Data Pubblicazione:

Permesso di costruire: la responsabilità dei danni è sempre del comune

Consiglio di Stato: il comune che rilascia un titolo abilitativo è sempre responsabile degli eventuali danni causati, anche in presenza della clausola "fatti salvi i diritti dei terzi"

Non importa se le clausole e le diciture con cui è rilasciato il permesso di costruire riportano "fatti salvi i diritti dei terzi": l'amministrazione è sempre responsabile se, con la sua condotta, lede un diritto dominicale.

E' l'importante conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato con la sentenza 5475/2017 dello scorso 24 novembre, con la quale è stato accolto il ricorso di un vicino che aveva chiesto al comune un risarcimento a causa della diminuzione del valore di mercato dell'immobile, in conseguenza del danno provocato da una tettoia del confinante.

I fatti
Il proprietario di una casa aveva richiesto un'autorizzazione edilizia per realizzare sul lastrico solare del proprio edificio una tettoia in legno con copertura a canniccio. Il comune prima aveva negato il permesso di costruire, poi lo aveva rilasciato.

I vicini, proprietari di un'abitazione posta ad un livello inferiore, avevano in seguito lamentato che la tettoia provocava loro un danno, cioè la diminuzione di valore dell’immobile per compromissione della veduta panoramica sul lido e sul mare. Sulla base di queste considerazioni, il comune aveva annullato il permesso di costruire ed emesso l'ordine di demolizione. L'abbattimento non era stato però realizzato perché la Procura aveva sequestrato tutta la documentazione relativa alla pratica edilizia. Era passato del tempo e, grazie al condono edilizio ex decreto-legge 269/2003, la tettoia era stata regolarizzata.

Il vicino, quindi, aveva chiesto al comune un risarcimento a causa della diminuzione del valore di mercato dell'immobile, ma l'amministrazione aveva risposto che, dato che il permesso di costruire era stato rilasciato con la clausola "fatti salvi i diritti dei terzi", il vicino avrebbe potuto far valere i propri diritti e non poteva quindi avanzare richieste di risarcimento. Per il vicino, il comune era colpevole di inerzia poiché, se non avesse commesso dei ritardi nella sua attività, la demolizione sarebbe andata a buon fine prima dell'arrivo del condono.

Dello stesso avviso è anche Palazzo Spada, secondo cui il comportamento della PA deve essere valutato globalmente: occorre cioè valutare se, oltre all'azione diretta nei confronti del proprietario del fondo sottoposto (nella specie non promossa poiché, come innanzi osservato, il giudizio civile è stato instaurato ai sensi dell’art. 873 cod. civ.), sia ammissibile una domanda risarcitoria nei confronti dell'amministrazione che abbia rilasciato il titolo autorizzatorio, poi annullato, "che ha consentito la realizzazione della tettoia, e quindi l’esclusione o la limitazione della servitù di veduta, e che, dopo l’annullamento, e in pendenza di appello avverso sentenza non sospesa, abbia ritardato, o non abbia assunto tempestivamente i provvedimenti repressivi, poi definitivamente esclusi dal rilascio di una concessione in sanatoria".

Sotto tale ultimo aspetto, non è rilevante che sia successivamente intervenuto un sequestro penale che comunque non avrebbe impedito l'adozione dei medesimi, se del caso previa istanza di rilascio di copia del fascicolo edilizio in sequestro.

Del pari, per il Consiglio di Stato, nessun rilievo può assumere la circostanza che i titoli edilizi sono rilasciati salvi i diritti dei terzi, che quindi possano agire a propria tutela in sede civile o in sede amministrativa.

Infatti, "tale "clausola" di salvezza non può ritenersi esonerativa da responsabilità aquiliana dell'amministrazione secondo i principi generali, quanto la stessa, con comportamenti commissivi o omissivi (e nella specie prima commissivi, mediante il rilascio del titolo edilizio, e quindi omissivi, attraverso l’omessa attivazione dei poteri di autotutela repressiva) ha concorso a cagionare la lesione del diritto dominicale".

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE NEL FILE ALLEGATO

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi