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Pergotende con chiusure in vetro: niente titolo edilizio se rispettano i requisiti

L’installazione di pergotende con vetrate amovibili non richiede permesso di costruire quando non comporta la creazione di nuovi volumi stabili né modifica la destinazione d’uso, secondo quanto previsto dall’art. 6 DPR 380/2001 e dal recente orientamento giurisprudenziale. Il Consiglio di Stato ha confermato che tali strutture rientrino nell’edilizia libera. Questa decisione offre maggiore flessibilità per valorizzare gli spazi esterni senza procedure autorizzative onerose.

Vetrate amovibili e pergotende: quando non serve il permesso di costruire

L’installazione di pergotende con chiusure laterali in vetro è diventata una soluzione sempre più diffusa per valorizzare spazi esterni di abitazioni private, ristoranti e locali pubblici.

Questa tipologia di struttura presenta notevoli vantaggi tra cui:

  • consente di creare aree riparate e confortevoli, utilizzabili tutto l’anno;
  • permette una percezione di apertura verso l’esterno;
  • non impatta sul territorio perché non fissata in modo stabile al suolo e quindi rimovibile senza specifici interventi edilizi.

Inoltre spesso la combinazione di tali chiusure verticali con una copertura retrattile con pannelli scorrevoli in vetro, offre un’elevata flessibilità d’uso, permettendo di modulare il grado di protezione da vento, pioggia e temperature rigide.

L’art. 6 del DPR del 380/2001, riguardante gli interventi di edilizia libera, è stato modificato dal Decreto Salva Casa, il quale ne ha ampliato il campo di applicazione di lavori che si possono realizzare senza permesso.

Infatti, gli interventi in edilizia libera si possono eseguire senza chiedere permessi, autorizzazioni o presentare documenti. Quindi essi possono realizzarsi liberamente, ma sempre rispettando le regole e le norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ma anche altre leggi come quelle sul rischio idrogeologico o i beni culturali.

Interessante a tal proposito è la lett b-bis) del citato articolo secondo il quale sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo “gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge o di porticati rientranti all'interno dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche; (…)”.

Queste vetrate possono essere installate quindi solo in particolari condizioni, ossia:

  • non devono essere considerati spazi chiusi o ambienti con destinazione autonoma, ossia non devono configurarsi stabilmente realizzati nuovi volumi o modificate le superfici dell’edificio;
  • non devono essere modificate la destinazione d’uso (ad esempio, da spazio accessorio a spazio abitabile);
  • devono garantire una microaerazione naturale;
  • devono avere un profilo estetico che minimizzi l’impatto visivo e non alteri le linee architettoniche originarie;
  • resta fondamentale l’amovibilità delle opere di chiusura.

L’art. 6 del Testo Unico dell'Edilizia descrive i limiti, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo delle vetrate amovibili trasparenti mirate a migliorarne la funzionalità senza alterarne la struttura o la destinazione d’uso.

Tuttavia, l’adozione di tali soluzioni genera dibattiti sul piano urbanistico ed edilizio, in particolare in merito alla qualificazione dell’opera, ponendo vari quesiti:

  • la pergotenda è una semplice struttura di arredo esterno, rientrante nell’edilizia libera, o un intervento che comporti una trasformazione edilizia rilevante, soggetta quindi a titolo abilitativo?
  • la pergotenda, anche con chiusure laterali in vetro, sarebbe ancora da considerare come un’opera di edilizia libera, ai sensi sia dell’art. 6 del DPR 380/2001 sia del Glossario delle opere eseguibili senza titolo abilitativo (DM 2 marzo 2018)?

La risposta non è sempre univoca e dipende da molteplici fattori, tra cui la stabilità della struttura, il grado di chiusura laterale, la possibilità di utilizzo continuativo dello spazio e l’incidenza su volumetria e superficie utile.

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Dei chiarimenti in merito si hanno dalla sentenza Consiglio di Stato che ha ribadito come un’opera con copertura retrattile e chiusure laterali scorrevoli, se non stabilmente trasformativa dello spazio e priva di caratteristiche tali da configurare un volume chiuso, non necessita di permesso di costruire o altro titolo abilitativo.

Tale decisione rafforza l’orientamento giurisprudenziale volto a distinguere tra strutture temporanee o stagionali e interventi edilizi veri e propri, ponendo l’accento sulla funzionalità, sulla stabilità nel tempo e sulla reversibilità dell’installazione.

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Consiglio di Stato: la pergotenda con chiusure in vetro non richiede permesso di costruire

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5828/2025, ha chiuso una disputa tra la società ricorrente e il Comune, chiarendo la qualificazione giuridica delle pergotende dotate di pannelli laterali scorrevoli in vetro e il relativo regime autorizzativo.
L’azienda, proprietaria di un locale commerciale, aveva realizzato una struttura esterna destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, presentando regolare SCIA nel giugno 2019.

La pergotenda in questione presentava caratteristiche tecniche specifiche ossia:

  • era costituita da una pavimentazione in gres porcellanato delle dimensioni di 3,50 x 7,70 metri;
  • era coperta da una tenda retrattile in PVC sostenuta da una struttura in alluminio alta 2,78 metri;
  • era formata da tre piantoni e reggitenda.

L’elemento, causa della controversia, è stato l’inserimento di pannelli in vetro scorrevoli a completamento della pergotenda non previsti nella SCIA presentata.

Il Comune nel 2020, aveva ordinato alla società il ripristino dello stato dei luoghi. Secondo l’amministrazione, tali pannelli avrebbero trasformato lo spazio esterno in un nuovo volume, comportando un ampliamento non autorizzato della superficie di somministrazione alimentare, configurando anche un’ulteriore violazione, quella delle distanze minime dalla strada.

Inizialmente, il TAR Piemonte aveva accolto il ricorso solo in parte: la recinzione aveva riscontrato solo irregolarità formali, che potevano essere sanate, mentre per il dehor aveva confermato l’obbligo di rimozione delle vetrate. I giudici sostenevano che questi pannelli, invece di sorreggere la tenda, servivano a chiudere lo spazio, cambiandone la natura e trasformandolo in un ambiente chiuso e utilizzabile tutto l’anno, soprattutto perché dotato di impianti di riscaldamento.

La società in disaccordo ha presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che:

  • i pannelli in questione fossero elementi leggeri, privi di funzione strutturale e facilmente rimovibili;
  • i pannelli erano assimilabili più a un tendaggio che a un tamponamento murario;
  • l’impianto di riscaldamento non fosse fisso ma anch’esso amovibile.

Inoltre dalla perizia tecnica, presentata dalla società emergeva che i vetri avevano uno spessore ridotto (10 mm), non erano termoisolanti, lasciando anche intercapedini aperte tra un pannello e l’altro, e non avevano inciso sulla superficie commerciale dell’esercizio.

Il Consiglio di Stato, intervenuto quindi sulla questione, ha sottolineato che “Un'opera costituita da una struttura con copertura retrattile e chiusura laterale con vetrate scorrevoli, se mantiene la destinazione esterna dello spazio senza trasformarlo in un ambiente stanziale chiuso e stabile, deve qualificarsi come pergotenda. Tale qualificazione la colloca tra le opere di edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001 e del "Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera" (D.M. 2 marzo 2018), non essendo quindi soggetta a titolo edilizio.”

Una struttura con copertura retrattile e chiusure laterali in vetro scorrevole, se non trasforma lo spazio esterno in un ambiente stanziale chiuso e stabile, deve qualificarsi come pergotenda. Tale categoria rientra nell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001 e del Glossario dell’edilizia libera, approvato con DM 2 marzo 2018, e non è di conseguenza soggetta ad alcun titolo edilizio.

I giudici sono stati chiari: nel caso concreto la struttura manteneva la destinazione esterna dello spazio, senza determinare una trasformazione edilizia rilevante quindi l’appello è stato accolto e l’ordinanza comunale annullata.

Tale sentenza rafforza ulteriormente l’orientamento favorevole alla qualificazione delle pergotende con vetrate scorrevoli come interventi di arredo di spazi esterni, ammessi in regime di edilizia libera quando non comportano la creazione di volumi chiusi o modifiche sostanziali alla sagoma e alla destinazione d’uso dell’immobile. Per le attività di ristorazione, ciò significa maggiore certezza nella possibilità di proteggere i propri spazi esterni con sistemi leggeri e amovibili, senza incorrere in lunghe procedure autorizzative.

Keywords: pergotenda, edilizia libera, VePa, art. 6 DPR 380/01, permesso di costruire, vetrate amovibili SCIA, Decreto Salva Casa, Testo Unico dell’Edilizia.

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