Geotermia: nuove semplificazioni per impianti a servizio di edifici e imprese
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica aggiorna le regole per gli impianti geotermici a circuito chiuso (bassa entalpia): prevista la realizzazione in edilizia libera degli impianti con potenza termica inferiore a 50 kW, mentre serve la PAS per quelli con potenza termica inferiore a 500 kW e sonde orizzontali fino a 3 metri o verticali fino a 250 metri.
Il nuovo decreto del MASE aggiorna il DM 30 settembre 2022 e adegua la disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico realizzate mediante sonde a circuito chiuso ai nuovi regimi amministrativi introdotti dal d.lgs. n. 190/2024. Il provvedimento ridefinisce le soglie di potenza e profondità che distinguono l'attività libera dalla PAS, stabilisce le prescrizioni tecniche per la progettazione, la perforazione e i materiali, e disciplina le qualificazioni professionali richieste. Restano escluse dall'ambito del decreto le installazioni a circuito aperto, rinviate a un successivo provvedimento.
Arrivano semplificazioni importanti per gli impianti geotermici a bassa entalpia, nell'ambito del sostegno alle energie rinnovabili: il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, infatti, ha adottato un nuovo decreto che rafforza il quadro regolatorio per l'utilizzo del sottosuolo ai fini dello scambio termico per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, sia in ambito civile che industriale.
L’intervento - si legge nella nota stampa pubblicata dal MASE - si inserisce in un contesto che vede una crescente diffusione di queste tecnologie, per le quali si rende necessario un maggiore coordinamento tra le diverse discipline regionali, al fine di garantire regole uniformi, certezza amministrativa e semplificazione per cittadini e operatori.
"Con questo decreto rendiamo più semplice e veloce l’installazione degli impianti geotermici a servizio di edifici e imprese - ha dichiarato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto - Interveniamo per garantire regole chiare e uniformi su tutto il territorio nazionale, riducendo gli oneri amministrativi e favorendo la diffusione di una tecnologia pulita, efficiente e ancora sottoutilizzata. È un ulteriore passo nella direzione della decarbonizzazione dei consumi energetici, un’ottica di neutralità tecnologica, e del rafforzamento della sicurezza energetica del Paese".
Nuovi regimi amministrativi per l'energia geotermica
Il decreto ministeriale aggiorna il DM 30 settembre 2022 e adegua la disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico realizzate mediante sonde a circuito chiuso ai nuovi regimi amministrativi introdotti dal d.lgs. n. 190/2024.
Infatti, il d.lgs. n. 190/2024, come corretto dal d.lgs. n. 178/2025, ha ridisegnato i regimi autorizzativi per gli impianti da fonti rinnovabili - sia elettrici che termici - riconducendoli a tre soli regimi (attività libera, PAS, autorizzazione unica) e innalzando le soglie applicabili alle sonde geotermiche verticali a circuito chiuso fino a 250 metri e 500 kW.
Il decreto in commento, attuando l'obbligo di adeguamento previsto dall'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 190/2024, aggiorna le regole operative già previste dal DM del 2022 e ne raccorda i contenuti con il nuovo quadro normativo, limitandosi agli impianti che scambiano solo energia termica con il terreno senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.
Il provvedimento, ai sensi dell’articolo 25, commi 6-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti sopracitati ivi incluse le opere per la realizzazione del geoscambio, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.
Ambito di applicazione e regime di esenzione dalla disciplina mineraria
Il decreto si applica alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico realizzate con sonde a circuito chiuso, rientranti negli allegati A (attività libera) e B (PAS) del d.lgs. n. 190/2024.
Tali impianti non sono soggetti alla disciplina mineraria (R.D. n. 1443/1927) né all'art. 826 c.c., trattandosi di installazioni che non effettuano prelievo o immissione di fluidi geotermici nel sottosuolo.
La realizzazione è consentita, in entrambi i regimi, solo su edifici esistenti purché non comporti modifiche di destinazione d'uso, interventi su parti strutturali o incremento di parametri urbanistici; per le nuove costruzioni occorre un previo titolo edilizio.
Regimi abilitativi: soglie e procedura
- Attività libera: si applica agli impianti con potenza termica inferiore a 50 kW e sonde orizzontali fino a 2 metri o verticali fino a 80 metri di profondità. Il proponente trasmette il modello unico semplificato alla piattaforma SUER entro cinque giorni dall'entrata in esercizio.
- PAS: si applica agli impianti con potenza termica inferiore a 500 kW e sonde orizzontali fino a 3 metri o verticali fino a 250 metri. La comunicazione avviene tramite modello unico PAS sulla piattaforma SUER prima dell'avvio dei lavori. Nelle more dell'operatività della piattaforma, la documentazione è trasmessa in modalità digitale attraverso gli strumenti dell'amministrazione competente.
Prescrizioni tecniche di carattere generale
Il decreto stabilisce che, in merito alle distanze di rispetto, le sonde verticali devono essere installate ad almeno 4 metri lineari (misurati in orizzontale) dai confini di terreni non nella disponibilità del proponente; per le sonde orizzontali la distanza è pari alla profondità dello scavo.
La distanza minima non si applica se si acquisisce il consenso dei terzi interessati.
Quanto alla progettazione, per impianti superiori a 50 kW è obbligatorio determinare i parametri termici del sottosuolo mediante test di risposta termica (TRT) o campagna di indagini geologiche; per impianti fino a 50 kW è ammesso fare riferimento a dati di letteratura o stratigrafie già disponibili.
I materiali impiegati non devono alterare le caratteristiche chimico-fisiche del sottosuolo né causare inquinamento; il fluido termovettore deve essere a basso impatto ambientale (acqua potabile, eventualmente con glicole propilenico alimentare), con esclusione di inibitori della corrosione.
Per la perforazione è richiesta la direzione lavori di un professionista abilitato e iscritto all'albo, con competenze geologiche e idrogeologiche; le imprese installatrici devono essere qualificate ai sensi della norma UNI 11517:2013.
Registro telematico e monitoraggio
Le regioni istituiscono o adeguano entro 180 giorni un registro telematico delle piccole utilizzazioni locali, georeferenziato e interoperabile con la piattaforma SUER.
Per gli impianti in attività libera l'iscrizione avviene entro cinque giorni dall'entrata in esercizio; per quelli in PAS i dati di progetto sono inseriti almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori e i dati di collaudo entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
Le regioni trasmettono annualmente al MASE i dati di monitoraggio sulla diffusione degli impianti.
Semplificazione piccoli impianti geotermici: FAQ
Quali impianti geotermici rientrano nelle nuove semplificazioni?
Le semplificazioni riguardano esclusivamente gli impianti geotermici a circuito chiuso per lo scambio di energia termica con il sottosuolo, destinati al riscaldamento e raffrescamento di edifici esistenti, senza prelievo o immissione di fluidi geotermici.
Quando l’impianto è realizzabile in edilizia libera?
L’attività è libera per impianti con potenza termica inferiore a 50 kW, con sonde orizzontali fino a 2 metri o verticali fino a 80 metri. È richiesta la trasmissione del modello unico semplificato alla piattaforma SUER entro cinque giorni dall’entrata in esercizio.
In quali casi è necessaria la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata)?
La PAS si applica agli impianti con potenza termica inferiore a 500 kW, con sonde orizzontali fino a 3 metri o verticali fino a 250 metri. La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio dei lavori tramite il modello unico PAS.
Gli impianti geotermici a bassa entalpia sono soggetti alla disciplina mineraria?
No. Le installazioni a circuito chiuso disciplinate dal decreto sono escluse dalla normativa mineraria e dall’art. 826 c.c., poiché non comportano l’estrazione o la reimmissione di fluidi dal sottosuolo.
Quali principali prescrizioni tecniche devono essere rispettate?
Sono previste distanze minime dai confini, l’uso di materiali e fluidi termovettori a basso impatto ambientale, l’obbligo di indagini geologiche o TRT per impianti oltre 50 kW e la direzione lavori da parte di professionisti qualificati, con imprese installatrici certificate UNI 11517.
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