Tettoie, pergotende e pergolati | Edilizia | T.U. Edilizia | Titoli Abilitativi | Abuso Edilizio
Data Pubblicazione:

Pergolati abusivi: in zona vincolata si demolisce sempre

Il pergolato non necessitante di titolo abilitativo è solo quella struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno.

Tutti i pergolati richiedono il permesso di costruire o alcuni possono realizzarsi in edilizia libera o, al massimo, presentando una semplice SCIA? Cosa succede agli abusi edilizi, anche lievi, in zona vincolata?

 

Gli abusi edilizi del contendere

Risponde a queste sempre gettonate domande il Tar Lazio con la sentenza 7293/2025, che tratta il ricorso di un privato contro l'ordinanza di demolizione del comune per la rimozione delle opere di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzate ssu un immobile.

Nello specifico, si tratta di:

  • installazione di una tettoia in pali e traverse in legno con copertura in materiale plastico traslucido e munita di gronde, delle dimensioni di oltre 17 metri quadri ed altezza media di oltre 2,50 metri;
  • copertura della corte esterna con una tettoia composta in parte da elementi lignei e pannelli di materiale plastico, per altra parte da tegole di terracotta, con realizzazione, nello spazio sottostante quest'ultima, di un locale tecnico sprovvisto di porta.

Il tutto in area asseritamente ricompresa, secondo il provvedimento impugnato, in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

 

La richiesta di autorizzazione paesaggistica postuma non blocca la demolizione

In primis, si evidenzia come l'eventuale avvenuta presentazione di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica non determina certo il venir meno, per ciò solo, dell’efficacia dell’ingiunzione a demolire intimata con il provvedimento impugnato la quale avrebbe dovuto trovare esecuzione entro 60 giorni dalla sua notifica.

Infatti, affinché l’efficacia dell’ordine di demolizione possa trovare sospensione occorre, piuttosto, la presentazione tempestiva (ovvero entro il termine assegnato con l’ingiunzione a demolire per provvedere alla rimozione dell’abuso, cfr., di recente, T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, n. 7375 del 24.12.2024: “Decorso il termine di novanta giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione senza che il suddetto ordine sia stato ottemperato, il proprietario inottemperante non può intervenire sul bene né può chiedere la sanatoria di cui all'art. 36 co. 1 del TUED”) di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001.

In questo caso, la presentazione dell’istanza ex art. 36 – se, di per sé, non vale a incidere sulla legittimità del provvedimento repressivo, causandone, al più, una temporanea inefficacia in relazione alla decorrenza del termine di 60 giorni previsto dalla norma stessa perché l'Amministrazione si pronunci, decorso il quale si forma il silenzio - rigetto sull'istanza (T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. II, n. 293 del 4.2.2025; Cons. St., sez. II, n. 1648 del 25.2.2025) – avrebbe potuto determinare la provvisoria inefficacia dell’ordine di demolizione, effetto che invece non può riconnettersi all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 la quale è posta a presidio di un differente interesse pubblico tutelato dalla p.a. (id est la tutela del vincolo paesaggistico insistente sull’area) e che, quand’anche trovasse accoglimento (ed a prescindere dall’ascrivibilità delle opere in questione tra quelle per le quali, ai sensi dei commi 4 e 5 del d.lgs. n. 42/2004, è possibile chiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica postumo), non determinerebbe di per sé (ed in assenza della richiesta di sanatoria edilizia) la regolarizzazione dell’abuso commesso.

 

Il pergolato infisso al suolo richiede il permesso di costruire

Secondo il TAR, non c'è dubbio che le opere in questione necessitassero di titolo abilitativo espresso. Tra l'altro, in riferimento alla prima opera, più che di una tettoia, si deve 'parlare' di un pergolato stabilmente infisso al suolo e, come tale, non diretto a soddisfare esigenze meramente temporanee, per di più in un’area soggetta a vincolo paesaggistico.

Infatti, il pergolato assentibile in edilizia libera è solo quella struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno.

In questo caso, il pergolato è stabilmente ancorato al suolo, coperto da materiale rigido e si estende su di una superficie considerevole (oltre 17 mq.), ne risulta la realizzazione di uno stabile spazio chiuso costituente un intervento di nuova costruzione che rendeva necessario il previo rilascio di un permesso di costruire o di altro titolo equipollente.

 

Il vincolo paesaggistico porta alla demolizione 'a prescindere'

Sul finale, il TAR ricorda che "l’esigenza di munirsi di titolo abilitativo è poi, nel caso in esame, vieppiù rafforzata ove si consideri che l’area sulla quale sorge il manufatto in questione è gravata da un vincolo paesistico, con conseguente applicazione dell’art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001 e, quindi, del generale potere repressivo dell’amministrazione per tutte le opere realizzate in assenza di titolo alcuno in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, da cui discende il più volte affermato, in giurisprudenza, canone generale di indifferenza della richiesta tipologia di titolo abilitativo rispetto all'individuazione del regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi commessi in zone vincolate".

In pratica: un abuso edilizio, senza titolo abilitativo, sia esso il permesso di costruire o la SCIA, in zona vincolata va demolito a prescindere.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

Scopri di più

Edilizia

Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.

Scopri di più

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.

Scopri di più

Tettoie, pergotende e pergolati

Tettoie, pergotende e pergolati sono opere esterne con funzioni e regimi edilizi differenti. In questa sezione INGENIO raccoglie articoli su normativa, permessi, edilizia libera, vincoli, materiali, progettazione, sicurezza strutturale e giurisprudenza, offrendo un riferimento tecnico aggiornato per professionisti, imprese e tecnici della PA.

Scopri di più

Titoli Abilitativi

Permesso di costruire, SCIA, CILA, edilizia libera: cosa sono, quando servono e cosa comportano. INGENIO ti guida nella scelta del corretto titolo edilizio, con articoli tecnici, esempi e normativa aggiornata.

Scopri di più

Leggi anche