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Omessa elaborazione del DUVRI: non trasferibile la responsabilità del committente all'appaltatore

DUVRI: non trasferibile la responsabilità del committente all'appaltatore lo stabilisce una Sentenza della Cassazione Penale

La Corte di Cassazione, Sezione II Penale, 16 gennaio 2013, n.2285 analizza le previsioni del Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. n.81/2008) relative al DUVRI. In particolare la Corte approfondisce il rapporto tra diverse imprese e/o professionisti, che si trovino a operare nel medesimo ambiente di lavoro.
Nella sentenza si precisa che attualmente, in caso di appalto o prestazione d’opera professionale da eseguirsi all’interno dei luoghi di lavoro del committente, sono configurabili due distinti e non sovrapponibili obblighi puntualmente sanzionati.

Il primo obbligo prescrive di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ed è imposto ai “datori di lavoro” genericamente denominati “ivi compresi i subappaltatori” (obbligo contemplato appunto dall’art.26, comma 2, d.lgs. n.81/2008 ed autonomamente sanzionato dall’art.55, comma 5, lett.d), d.lgs. n.81/2008).

Il secondo impone di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con contestuale elaborazione del documento di valutazione del rischio interferenziale (cd. DUVRI) ed è imposto al solo “datore di lavoro” committente (obbligo contemplato dall’art.26, comma 3, d.lgs. n.81/2008 distintamente sanzionato dall’art.55, comma , lett.d), d.lgs. n.81/2008).
L’esistenza del descritto impianto sanzionatorio, suggerisce di allegare sempre al contratto di appalto e/o ai contratti d’opera sottoscritti con professionisti il DUVRI.
 

Si riporta di seguito parte della sentenza (Sentenza Cassazione penale 16/01/2013, n. 2285)

(...)
Ciò posto, risulta pertanto che, sulla base della normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, sono oggi configurabili, tra gli altri, in relazione all'aspetto della prevenzione in caso di appalto, due distinti e non sovrapponibili obblighi, ovvero, da un lato, quello di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, imposto ai "datori di lavoro" genericamente denominati "ivi compresi i subappaltatori" (obbligo contemplato appunto dall'articolo 26 comma 2 ed autonomamente sanzionato dall'articolo 55, comma 5, lettera d), e, da un altro, quello di promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando il documento di valutazione dei rischi (obbligo contemplato dall'articolo 26, comma 3, parimenti distintamente sanzionato dall'articolo 55, comma 5, lettera d), imposto testualmente al solo "datore di lavoro committente" e non anche come, in precedenza, era per effetto del necessario coordinamento tra le già ricordate previsioni del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2, e del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 9, comma 2, ai datori di lavoro non committenti.

3.1. A ciò consegue, pertanto, che la condotta di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi, in precedenza denominato dalla legge quale piano di sicurezza e coordinamento, debba essere oggi ritenuto un reato proprio del "datore di lavoro committente", senza possibilità di estensione del medesimo, pena, diversamente, la violazione del principio di tassatività della legge penale, al datore di lavoro appaltatore