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PNRR e Professionisti: assunti dalle pubbliche amministrazioni non devono cancellarsi dall’Albo

Il decreto si applica ai professionisti iscritti a Inarcassa assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l’attuazione del PNRR (art. 1, comma 7- ter, del decreto legge n. 80/2021).

06.12.2022 - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, che introduce misure per incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione del PNRR.

Ai sensi dell’art. 1 commi 7-ter e 7-quater all’art. 1 del D.L. n. 80/2021, come modificato dall’art. 31 del D.L. 6 novembre, n. 152, e del decreto interministeriale di attuazione del 2 settembre 2022, i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo determinato PNRR:

  • non sono tenuti alla cancellazione dall’albo professionale;
  • hanno la facoltà di mantenere l’iscrizione presso la Cassa previdenziale di appartenenza. Nel caso il professionista non opti per il mantenimento dell’iscrizione al proprio Ente di riferimento potrà chiedere la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ex PNRR senza sostenere alcun onere.

Ne da notizia il sito di INARCASSA

Che cosa possono scegliere i professionisti assunti per il PNRR

I professionisti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato possono scegliere:

  • La cancellazione (art. 2 del DM del 02/09/2022). La posizione sarà assimilata all'esclusione, per assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria. Il professionista dovrà soltanto versare il contributo integrativo sul volume di affari professionale prodotto nel periodo.
  • Il mantenimento dell’iscrizione (art. 3 del DM del 02/09/2022). Durante il periodo di assunzione presso la PA, il professionista dovrà versare il contributo integrativo e soggettivo (minimi e conguaglio), nonché il contributo di paternità, con esclusione del contributo di maternità in quanto la relativa copertura è assicurata dall’INPS.

La tutela previdenziale e assistenziale

In caso di cancellazione: il professionista non può godere delle prestazioni assistenziali durante il periodo in cui risulta cancellato.

Al termine del rapporto di lavoro presso la PA, dovrà richiedere la reiscrizione ad Inarcassa e potrà ricongiungere il periodo assicurativo maturato presso l’Inps senza oneri a suo carico.

In caso di mantenimento dell’iscrizione: il periodo di iscrizione ad Inarcassa resta valido ai fini del diritto e del calcolo dell’anzianità previdenziali. Durante il periodo in cui viene assunto l’incarico di lavoro presso la PA, come previsto dal PNRR, non sono invece cumulabili le prestazioni assistenziali erogate allo stesso titolo dalla gestione pubblica dell’INPS (v. ad esempio la maternità, inabilità temporanea da malattia o infortunio).

Il professionista può godere di eventuali altre prestazioni assistenziali erogate dall’Associazione (polizza sanitaria, indennità di paternità, sussidi, mutui, finanziamenti) solo a condizione di non aver presentato medesima istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. A tal fine, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non aver beneficiato di analoghe prestazioni dall’INPS.

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