Cantieri PNRR, Mazzetti: ultimazione valida con lavori residui entro 60 giorni
PNRR, secondo quanto riferito da Erica Mazzetti il certificato di ultimazione lavori è valido ai fini della rendicontazione anche se restano opere residuali, purché non incidano sull’uso e sulla funzionalità dell’intervento. Il chiarimento del MIT offre a stazioni appaltanti, DL e imprese un criterio operativo per chiudere i cantieri senza bloccare l’ultimo miglio del Piano.
Il chiarimento del MIT sul certificato di ultimazione lavori PNRR definisce un criterio operativo rilevante per la fase finale del Piano: il direttore dei lavori può emettere il certificato anche in presenza di lavorazioni marginali, se queste non compromettono uso e funzionalità dell’opera. La data del certificato diventa quindi centrale ai fini della rendicontazione, mentre le opere residuali possono essere completate entro 60 giorni. Per stazioni appaltanti, RUP, imprese e professionisti tecnici, la Mazzetti evidenzia il valore pratico del chiarimento: distinguere tra dettagli non bloccanti e carenze sostanziali che impediscono la reale ultimazione dell’intervento.
PNRR, Mazzetti (FI): "Verso sblocco cantieri con lavorazioni marginali. Il Ministero conferma: certificato di ultimazione valido anche con opere residuali"
"Chiarimento operativo fondamentale con provvedimento legislativo".
Roma, 27 mag. – "Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito una conferma importante per tutto il settore: in merito alle opere PNRR il certificato di ultimazione dei lavori è valido ai fini della rendicontazione, anche se restano lavorazioni marginali, purché queste non incidano sulla funzionalità dell'opera".
Lo dichiara, in una nota, la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, che aveva presentato un question time in merito al Mit.
Nella risposta, il Ministero richiama il quadro normativo vigente e le Linee guida PNRR di aprile 2026: "Il direttore dei lavori può emettere il certificato di ultimazione anche qualora residuino lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera. Ai fini della dimostrazione del raggiungimento del target PNRR assume rilievo esclusivamente – si precisa – la data di emissione del certificato, restando irrilevante il termine concesso all'operatore economico per il completamento delle lavorazioni residuali, entro il limite massimo di 60 giorni".
Per Mazzetti si tratta di "un chiarimento operativo fondamentale per gli ultimi passaggi del PNRR, che potrebbe essere chiarito ulteriormente, inserendolo nell'ultima revisione che lo Stato italiano può fare entro il 31 maggio".
"Con il caro materiali legato alla guerra e le scadenze inderogabili del 30 giugno per la fone lavori e 31 agosto 2026 per la rendicontazione, che non possiamo sicuramente superare, è opportuno valutare di definire a 120 giorni i termini per il rilascio del collaudo tecnico-amministrativo e di regola esecuzione; era necessario evitare che lavori di dettaglio bloccassero il collaudo e mettessero a rischio i 159 target della decima rata Pnrr, che porta ben 28,4 miliardi. Ora le stazioni appaltanti e le imprese hanno certezza in più: si può chiudere formalmente il cantiere, completare le opere residuali entro 60 giorni e centrare l'obiettivo europeo manca questo ultimo passaggio al fine di non bloccare l'ultimo miglio", spiega Mazzetti.
Invariato il termine per collaudo e certificato di regolare esecuzione: rispettivamente 6 e 3 mesi dall'ultimazione. Il Ministero, sempre nella risposta a Mazzetti, assicura comunque "il monitoraggio costante e il supporto alle amministrazioni per garantire il conseguimento dei target nel rispetto dei tempi, della qualità e delle regole europee".
"Ringrazio il Ministero, questa chiarificazione permetterà di lavorare bene e con serenità. Il PNRR è un'occasione irripetibile e va strutturata fino in fondo", conclude Mazzetti.
In allegato la Questione e la Risposta.
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