Opere abusive ante 1967: chiarimenti su responsabilità del proprietario e su onere della prova della preesistenza
Il TAR della Puglia conferma che gli ordini di demolizione di opere abusive abbiano carattere reale e possono essere eseguiti nei confronti del proprietario anche se lo stesso non abbia materialmente commesso l’abuso, purché sia titolare dell’immobile al momento dell’ingiunzione. La sentenza chiarisce che ad ogni modo l’onere della prova sulla legittimità delle opere spetta al privato, che deve fornire documentazione chiara e concordante per dimostrare la preesistenza dell’immobile rispetto ai vincoli urbanistici.
Demolizione opere abusive: il proprietario è sempre responsabile se l’immobile è ante 1967?
Può un proprietario essere obbligato a demolire opere realizzate da altri senza essere responsabile direttamente dell’abuso edilizio anche se l’immobile (e eventualmente l'abuso) fosse stato realizzato ante 1967?
Il ricorrente promuove ricorso al TAR della Puglia chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione avente ad oggetto “ingiunzione a demolire e ripristino stato dei luoghi (…)”.
L’immobile oggetto del caso è composto da due fabbricati: uno centrale di maggior consistenza e uno retrostante più piccolo.
Dagli accertamenti comunali è stato evidenziato che le opere fossero prive di titolo edilizio, in corso di completamento e ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico e PAI.
Il ricorrente sosteneva che l’immobile fosse stato costruito prima del 1967, citando aerofotogrammetrie e relazioni tecniche. Decisivi nella decisione del TAR sono:
- l’onere probatorio circa l’epoca di realizzazione delle opere e non solo dello stabile;
- l’affidabilità delle aerofotogrammetrie e di altri documenti prodotti dalla ricorrente;
- la rilevanza della responsabilità del proprietario rispetto agli ordini di demolizione.
Vediamo il caso…
Abuso edilizio e demolizione: l’estraneità del proprietario non ne impedisce l’esecuzione
Il TAR respinge il ricorso, chiarendo che il ricorrente “(…) non ha offerto, né in sede procedimentale, né in ambito processuale elementi probatori tali da rendere quantomeno verosimili le proprie deduzioni. Innanzitutto, non appare decisiva l’aerofotogrammetria del 1968; posto che nella comparazione tra i documenti versati in atti, occorre dare prevalenza, in difetto di altri elementi, a quella di pari data di provenienza comunale; e ciò in considerazione della natura fidefaciente degli accertamenti comunali. Non sono fondate, poi, le contestazioni prospettate (asserita scarsa visibilità) attraverso il richiamo alla vegetazione ivi presente (come da ortofoto del 2019 in atti prodotta), posto che le medesime censure non sono idonee a dimostrare l’esistenza dell’immobile contestato in data anteriore a quella oggetto di accertamento. Non sono rilevanti, neppure, le dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000 prodotte in atti; le stesse, in difetto di altri elementi gravi precisi e concordanti, nulla dimostrano nella specie. (…) Le considerazioni che precedono valgono anche per l’atto pubblico di compravendita del 2005 in atti prodotto il quale non assurge a documento idoneo a dimostrare la veridicità delle asserzioni delle parti ivi riportate. (…) Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante dell’immobile (l’estraneità degli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili) applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato” (…). Nello stesso solco: “i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio, riferiti ad opere abusive, hanno carattere reale con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato (…).”
Non vengono fornite prove concrete per dimostrare le proprie affermazioni, né documenti o elementi tecnici validi che attestassero l’esistenza delle opere in epoca precedente ai vincoli urbanistici e ambientali. Nel caso esaminato, le aerofotogrammetrie comunali hanno maggiore valore rispetto a quelle prodotte dalla ricorrente, e nemmeno le dichiarazioni sostitutive o gli atti di compravendita sono sufficienti essendo le asserzioni fatte delle parti possibilmente affette da vizi.
Ciò che è certo sta nel fatto che gli ordini di demolizione abbiano carattere reale, cioè si applicano anche a chi non ha materialmente costruito l’abuso, ma è proprietario, o colui che sia oggettivamente in possesso del bene al momento dell’ingiunzione, a dover rispondere in prima persona. La legge in questo modo ha come primario obiettivo quello di garantire il ripristino della legalità.
Concludendo...
...Pertanto, l’estraneità dell’abuso non impedisce l’esecuzione della demolizione.
Per la legge, il possessore del bene anche se non ha commesso l'abuso ha l'onere di ripristinare lo status quo a proprie spese...
...L’onere della prova sulla legittimità delle opere grava sul privato, che deve fornire elementi documentali chiari e concordanti per dimostrare la preesistenza dell’immobile rispetto alla normativa vigente.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: demolizione, opere abusive, abuso edilizio, onere della prova, opere ante 1967.
FAQ
Che cosa si intende per “opera abusiva ante 1967”?
Si definisce “opera abusiva ante 1967” un fabbricato o sua parte costruito prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica 17 agosto 1942 e successive normative, la cui legittimità deve essere documentalmente provata rispetto ai vincoli successivi.
Quando la responsabilità di demolizione ricade sul proprietario?
La responsabilità di eseguire un ordine di demolizione ha carattere reale: l’ingiunzione si applica al proprietario o possessore al momento del provvedimento, a prescindere dal ruolo nella realizzazione dell’abuso.
Qual è l’onere della prova per la preesistenza dell’opera?
Il privato ha l’onere di dimostrare con documenti chiari e concordanti (planimetrie storiche, aerofotogrammetrie certificate, registri catastali) che l’opera esisteva legalmente prima dell’istituzione di vincoli urbanistici o paesaggistici.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Titoli Abilitativi
Permesso di costruire, SCIA, CILA, edilizia libera: cosa sono, quando servono e cosa comportano. INGENIO ti guida nella scelta del corretto titolo edilizio, con articoli tecnici, esempi e normativa aggiornata.
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