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Pergolato coi pannelli fotovoltaici: ecco quando il gazebo è una pertinenza assentibile con SCIA

Tar Puglia: è una pertinenza rientrante nell’alveo dell’attività edilizia libera un pergolato aperto sui lati, costituito da quattro pilastrini in legno lamellare appoggiati sul terrazzo e sormontati da piccole travi su cui è destinato ad essere installato un impianto fotovoltaico di modeste dimensioni

L'edilizia libera va sempre di moda: stavolta ci imbattiamo nel caso di un pergolato aperto sui lati, costituito da quattro pilastrini (di dimensioni 15×15) in legno lamellare appoggiati sul terrazzo e sormontati da piccole travi, sempre in legno lamellare, su cui è destinato ad essere installato un impianto fotovoltaico di modeste dimensioni finalizzato a produrre energia elettrica per uso domestico a servizio esclusivo dell’abitazione.

Si discute, nella sentenza 531/2020 del Tar Puglia, se una simile struttura possa essere assentibile con SCIA o se - come invece paventato dal comune - serva il permesso di costruire. Per i giudici amministrativi, trattandosi di una pertinenza, la sua realizzazione non richiede permesso di costruire essendo riconducibile al concetto di attività edilizia libera di cui all’art. 6 del T.U. Edilizia.

Pergolato: SCIA o permesso?

Il ricorrente depositava presso il Comune una SCIA avente ad oggetto la realizzazione sul lastrico solare di un pergolato in legno lamellare atto a sostenere un impianto fotovoltaico di circa kWp 4, in scambio sul posto per autoconsumo domestico.

Nei documenti allegati alla SCIA si specificava che il pergolato sarebbe stato realizzato sul terrazzo con pilastri e travi di collegamento in legno lamellare, da assemblare sul posto, senza esecuzione di opere murarie e/o demolizioni e/o rifiuti; tale pergolato avrebbe costituito la struttura di sostegno dell’impianto fotovoltaico, che avrebbe fornito energia elettrica per autoconsumo da utilizzare nell’abitazione del ricorrente.

Ma il comune inibiva al ricorrente la realizzazione delle opere di cui alla SCIA in questione, assumendo che l’intervento non sarebbe conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, con particolare riferimento ai limiti concernenti l’altezza massima assentibile. Il ricorrente, ritenendo che il provvedimento dell’Amministrazione fosse frutto di errata qualificazione dell’intervento proposto (pergolato e non tettoia), così come di inesatta individuazione della zona del PRG (M1 e non M2) ha impugnato la nota comunale della quale ha chiesto che il Tar pronunci l’annullamento.

L'impatto del pannello fotovoltaico

Per il ricorrente ha errato il Comune, nell’inibire la prosecuzione delle opere, sul rilievo che la struttura in esame non possa considerarsi “strettamente connessa e funzionale alla collocazione del sovrastante impianto fotovoltaico”.

Il Tar da ragione al ricorrente, ricordando che già la giurisprudenza amministrativa, prima della novella introdotta all’articolo 6 del TUE aveva stabilito che “la realizzazione di un pergolato sul lastrico solare di un edificio esistente, ancorché destinato a sostenere un impianto di produzione di energia elettrica, costituisce opera edilizia soggetta al regime delle opere assentibili ex art. 22 d.P.R. 380/01. Infatti l'installazione di pannelli fotovoltaici si considera attività edilizia libera, che non richiede un titolo edilizio, solo se i pannelli sono aderenti o integrati nei tetti o coperture di edifici esistenti” ( T.A.R., Bari , sez. III , 15/06/2015 , n. 883).

Tale chiave di lettura risulta confermata dall’art. 3 del d.lgs. 222/2016 (Decreto SCIA 2), che ha modificato l’art. 6 del TUE aggiungendogli il comma e-quater, a mente del quale i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il pergolato di appoggio dell’impianto fotovoltaico è situato, osserva il Tar, sul lastrico solare del terzo piano dell’edificio abitato dal ricorrente, il che implica la necessità di allineamento in altezza agli edifici preesistenti e circostanti; cosa questa, la cui violazione l’Amministrazione non ha contestato affatto al ricorrente essendo partita dal presupposto di una diversa ma non chiara collocazione urbanistica del fabbricato in zona M2.

LA SENTENZA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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