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Direttiva RED III e obbligo di rinnovabili negli edifici: cosa cambia dal 3 agosto 2026

Dal 3 agosto 2026 cambia il perimetro dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva RED III (UE 2023/2413), riscrive l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 e, per la prima volta, estende le quote minime di copertura dei consumi anche alle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e agli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico.

Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026, recepisce la direttiva RED III (UE 2023/2413) e ridisegna l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, modificando l'articolo 26 e l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021. La novità sostanziale riguarda il campo di applicazione: dal 3 agosto 2026 (180 giorni dall'entrata in vigore) l'obbligo si estende, oltre alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni importanti, anche agli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, quando tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili.


Il D.Lgs. 5/2026 sull'obbligo di rinnovabili negli edifici

Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 dal titolo “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 15, del 20 gennaio 2026.

Il decreto interviene sul D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, e in particolare, con l'articolo 13 e l'articolo 29, ridisegna l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (articolo 26 e Allegato III del D.Lgs. 199/2021). Questo articolo ricostruisce le novità restando aderente al testo del decreto.

Cronologia del DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2026, n. 5
Figura 1 – Cronologia del DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2026, n. 5 (C. Peretti)

Campo di applicazione dell'obbligo: nuove costruzioni, ristrutturazioni e impianti termici

L'articolo 29 sostituisce la Sezione A dell'Allegato III con la seguente disposizione: «Il presente Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

Scarica il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5

La novità sostanziale è l'inclusione, accanto alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni importanti, degli «interventi di ristrutturazione dell'impianto termico» tra i casi soggetti all'obbligo.

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Coerentemente, l'articolo 13 modifica l'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 inserendo, dopo le parole «degli edifici esistenti», le parole «e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili».

L'articolo 26, comma 1, come modificato, stabilisce quindi che tali interventi, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III.

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Rinnovabili, nuovi obblighi per edilizia, industria e trasporti: cosa cambia con il D.Lgs 5/2026 dopo la RED III

L’aggiornamento degli obblighi sulle fonti energetiche rinnovabili incide direttamente su progettazione edilizia, impianti termici e pianificazione energetica. Il D.Lgs 5/2026, attuativo della RED III, modifica il quadro del D.Lgs 199/2021, introducendo nuove soglie di copertura FER, semplificazioni autorizzative e un ruolo più ampio per CER, accumuli e integrazione tra energia elettrica e termica.

A chi si applica l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.
Figura 2 – A chi si applica l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. (Fonte: Allegato III, Sezione A — Campo di applicazione)

Effetto Joule ed elettrico diretto: quando non valgono ai fini dell'obbligo FER

Il punto 2 della Sezione B, come modificato, dispone che gli obblighi non possano essere assolti tramite impianti a fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica destinata ad alimentare dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule, «fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica B o superiore»: questa eccezione è la novità introdotta dall'articolo 29.

La potenza elettrica minima da installare

Il punto 3 della Sezione B conferma l'obbligo di installare, sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, una potenza da fonti rinnovabili calcolata secondo la formula P = k × S, dove k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e a 0,05 per gli edifici di nuova costruzione, e S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (o la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio), misurata in metri quadrati, senza considerare le pertinenze.

Teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente: esclusione dall'obbligo rinnovabili

Il punto 4 della Sezione B esclude dall'obbligo gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l'intero fabbisogno per il raffrescamento.

Edifici pubblici: obblighi maggiorati e revisione quinquennale

Per gli edifici pubblici, il punto 5 della Sezione B maggiora gli obblighi percentuali di cui al punto 1 di ulteriori cinque punti percentuali e incrementa del 10% l'obbligo di potenza elettrica di cui al punto 3. Il punto 6 stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, gli obblighi della Sezione B sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica.

L'articolo 13 introduce inoltre il comma 2-bis dell'articolo 26, secondo cui l'obbligo può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione, negli edifici pubblici, di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione dell'Allegato III: gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative di questa possibilità.

Deroga per impossibilità tecnica o economica: come documentarla nella relazione tecnica

La Sezione D dell'Allegato III («Casi di impossibilità tecnica o di non convenienza economica di ottemperare all'obbligo») stabilisce al punto 1 che l'impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica di ottemperare agli obblighi è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Nei casi in cui tale relazione non sia dovuta, il progettista comunica le medesime informazioni al Comune, secondo le modalità da esso individuate.

Il punto 2 della stessa Sezione D precisa che, per gli edifici nuovi o per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, in questi casi è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile inferiore al corrispondente valore limite.

Il punto 3 della Sezione D indica che il valore limite è determinato a partire dall'edificio di riferimento secondo l'Allegato 1, Capitolo 3, del DM 26 giugno 2015, dotato delle efficienze medie stagionali sull'utilizzo dell'energia primaria non rinnovabile riportate nella Tabella 1 dell'Allegato III:

  • Climatizzazione invernale: efficienza 1,54
  • Climatizzazione estiva: efficienza 1,28
  • Produzione di acqua calda sanitaria: efficienza 1,28

Coerentemente, l'articolo 26, comma 9, come modificato dall'articolo 13 (che ha aggiunto la parola «o economica» dopo «tecnica»), stabilisce che l'impossibilità tecnica o economica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi è evidenziata dal progettista nella relazione ex articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005, e che in tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto dall'Allegato III, paragrafo 4 (Sezione D).

Verifica dell'obbligo: relazione tecnica, GSE e controlli comunali

La Sezione E dell'Allegato III stabilisce che il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005, di cui una copia è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia. La verifica del rispetto dell'obbligo di integrazione è effettuata dai Comuni attraverso tale relazione, fermo restando che le dichiarazioni e i dati riportati possono essere oggetto di ulteriori controlli da parte dei Comuni, nonché di controlli stabiliti nei provvedimenti adottati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 26, comma 7.

Esclusioni dall'obbligo ed entrata in vigore delle norme transitorie

  • L'obbligo non si applica agli edifici destinati a esigenze meramente temporanee, da rimuovere entro 24 mesi dalla fine dei lavori, purché temporaneità e termine di rimozione siano indicati nel titolo abilitativo (art. 26, comma 3).
  • L'obbligo non si applica agli edifici pubblici nella disponibilità di corpi armati, quando l'adempimento sia incompatibile con la loro natura e destinazione o riguardi materiali a uso esclusivamente militare (art. 26, comma 10).
  • Gli impianti realizzati per l'assolvimento dell'obbligo, a eccezione di quelli a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali per le fonti rinnovabili, inclusi fondi di garanzia e di rotazione (art. 26, comma 6).
  • Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori dell'Allegato III e richiedere, ove necessario per la qualità dell'aria, l'uso di fonti rinnovabili diverse dalla combustione di biomasse (art. 26, comma 7).
  • Gli obblighi regionali o comunali vigenti in materia devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (art. 26, comma 8).
  • Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (art. 26, comma 11).

Fonte: D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2026 — articoli 13 e 29, e Allegato III (nel testo risultante dalle modifiche) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

Il ruolo del Gruppo Consultivo Legge 90 (CTI)

Il Gruppo Consultivo Legge 90, all’interno del CTI (Comitato Termotecnico Italiano), ha il compito istituzionale di portare al Ministero osservazioni e commenti sui provvedimenti legislativi in materia di efficienza energetica. In questo ruolo il Gruppo sta lavorando sulla definizione di alcuni chiarimenti del D.Lgs. 5/2026 come, ad esempio, la definizione di deroga per impossibilità tecnica o mancata convenienza economica.


FAQ TECNICHE: Obbligo rinnovabili edifici RED III: le regole del D.Lgs. 5/2026

Che cos'è l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previsto dal D.Lgs. 5/2026?

È l'obbligo, disciplinato dall'articolo 26 e dall'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 (come modificato dal D.Lgs. 5/2026), di utilizzare fonti rinnovabili per coprire una quota minima dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento di un edificio. Il decreto attua la direttiva RED III (UE 2023/2413) e ne ridefinisce il perimetro applicativo.

A quali interventi si applica l'obbligo dopo la riforma?

Si applica agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e, come novità introdotta dall'articolo 29, agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili.

Da quando decorre il nuovo obbligo?

Si applica alle richieste di titolo edilizio presentate decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto (4 febbraio 2026), quindi dal 3 agosto 2026.

Qual è la normativa di riferimento per il calcolo della potenza minima da installare?

La potenza minima da fonti rinnovabili si calcola con la formula P = k × S, dove k vale 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione, e S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, senza considerare le pertinenze. Il calcolo va inserito nella relazione tecnica ex art. 8, comma 1, D.Lgs. 192/2005. [Verificare eventuali chiarimenti applicativi del Gruppo Consultivo Legge 90/CTI, in corso di elaborazione]

Quali vantaggi comporta l'estensione dell'obbligo alla ristrutturazione dell'impianto termico?

Consente di intercettare, ai fini della decarbonizzazione, un numero molto più ampio di interventi rispetto al passato, includendo la sostituzione di generatori e impianti anche senza opere edilizie strutturali sull'involucro. Per gli edifici pubblici l'obbligo è ulteriormente maggiorato (+5 punti percentuali sulla quota di copertura, +10% sulla potenza elettrica).

Quali sono le esenzioni e i casi di deroga previsti?

Sono esclusi gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente che coprano l'intero fabbisogno, gli edifici temporanei (da rimuovere entro 24 mesi) e gli edifici pubblici a uso militare. La Sezione D dell'Allegato III consente inoltre la deroga per impossibilità tecnica o non convenienza economica, da motivare nella relazione del progettista, con riduzione del valore di energia primaria non rinnovabile secondo le efficienze di riferimento (1,54 climatizzazione invernale, 1,28 climatizzazione estiva, 1,28 produzione ACS).

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