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Pensare al futuro: la previdenza integrativa complementare

la previdenza complementare integrativa, che si può realizzare versando in fondi pensione, FIP e PIP.

A cura di Euroconference - articolo di Marco Degiorgis
Riprendo l’argomento previdenza, partendo dal terzo pilastro, la previdenza complementare integrativa, che si può realizzare versando in fondi pensione, FIP e PIP.
C’è l’indiscusso beneficio della deducibilità delle somme versate ma entro il limite di 5.164,57 euro. Il limite non esiste solo per i versamenti, obbligatori e volontari, verso l’ente pubblico di appartenenza (INPS o casse).
In pratica si versa la somma alla previdenza integrativa, ma si recupera una parte (a seconda dell’aliquota fiscale di appartenenza) deducendola dal reddito imponibile: di fatto escono di tasca circa 3.000 euro effettivi, per un’aliquota media, invece dei 5.164,57.
Attenzione però: se la gestione dei fondi non è buona o i costi sono troppo alti si rischia di consumare tutto il vantaggio fiscale.
Altro vantaggio fiscale è l’imposta, sia sui rendimenti, 11% sul capital gain contro il 26% generale sulle rendite finanziarie (esclusi solo i titoli di stato al 12,5%) sia sull’erogato, pari al 15%, riducibile fino al 9%, a seconda degli anni contribuiti (-0,30% scontato ogni anno oltre il quindicesimo). Vale la pena spiegare meglio la questione dell’imposta sull’erogato: in pratica è vero che si possono dedurre i contributi versati, che il datore di lavoro può contribuire con una quota e che si può conferire il TFR, ma la previdenza complementare sconta una imposta che si applica al momento della pensione, sia sulla rendita che sul capitale, in misura variabile dal 15 al 9%.
Il montante generato dalla somma dei versamenti più il rendimento generato dalla gestione finanziaria (se c’è stato rendimento positivo), può essere erogato, al momento della pensione e a richiesta, totalmente sotto forma di capitale solo se, convertendo il 70% del montante in rendita si ottenesse una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale. Altrimenti al massimo si può richiederne solo il 50% come capitale e il rimanente verrà erogato sotto forma di rendita.
Il versato su una qualunque forma di previdenza complementare può essere anticipato o riscattato prima della pensione, con percentuali diverse a seconda dei casi.
Per quanto riguarda l’imprenditore, non è obbligato a versare il TFR pregresso e neppure è obbligato a contribuire alle forme di previdenza complementare diverse da quelle contrattuali, come ad esempio i PIP o i FIP. Potrebbero tuttavia essere concesse sotto forma di agevolazioni per il dipendente. Le imprese sono altresì obbligate ad informare per iscritto e correttamente i dipendenti circa le alternative a disposizione, non solo fornendo informazioni generiche ma che consentano una valutazione completa delle possibili opzioni. Per le aziende attente a fornire un buon servizio ai dipendenti, anche sotto forma di beneficio, potrebbe essere interessante utilizzare la consulenza di chi non deve vendere fondi o prodotti assicurativi o finanziari.
Le aziende possono dedurre il TFR conferito alla previdenza complementare, nella misura del 4% se hanno più di 50 dipendenti, mentre sale al 6% se ne hanno meno.

In pratica, rispetto al costo del lavoro, il beneficio fiscale varia da 0,08% al 0,15%. 

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