Ordine Ingegneri. Pagamento delle spettanze dovute ai professionisti – Presentazione DDL all’ARS
Ordine Ingegneri
Il 17/10/18, nella sala stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana, è stato presentato il disegno di legge portante “Disposizioni relative alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi edilizi e/o di ogni altro provvedimento propedeutico”.
La proposta di legge, avanzata dal M5S, è costituita da un solo articolo e verosimilmente diventerà un emendamento alla revisione del testo unico sull’edilizia.
Alla conferenza stampa erano presenti le rappresentanze regionali di Ingegneri, Architetti e Geometri. Per noi erano presenti il Presidente della Consulta, accompagnato dal Consigliere Nazionale Fede, e il Presidente dell’Ordine di Palermo, che ha collaborato alla stesura del testo.
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
Presentato dai deputati: Trizzino, Campo, Palmeri, Di Paola, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano, Cancelleri
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni relative alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi edilizi e/o di ogni altro provvedimento propedeutico
Art. 1
Pagamento delle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi edilizi e di ogni altro provvedimento autorizzativo
1. Il Rilascio di ogni titolo abilitativo edilizio e di ogni altro provvedimento autorizzativo, è subordinato al pagamento delle spettanze per le prestazioni professionali svolte in favore dei richiedenti titoli abilitativi di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e concordate dal contratto, o atto equipollente, sottoscritto tra professionista e committente ai sensi dell'art. 9, c.4 della Legge 24 marzo 2012 n.27 e s.m.i..
2. Lo Sportello unico per l'edilizia, nonché tutti gli altri enti terzi che intervengono con atti endoprocedimentali, Soprintendenza, Genio Civile, etc., sono tenuti ad acquisire, prima del rilascio del provvedimento di competenza, una autocertificazione, secondo il modello di cui all'ALLEGATO A, rilasciata dai professionisti incaricati, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sull'avvenuto pagamento dei compensi pattuiti per contratto o atto equipollente.
3. La validità dei titoli edilizi relativi a procedimenti di CILA e SCIA resta subordinata alla produzione da parte dell'avente titolo, entro 15 giorni dall'avvenuto deposito della documentazione progettuale presso lo sportello unico dell'edilizia, di autocertificazione di pagamento rilasciata dal professionista, secondo il modello di cui all'ALLEGATO A, relativa alle prestazioni professionali eseguite.
4. Con la comunicazione di fine lavori relativa ai titoli abilitativi di cui al comma 1, il comune acquisisce ulteriore autocertificazione di pagamento, secondo il modello di cui all'ALLEGATO A, rilasciata dai professionisti incaricati della direzione dei lavori e di ogni altra prestazione professionale prevista dalla normativa vigente necessaria a dare attuazione alle fasi di esecuzione dei lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, regolare esecuzione, etc..
5. Qualora durante il corso dei lavori i titolari di titoli abilitativi provvedano alla sostituzione dei professionisti incaricati, la comunicazione al Comune della nomina del nuovo tecnico incaricato, con gli adempimenti di cui ai commi precedenti, è corredata dall'autocertificazione di pagamento, secondo il modello di cui all'ALLEGATO A, rilasciata del tecnico sostituito relativa al saldo delle spettanze professionali come al comma 1. Resta salva l'ipotesi di contenzioso tra committente e professionista, in tal caso deve esser prodotta copia dell'atto giudiziario.
6. La segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 assume efficacia se corredata da tutta la documentazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 oltre l'autocertificazione di avvenuto pagamento, secondo il modello di cui all'ALLEGATO A, rilasciata dal professionista incaricato relativa alle ulteriori prestazioni professionali necessarie per la definizione della SCA, pratiche catastali, APE, etc., tali obblighi restano invariati nel caso di subentro di altro professionista, diverso dal direttore dei lavori, incaricato per la redazione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 2 Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.