Tariffe Professionali
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Ordinanza su tariffe professionali: Non si legge quello che è scritto, ma quello che si crede sia scritto

tariffe professionali ed equo compenso

Il titolo non è un aforisma di qualcuno, ma una mia libera interpretazione su quello che sta accadendo in questi giorni (vai all'ordinanza 14293/2018 dello scorso 4 giugno della Corte di Cassazione) e su cui Ingenio ha già dato una notizia del tutto corretta e neutrale. Così non è stato per altri commentatori, e così la cassa di risonanza dei soliti signori del mercato ha risuonato con le sue uscite al ribasso.

A dire il vero come ho avuto modo di commentare, mi permetto di dire che la Cassazione non ha detto nulla di nuovo. Ci sono molti lati di perplessità in tutta la vicenda, perché la Legge citata, nella sentenza, sui minimi, pur vigente, è praticamente morta dal lontano 2006 con il Decreto Bersani poi diventato Legge. Ricordo che in giurisprudenza vale il principio “tempus regit actum” cioè deve essere valutato il dispositivo vigente al momento dell’avvenimento, perdendo significato quelli validi, ma precedenti, sia quelli emanati successivamente. Un esempio è la Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti tuttora vigente, ma non si applica più per quelle parti (quasi tutte) regolamentate dal DM 37/08, in quanto quest’ultimo provvedimento, anche se di rango inferiore, è un dispositivo su analoga materia, ma più recente. Pertanto ritornando alla sentenza porre a base la pur vigente legge 404/1977, ha, per me, il significato di riesumare un cadavere. 

Leggere in quella sentenza una novità è del tutto incredibile (tra l’altro le tariffe non esistono più dal 2012, né i parametri giudiziali o dei lavori pubblici possono essere intesi come tali) 

Non voglio tediare ulteriormente il malcapitato lettore, ricordando che dal Decreto Bersani in poi, magari con il ritardo di uno o due anni, la Commissione parcelle dell’Ordine a cui appartengo ha sempre liquidato in base ai patti contrattuali, ovviamente quando il contratto c’era. Se vogliamo, in aggiunta, riporto anche la circolare del CNI 576/XVIII Sess dell’agosto 2015 sulle linee guida di funzionamento delle Commissioni Pareri (ex parcelle) degli Ordini che dice in proposito : In particolare, in presenza di una espressa pattuizione fra il Committente e il Professionista avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, la valutazione della congruità del corrispettivo viene condotta dalla Commissione Pareri sulla base di quanto pattuito. 

Tra l’altro in questi giorni ho anche letto l’intervista all’arch. Giuseppe Lonetti, Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Catanzaro (il Comune del famoso bando da 1 €. spese €.250.000), fatta a cura dell’ing. Gianluca Oreto  su   www.lavoripubblici.it: ha letto la sentenza come, giustificazione del predetto bando. Giustificare il bando con la sentenza vuol dire proprio leggere quello che si crede non quello che c’è scritto. Un conto è mettere in gara un contratto da, poniamo, €. 1.000.000,00, valore ottenuto da parametri, e ottenere con giusta gara un ribasso del 99.99% e un conto è mettere in gara lo stesso contratto già al valore di 1,00 €. In sostanza confondere una trattativa con un’imposizione.

Mi sconcerta anche trovare nella lettura di questo articolo quanto conclude l’arch. Lonetti:” si chiarisca il ruolo giuridico-istituzionale degli Ordini Professionali al momento oscillante tra il ruolo di ente pubblico non economico e il ruolo di sindacato di categoria, funzioni, palesemente, incompatibili tra loro.”

Il ruolo degli Ordini Professionali di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale 382/1944 (cioè l’istituzione dei nuovi Ordini e la fine di fatto delle corporazioni sindacali fasciste) è chiarissimo. Non hanno , e lo sottolineo, nessun ruolo di sindacato di categoria, basta leggere per gli Ingegneri e Architetti l’art. 37 del RD 2537/1925. Per di più nessun sindacato ha scritto quanto all’art. 43: “è chiamato a reprimere, d’ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della loro professione” . Chiaramente se si vuole leggere “ l’ Ordine difende d’ufficio  i propri iscritti anche se abbiano commesso abusi e mancanze” vuol dire leggere non quello che è scritto, ma quello che si crede sia scritto. Voler attribuire agli Ordini ruoli di sindacato di categoria è strumentale a smontare il vero ruolo che gli Ordini hanno. 

Tariffe Professionali

Che cosa è la "Tariffa professionale"?  Sono i "prezzi" fissati in leggi e decreti, nonché da autorità competenti, per la retribuzione dei professionisti, ciascuno in base al tipo di attività svolta.

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