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Occhio ai tempi: 'ciao' all'Ecobonus se la comunicazione all'ENEA è fuori tempo massimo

La Cassazione, in una recentissima sentenza, afferma che la comunicazione tardiva all’ENEA fa perdere il diritto all’Ecobonus, in quanto, in virtù delle disposizioni ex D.M. 19/02/2007, l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.

Se, in passato, il ritardo nelle comunicazioni all'ENEA in ambito Ecobonus e interventi per il risparmio energetico era stato perdonato, stavolta la Cassazione è inderogabile: secondo gli ermellini, il ritardo nella comunicazione all'ENEA di un intervento 'passibile' di Ecobonus determina la perdita dello stesso.

Con ordinanza 34151/2022 del 21 novembre, infatti, si afferma che l'Ecobonus è perduto se la documentazione riferita all'installazione dei pannelli solari, con lavori di riqualificazione energetica oggetto di agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della legge 296/2006, commi 344 ss., viene comunicata in ritardo all'ENEA.

La Cassazione accoglie quindi il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, e di fatto 'cassando' la decisione della CTR, che diversamente dalla CTP, la quale aveva respinto il ricorso della parte contribuente, aveva affermato che l'invio dellacomunicazione all'ENEA non ha natura di controllo ma ha natura meramente ricognitiva e nulla è previsto circa il fatto che l'omessa o tardiva comunicazione produca la decadenza dall'agevolazione fiscale, la quale trova la sua ragion d'essere nell'effettività del costo sostenuto.

Comunicazione all'ENEA per lavori che intendono avvalersi dell'Ecobonus: i documenti da inviare

Per la Cassazione, l'agevolazione è perduta seguendo le specifiche dell'art. 4 del D.M. 19/02/2007 (Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica delpatrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), il quale dipone che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:

  • acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9;
  • acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori all'ENEA la documentazione cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica:
    • copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica, prodotto da un tecnico abilitato;
    • scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Inoltre, sempre entro i limiti temporali di cui sopra è necessario, ricorda la Cassazione:

  • effettuare il pagamento delle spese sostenute per eseguire gli interventi mediante bonifico bancario o postale 'parlante';
  • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.

Inoltre, ricorda la Cassazione, "il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati".

Invio in ritardo dei documenti all'ENEA: ciao ciao Ecobonus

La norma sopra riportata - sottolinea la Corte suprema - afferma dunque chiaramente che l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.

E' evidente che la norma si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell'agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi e attribuire all'organo deputato allo svolgimento di tali controlli un termine congruo per l'adempimento di tale funzione, diretta a verificare se effettivamente i lavori, in quanto diretti effettivamente a salvaguardare l'ambiente risparmiando energia o producendola in maniera "pulita" risultino meritevoli di vantaggi fiscali, astrattamente in deroga al principio di capacità contributiva e potenzialmente in contrasto con il principio di equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato, ma in realtà conformi al principio in base al quale occorre trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali, ove la "diseguaglianza" sta nel riconoscimento, da parte dell'ENEA, della particolare meritevolezza dei lavori, in quanto diretti a produrre, direttamente o indirettamente, effetti benefici per l'ambiente.

La norma - continuano gli ermellini - costituisce dunque un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata (che verrebbe seriamente ostacolata qualora il margine temporale con il quale va comunicato in anticipo la comunicazione all'ENEA fosse eccessivo), la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato.

La Cassazione prosegue elencando una serie di agevolazioni fiscali (ICI, imposta di registro, ristrutturazione, parchi eolici) per le quali vigono determinate regole in termini di scadenze e tempistiche per la consegna di determinati documenti, che quindi 'giustificano' la decisione presa.

No comunicazione a ENEA no Ecobonus

In definitiva, la disciplina in questione, laddove stabilisce che l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica, è dunque coerente con i suddetti principi e conforme a Costituzione, essendo volta ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite.

La sentenza impugnata - quella dell CTR che aveva 'salvato' la detrazione - non ha quindi considerato che, trattandosi di un'agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perchè questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione.


L'ORDINANZA 34151/2022 DELLA CASSAZIONE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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