Edilizia | T.U. Edilizia | Titoli Abilitativi
Data Pubblicazione:

Pergotenda: se la copertura è retraibile si fa in edilizia libera

Una copertura in pannelli leggeri regolabili (aventi funzione e consistenza analoga ad una tenda), completamente ritraibile e che assolve ad una funzione di mera copertura, con ancoraggio parimenti leggero, connotandosi in termini di accessorietà, rientra nella nozione di pergotenda ed è assentibile in edilizia libera.

La pergotenda, per essere realmente una struttura realizzabile in edilizia libera, deve possedere caratteristiche precise, tra le quali la prevalenza dell'elemento 'tenda', la precarietà e il carattere retraibile della copertura. Solo in questi casi siamo di fronte a una 'vera pergotenda' che non rischia di trasformarsi in qualcos'altro - tipo una tettoia - con conseguenze urbanistiche gravi (ergo: demolizione per abuso).

 

La pergotenda del contendere

Il caso della sentenza 1185/2026 del Consiglio di Stato è interessante perché tratta del ricorso contro un ordine di demolizione e riporto in pristino di struttura accessoria situata su lastrico solare. Una pergotenda, insomma, che secondo comune e TAR non era tale, giustificando le misure repressive per l'eliminazione dell'abuso.

Palazzo Spada, però, ha ribaltato tutto, arrivando alla conclusione che questa fosse una pergotenda con tutti i crismi per la realizzazione in edilizia libera. Vediamo perché.

 

Tettoia o pergotenda? L'inquadramento dell'opera

In esito a sopralluogo, l'amministrazione comunicava ai coniugi proprietari l’avvio di procedimento sanzionatorio, stante la difformità dell’intervento rispetto all’originaria SCIA e la qualificabilità del manufatto quale tettoia.

In seguito al ricorso - poi respinto dal TAR competente - si arrivava sino al Consiglio di Stato, che iniziava l'analisi cercando di inquadrare a livello urbanistico il tipo di opere.

La realizzazione contestata, infatti, riguarda la sostituzione di una precedente struttura di copertura, di pari estensione, con una ritenuta sia maggiormente efficace sia integrante un miglioramento estetico. Infatti, risulta che sul terrazzo in questione era già esistente una struttura autorizzata, costituita da “travi e pilastri in legno lamellare e copertura ombreggiante del tipo incannucciato in bamboo” (cfr. autorizzazione prot. 7659 del 30.10.2002).

Sul secondo versante, non risulta dimostrato dalle parti appellate che il fabbricato in questione sia vincolato a norma della disciplina statale di riferimento (d.lgs. 42 del 2004), né altrimenti risulta che il fabbricato medesimo rientra in una zona vincolata. Né l’onere di autorizzazione paesaggistica o il relativo vincolo può ricavarsi dalla pianificazione locale e territoriale, avendo la stessa ben diverse finalità urbanistiche, rispetto alle quali assume rilievo preminente la qualificazione del manufatto.

 

Le coperture assentibili in edilizia libera

Il Consiglio di Stato ribadisce la giurisprudenza che ha sancito la natura di «manufatti leggeri» annoverabili nell’edilizia libera, di tende o gazebo che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile.

Tali elementi, pertanto, non necessitano di permessi per la loro installazione; oltretutto, la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende ovvero del materiale avente analoga funzione (i pannelli leggeri retrattili e regolabili).

Non essendovi dunque uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Allo stesso modo, deve escludersi che si sia realizzata una ristrutturazione edilizia in senso tecnico, dato che l'art. 3, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, riconduce tale tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.

Le opere in questione, dunque, non necessitavano di alcuna autorizzazione a costruire, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Il Collegio ritiene che dalla documentazione fotografica in atti, emerga che questa, seguendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, non si presta ad una qualificazione in termini di nuova costruzione necessitante del permesso di costruire ovvero di ristrutturazione, in quanto la copertura in pannelli leggerei regolabili (aventi funzione e consistenza analoga ad una tenda) è completamente ritraibile e l’opera assolve ad una funzione di copertura, con ancoraggio parimenti leggero, connotandosi in termini di accessorietà.

A questo proposito, la giurisprudenza condivisa (cfr. ad es. sentenze nn. 6263 del 2023 e 3393 del 2021 di questo Consiglio di Stato) con riferimento alla natura dei «manufatti leggeri» quali tende o gazebo, annoverabili nell’edilizia libera.

Nel caso concreto, il manufatto, in ragione del carattere retrattile dei pannelli leggeri in funzione di tenda ed alla destinazione di copertura che gli stessi realizzano, non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza.

 

Pergotenda: le caratteristiche

Infine, Palazzo Spada rimarca che "la pergotenda o i manufatti analoghi danno vita ad un'opera che per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non solamente non determina la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma deve anche trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una "tenda" o una analoga copertura leggera, anche in materiale plastico, ma a condizione che:

  • l'opera principale sia costituita, appunto, dalla "tenda" (nei sensi predetti, quindi moderni ed adeguati all’evoluzione dei materiali e del senso estetico) quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
  • la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda di copertura, necessario al sostegno e all'estensione della stessa;
  • gli elementi di copertura e di chiusura (la "tenda") siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell'edificio "principale".

Tale opera quindi si differenzia dalla tettoia per presentare una struttura più leggera, non stabilmente infissa al suolo e con una funzione meramente accessoria, consistente nel sostegno e nell'estensione della tenda stessa, presentando elementi di copertura e chiusura facilmente amovibili e completamente retraibili (C.d.S, VII, 2.4.2025, n. 2834 e sez. IV n. 8199/2025)".

In definitiva, la contestata struttura sostituisce quella autorizzata preesistente, ha mere funzioni di copertura senza chiusure, aperta da diversi lati, con pannelli leggeri regolabili e retrattili.

E' una pergotenda 'legittima' e non serviva alcun permesso. Ricorso accolto, demolizione 'cancellata'.

 

Pergotenda vera o abusiva? FAQ tecniche

Che cos’è una pergotenda e quando rientra nell’edilizia libera?
La pergotenda è una struttura leggera e accessoria, caratterizzata dalla prevalenza dell’elemento “tenda”, con copertura completamente retraibile e funzione di mera protezione dagli agenti atmosferici; se presenta queste caratteristiche, è realizzabile in edilizia libera.

Qual è la differenza tra pergotenda e tettoia dal punto di vista edilizio?
La pergotenda non crea volumi o superfici stabili ed è priva di elementi di fissità e permanenza; la tettoia, invece, ha una copertura stabile e rigida, incidendo sull’assetto urbanistico e richiedendo un titolo edilizio.

Perché nel caso esaminato è stata annullata l’ordinanza di demolizione?
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’opera fosse una vera pergotenda: copertura leggera, pannelli regolabili e completamente retraibili, assenza di chiusure stabili e nessuna creazione di nuovo volume edilizio.

La presenza di una struttura preesistente incide sulla legittimità della pergotenda?
Sì, se la nuova pergotenda sostituisce una copertura già autorizzata e non ne altera funzione, sagoma o impatto urbanistico, rafforza la qualificazione dell’intervento come edilizia libera.

Serve il permesso di costruire o un altro titolo edilizio per una pergotenda?
No, quando la struttura mantiene carattere leggero, accessorio e retrattile, senza stabilità né chiusure permanenti, non è necessario alcun permesso: eventuali ordini di demolizione risultano illegittimi.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

Edilizia

Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.

Scopri di più

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.

Scopri di più

Titoli Abilitativi

Permesso di costruire, SCIA, CILA, edilizia libera: cosa sono, quando servono e cosa comportano. INGENIO ti guida nella scelta del corretto titolo edilizio, con articoli tecnici, esempi e normativa aggiornata.

Scopri di più

Leggi anche