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Pergotenda o veranda? Ecco i limiti per evitare abusi edilizi

Le verande e le pergotende non sono la stessa cosa. Attraverso un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione, vengono definiti i requisiti tecnico-funzionali della pergotenda e i limiti oltre i quali si configura una veranda e quindi un abuso edilizio se perpetrato senza titolo abilitativo. Particolare attenzione è riservata alla creazione di nuovi volumi, all’impatto visivo e al ruolo dei regolamenti comunali.

Differenza tra verande e pergotende

Quando un proprietario dispone di un ampio terrazzo o di spazi verdi tra gli interventi più comuni per rendere vivibili gli ambienti esterni, proteggendoli dal sole e dalla pioggia, rientrano senza dubbio le verande e le pergotende.

Sia ben chiaro, non sono la stessa cosa, né in termini strutturali né di permessi da acquisire per la loro realizzazione.

Quando si parla di veranda si intende una terrazza o un balcone chiuso mediante un telaio e dei pannelli (spesso trasparenti), e rappresenta una soluzione ottimale, comoda e funzionale, al fine di permettere il godimento dell’ambiente esterno come lo si desidera.

Generalmente essa causa un aumento del volume dell’abitazione e quindi necessita di un permesso di costruire, non rientrando nell’edilizia libera.

Tuttavia bisogna ricordare che con la legge di conversione 221/2022 del D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis), vengono introdotte le vetrate panoramiche amovibili, VePA, le quali (essendo facilmente smontabili) possono essere installate senza richiedere l’autorizzazione al Comune.

La pergotenda invece è un elemento architettonico che presenta una tenda retrattile che si può chiudere o aprire e ciò è molto importante in quanto la rende amovibile ecco perché non richiede permessi edilizi salvo nei casi in cui vi siano vincoli paesaggistici, archeologici o urbanistici.

Tuttavia tende da sole, pergolati, pergotende bioclimatiche, verande… le tipologie sono molteplici e le differenze tecniche non sempre evidenti, generando spesso confusione.

La linea di confine tra edilizia libera e intervento soggetto ad autorizzazione è spesso sottile e fonte di contenzioso. Eppure, sbagliare valutazione può costare caro, sia in termini economici che legali.

Ma quando una semplice tenda si trasforma in una struttura che necessita di permessi edilizi?

Un caso recente portato all’attenzione della Corte di Cassazione offre dei chiarimenti preziosi su cosa si possa o non si possa fare senza autorizzazioni, in particolare la vicenda riguarda un proprietario che aveva installato quella che riteneva una semplice pergotenda, trovandosi invece accusato di abuso edilizio.

 

Una pergotenda che non convince

Nel 2020 il ricorrente aveva fatto installare sul terrazzo della sua unità immobiliare una struttura metallica di dimensioni considerevoli dotata di sistema di scorrimento in materiale plastico. La struttura poggiava su due muri del terrazzo, chiudeva totalmente gli altri due lati ed era sostenuta da pilastrini metallici di sezione 10 x 8 centimetri.

Il Tribunale di Savona aveva ritenuto che l’intervento avesse creato un nuovo volume abitabile, violando anche lo Studio organico di insieme del centro storico di Varazze, che prevede specifiche caratteristiche per le pergotende.
Di contro la difesa sosteneva che la pergotenda non chiudesse il terrazzo su ogni lato, mantenendo due lati aperti e la sua funzione fosse semplicemente quella di riparare dal sole e dagli agenti atmosferici quando venisse chiusa.

La Corte di Cassazione chiarisce quando un’opera possa considerarsi pergotenda in regime di edilizia libera, in particolare:

“a) sia funzionalmente destinata alla sola protezione dal sole e dagli agenti atmosferici;
b) sia strutturalmente (e conseguentemente) costituita esclusivamente da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili;
c) sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell’opera;
d) non determini la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
e) abbia caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e si armonizzi alle preesistenti linee architettoniche.
In assenza anche di una sola di queste condizioni, l’opera non può essere considerata come soggetta a edilizia libera.”
Infatti per pergotenda si intende “(…) una struttura leggera, diretta a soddisfare esigenze che, seppure non precarie, risultano funzionali solo a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un'unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini (…).”

Invece la pergotenda presentata nel caso possedeva caratteristiche incompatibili con il regime di edilizia libera infatti secondo i giudici “(…) la struttura realizzata dall’imputato, lungi dal limitarsi a consentire solo una migliore fruizione dello spazio esterno, ha determinato la creazione di un nuovo volume abitabile, con chiusura totale di due pareti, con una copertura di plastica spessa e con l’utilizzo di pilastrini di dimensioni non trascurabili, avendo ciò determinato il mutamento della destinazione d’uso del terrazzo (…)”.

La conclusione è chiara:

non basta che la struttura abbia tende retrattili, occorre verificare che:

  • non crei spazi stabilmente chiusi;
  • l'impatto visivo sia minimo;
  • i regolamenti edilizi comunali non prevedano ulteriori vincoli, specialmente nei centri storici.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: pergotenda, veranda, edilizia libera, abuso edilizio, permesso di costruire.

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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