Tettoie, pergotende e pergolati | Edilizia | T.U. Edilizia | Titoli Abilitativi | Abuso Edilizio
Data Pubblicazione:

Pergolato che diventa tettoia abusiva: si può rimediare con una nuova SCIA?

Una tettoia di 54 mq realizzata in totale difformità dalla SCIA edilizia presentata per la trasformazione di un manufatto in un gazebo/pergolato è abusiva e va demolita.

L’articolo analizza la distinzione giuridica tra tettoia, gazebo e pergolato e le rilevanti conseguenze edilizie che ne derivano, alla luce della sentenza n. 883/2026 del TAR Salerno. Il caso riguarda una tettoia in legno di 54 mq realizzata sul terrazzo di copertura in totale difformità rispetto a una DIA presentata per un gazebo/pergolato e successivamente "trasformata" tramite SCIA. Il TAR ribadisce che opere difformi dal titolo abilitativo restano abusive, non sono sanabili con interventi successivi e devono essere demolite, anche in presenza di regolamenti comunali che vietano costruzioni sulle coperture.


Tettoia, gazebo o pergolato? Occhio all'intervento edilizio

Una tettoia di 54 mq, in legno, realizzata sul terrazzo di copertura di un immobile, è abusiva se eseguita in totale difformità da una DIA (oggi SCIA) che era stata presentata per la realizzazione di un gazebo/pergolato.

Bisogna stare quindi molto attenti quando si realizzano opere diverse da quelle per le quali è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività o il titolo abilitativo, perché eventuali difformità portano, putroppo, a una sola e definitiva conseguenza: la demolizione. Questo è successo nel caso della sentenza 883/2026 del TAR Salerno

Il caso: la tettoia abusiva e la nuova SCIA

Tutto nasce dall'impugnazione, da parte di un privato, dell'ordinanza con la quale il Comune di Salerno ha ordinato la demolizione in danno della tettoia realizzata sul terrazzo di pertinenza dell’appartamento di proprietà della ricorrente

Il privato evidenzia che il manufatto originario (una struttura in legno, aperta su quattro lati e chiusa su due, bullonata al suolo, facilmente smontabile e senza opere di muratura, in sostanza un gazebo/tettoia rimuovibile) è stato realizzato a seguito di una DIA del 21 giugno 2005.

A seguito dell’emissione dell’ordinanza di demolizione n. 81/2006, era stata presentata un'altra SCIA del 2 marzo 2022, per la trasformazione dell’originaria tettoia in tettoia fotovoltaica, e solo tardivamente il Comune ha vietato la prosecuzione e ordinato la demolizione delle opere abusive.

Il ricorrente ggiunge che l’ordinanza di demolizione impugnata si riferisce al manufatto originario, ovvero ad una tettoia in legno (peraltro legittima, in virtù della DIA del 2005), che però è stata successivamente assentita in tettoia fotovoltaica (mediante scia del 2022, inibita solo tardivamente dall’amministrazione con atto poi dalla stessa annullato in autotutela, sicché non poteva essere nuovamente adottata una determinazione negativa con il provvedimento prot. n. 37087 del 15 febbraio 2023, a oltre un anno dalla scia consolidata), e dunque l’ordinanza di demolizione n. 81 del 2006 non avrebbe più efficacia.

Tettoia o pergolato? La totale difformità della tettoia

Per sbrogliare la matassa, il TAR parte dal principio: l'ordinanza 81/2006 aveva ordinato la demolizione della tettoia di legno realizzata sul terrazzo di copertura dell’immobile di proprietà.

Si tratta di una tettoia di circa mq. 54,00, composta da n. 7 pilastri e diverse travi, saldamente ancorata al solaio di calpestio e al cornicione del torrino scale mediante piastre metalliche e avente copertura costituita da solaio in legno di spessore cm. 15 con interposta camera d’aria e un’altezza pari a mt. 2,61 in corrispondenza del torrino scale e di mt. 2,54 in corrispondenza della linea gronda, eseguita in totale difformità rispetto alla DIA del 2005 (che era stata presentata per la realizzazione di un gazebo/pergolato).

Quanto alla SCIA edilizia del 2022, essa è stata presentata per la “trasformazione” del manufatto de quo in un pergolato, con le seguenti caratteristiche:

  • rimozione della copertura e posa in opera, in luogo della stessa, di pannelli fotovoltaici su apposito grigliato in legno, con opportuno distanziamento tra gli stessi per rendere la struttura permeabile;
  • rimozione di alcuni montanti e travi, con distanziamento laterale della struttura;
  • riduzione della superficie di ingombro da 46,69 mq a 34 mq.

La tettoia non è un gazebo e viola anche le disposizioni del Regolamento comunale

A rinforzo, il TAR riporta i contenuti di una precedente sentenza (del 2004) e di un provvedimento del 15 febbraio 2023, con il quale il comune ha vietato la prosecuzione dell’attività in relazione alla suddetta SCIA edilizia.

La decisione deL 2004 così argomentava:

“l’art. 153.02 del RUEC di Salerno, dal tenore tranciante, non può essere interpretato riduttivamente nel senso di riferirsi solo ad elementi comportanti aumento di volumetria ma, al contrario, appare del tutto coerente con la lettura data dal primo giudice, ossia quella di un divieto di edificazione assoluta, temperato solo dalle eccezioni ivi previste (gazebi e volumi tecnici). Venendo quindi alla possibilità di sussumere l’edificazione nell’ambito della nozione di gazebo, non può che evidenziarsene la non sostenibilità, stanti le modalità costruttive (legno per la tettoia; tessuto ed incannucciata per i gazebo), che ne rende palese la differenza funzionale. Deve quindi condividersi la lettura data dal primo giudice sulla incompatibilità del manufatto con la prescrizione urbanistica.

Ne discende che, in ragione della riconosciuta legittimità dell’ordine demolitorio del 2006, l’opera in contestazione doveva essere demolita.

L’intervento di trasformazione del manufatto, di cui alla S.C.I.A. n. 44921/2022, oggetto dei dinieghi impugnati, viola evidentemente le disposizioni del vigente R.U.E.C.

L’art. 191 del RUEC, statuisce che “il pergolato dovrà essere posizionato in modo che ogni suo elemento, sia posto ad una distanza non inferiore a ml 1,50 da proprietà altrui e a ml 1,00 da ringhiere, parapetti, fronti del fabbricato”.

L’art. 153.02 del RUEC di Salerno dispone che “non è consentita la realizzazione alcuna costruzione o sovrastruttura sulle terrazze di copertura degli edifici esistenti né al di sopra delle altezze massime fissate dai PUA per le nuove costruzioni, fatta eccezione per i gazebi di cui all’art. 191 ed ai volumi tecnici, che devono essere correttamente inseriti nel contesto architettonico e compatibili con l’ambiente circostante”.

Pertanto, come ben rimarcato dal Comune nella sua memoria difensiva, la parte ricorrente avrebbe dovuto ottemperare all’ordine di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, come, in un primo momento, aveva dichiarato di voler fare con nota prot. n. 0256221 del 14/12/2021.


FAQ TECNICHE: Pergolato che diventa tettoia: configurazione dell'abuso | Ingenio

Qual è la differenza edilizia tra tettoia, gazebo e pergolato?
La differenza dipende da struttura, materiali e funzione. La tettoia è un’opera stabile con copertura rigida e ancoraggi permanenti; gazebo e pergolato hanno invece carattere più leggero e permeabile. La qualificazione incide sul titolo edilizio richiesto e sulla legittimità dell’intervento.

Perché la tettoia di 54 mq è stata considerata abusiva?
Perché realizzata in totale difformità rispetto alla DIA del 2005, che autorizzava un gazebo/pergolato. Le dimensioni, l’ancoraggio e la copertura in legno piena configuravano una tettoia vera e propria, non conforme al titolo edilizio rilasciato.

Una nuova SCIA può sanare un’opera già abusiva?
No. Secondo il TAR, una SCIA successiva non elimina l’abusività originaria se l’opera doveva essere demolita. La trasformazione del manufatto non fa venir meno l’efficacia dell’ordine demolitorio già legittimamente adottato.

Che ruolo ha il regolamento edilizio comunale nel caso esaminato?
Il RUEC del Comune vieta costruzioni sulle terrazze di copertura, salvo eccezioni tassative. La tettoia non rientra tra queste e nemmeno la trasformazione in pergolato rispetta distanze e limiti previsti, rafforzando l’illegittimità dell’intervento.

Qual è la conseguenza finale per il proprietario?
La demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi. Il TAR conferma che, in presenza di totale difformità dal titolo edilizio e di violazione delle norme urbanistiche, l’amministrazione deve ordinare la rimozione del manufatto.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

Scopri di più

Edilizia

Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.

Scopri di più

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.

Scopri di più

Tettoie, pergotende e pergolati

Tettoie, pergotende e pergolati sono opere esterne con funzioni e regimi edilizi differenti. In questa sezione INGENIO raccoglie articoli su normativa, permessi, edilizia libera, vincoli, materiali, progettazione, sicurezza strutturale e giurisprudenza, offrendo un riferimento tecnico aggiornato per professionisti, imprese e tecnici della PA.

Scopri di più

Titoli Abilitativi

Permesso di costruire, SCIA, CILA, edilizia libera: cosa sono, quando servono e cosa comportano. INGENIO ti guida nella scelta del corretto titolo edilizio, con articoli tecnici, esempi e normativa aggiornata.

Scopri di più

Leggi anche