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Pergotenda: quando si passano i confini dell'edilizia libera? Le discriminanti

Tar Marche: non è una pergotenda una struttura metallica con copertura con telo in PVC, utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande, in ampliamento dell’attività esistente, di rilevanti dimensioni

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Che il confine della 'famosa' pergotenda è labile, lo sappiamo bene. Del resto, se così non fosse la giurisprudenza non sarebbe piena zeppa di casi di pergotende, pergolati e tettoie simil pergotende che, alla fine, si rivelano abusive, ovverosia strutture di dimensioni rilevanti che, fra l'altro, incidono sul prospetto e sulla sagoma di un edificio presistente.

Come succede in un altro caso, quello sviscerato nella sentenza 46/2020 del Tar Marche, dove l'oggetto del contendere è l'installazione di un “pergolato” con struttura metallica e copertura con telo in PVC, utilizzato per la somministrazione di alimenti e bevande, in ampliamento dell'attività esistente. Il comune intima al titolare di una ditta di rimuoverlo in quanto abusivo, ed egli presenta ricorso al Tar sostendendo l'errore dell'amministrazione, che avrebbe erroneamente inquadrato il manufatto in questione come di nuova costruzione e non invece come una “pergotenda”, rientrante tra gli interventi di edilizia libera.

Pergotenda o pergolato? L'eterno dilemma

Situazioni già viste e riviste, insomma. Per il ricorrente, l’opera sarebbe infatti:

  • costituita da una struttura leggera, in alluminio, munita di meccanismo idoneo a far scorrere un telo sotto un telaio con il fine di protezione dalla luce del sole e dagli agenti atmosferici;
  • priva di opere in muratura e di tamponature laterali;
  • facilmente rimuovibile tramite smontaggio, senza necessità di alcuna demolizione.

Per il Tar, questa argomentazione non tiene ed è da respingere.

La pergotenda, dicono i giudici amministrativi, è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) ed è volta a soddisfare esigenze non precarie; non si connota, pertanto, per la temporaneità della sua utilizzazione, ma costituisce un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo (Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306 e 27 aprile 2016, n. 1619). Essa “è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all'interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso”.

Ma in particolare, la giurisprudenza amministrativa, “con riferimento a strutture tipo “gazebo”, ne ha ritenuto l’inquadramento nel regime pertinenziale e di manutenzione straordinaria solo con riferimento a manufatti di modeste dimensioni e consistenza, aventi funzioni di riparo dagli agenti atmosferici, costituenti semplici arredi, mentre ha escluso i manufatti che, per le apprezzabili dimensioni strutturali, per l'impatto visivo, il non trascurabile "carico urbanistico", la loro conformazione e destinazione all'attività imprenditoriale, la rilevante alterazione della sagoma esterna dell'immobile, implicano una incidenza significativa sull'assetto urbanistico ed una consistente trasformazione del tessuto edilizio” (Cons Stato, sez. IV, 1° luglio 2019, n. 4472).

Opera principale: se costituita dalla tenda ok, se no è abusiva

Quindi, abbiamo ormai capito che per inquadrare una pergotenda, in quanto tale attività edilizia libera, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, serve che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, mentre la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Non è invece configurabile una pergotenda se:

  • la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e di prospetto dell'edificio (principale discriminante);
  • la copertura e/o la chiusura perimetrale presentino elementi di fissità, stabilità e permanenza, anche per una limitata porzione; in tal caso, pur non potendosi parlare di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie, il titolo edilizio deve ritenersi comunque necessario.

In definitiva, la 'nostra' opera non è una pergotenda, pur essendo la stessa caratterizzata dalla presenza di tende retrattili in materiale PVC.

Perché? Avendo una consistenza (per dimensioni e per struttura) ben più rilevante di una mera tenda, va a inciedere sul prospetto e sulla sagoma dell’edificio cui è agganciata, risulta ancorata stabilmente al suolo e, nella parte più alta, addirittura integrata all’adiacente locale (di conseguenza non qualificabile come di facile rimovibilità). Non solo: è destinata ad uso di somministrazione di alimenti e bevande dell’attività commerciale esercitata nel medesimo locale (attività della quale, come correttamente evidenziato dal Comune nell’atto impugnato, costituisce un ampliamento) e non, quindi, a semplice ornamento o riparo dagli agenti atmosferici.

Non bastasse, presenta anche degli elementi di fissità nelle tamponature laterali della parte superiore (come si può verificare dalle fotografie che ritraggono la struttura con le tende aperte) e non è del tutto separata o facilmente separabile dall’edificio cui accede.

Insomma, non ci sono più dubbi: queste caratteristiche escludono che possa parlarsi di un manufatto rientrante tra quelli realizzabili in regime di edilizia libera. Non è una pergotenda e serve il permesso.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF

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