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Obbligo di fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione

Dal 31 marzo 2015 scatta l’obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti delle PA e degli enti locali

Dal 31 marzo 2015 è scattato l’obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e degli enti locali.

Rubrica a cura di l EUROCONFERENCE
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L’utilizzo della modalità elettronica non si limita all’emissione e alla trasmissione della fattura, ma si estende anche alla conservazione e all’archiviazione della stessa.
Di seguito si propone una sintesi delle modalità operative collegate alla gestione della fattura elettronica, per l’emissione della quale assume particolare rilevanza il codice attribuito all’ufficio destinatario.

L’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutte le pubbliche Amministrazioni è stato introdotto con la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e deve essere assolto attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Agenzia delle Entrate e Sogei (apposita struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del Sistema di interscambio). 
Con il D.M. n. 55/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato reso operativo quanto stabilito dalla Legge e di fatto inibita l’accettazione delle fatture cartacee da parte della pubblica Amministrazione, con la conseguenza che la stessa non può più procedere al pagamento delle fatture presentate dai propri fornitori con modalità diverse dalla fattura elettronica.
Il Decreto suddivide per “classi” le pubbliche Amministrazioni e assegna a ciascuna una data di decorrenza dell’obbligo della fatturazione elettronica, facendo riferimento allo specifico elenco ISTAT, contenente le PA, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno.
L’applicazione della fattura elettronica, pertanto, risulta:
-          facoltativa dal 6 dicembre 2013;
-          obbligatoria dal 6 giugno 2014 per un circoscritto elenco di pubbliche Amministrazioni:
o   Ministeri;
o   Agenzie fiscali;
o   Enti previdenziali e assistenziali nazionali (INARCASSA, CNPADC, EPPI, ENPACL, ENPAM, CIPAG, etc.);
-          obbligatoria dal 31 marzo 2015 per tutte le restanti Amministrazioni.
 
Il MEF, con la citata Circolare, precisa (ampliandolo) il novero delle Amministrazioni interessate dall’obbligo, proponendo il seguente schema riassuntivo:
 
 
Si precisa che l’originario termine di decorrenza dell’obbligo di fatturazione nei confronti delle Amministrazioni locali era stato fissato dal D.M n. 55/2013 al 6 giugno 2015. Tale termine, con il D.L. n. 66/2014 è stato anticipato al 31 marzo 2015, allineandolo quindi a quello valido per le restanti Amministrazioni pubbliche.

A partire dal 31 marzo 2015, quindi:
-  i fornitori non possono più emettere, e le pubbliche Amministrazioni non possono più accettare, fatture in forma cartacea;
-  scattano i 3 mesi di “periodo transitorio” durante il quale le pubbliche Amministrazioni possono pagare le fatture cartacee ricevute prima della decorrenza dell’obbligo ma non ancora pagate a tale data;
- decorso il “periodo transitorio” di 3 mesi, le pubbliche Amministrazioni “non possono procedere ad alcun pagamento nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico”.
 
Si rimanda ad un prossimo intervento il riepilogo della disciplina relativa alla fatturazione elettronica con le principali implicazioni operative.