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Prestazione energetica degli edifici: il TAR di Bolzano frena il recepimento anticipato della Direttiva Case Green

La sostituzione di una caldaia può diventare un nodo giuridico oltre che impiantistico. La sentenza n. 26/2026 del TAR di Bolzano interviene sui requisiti di prestazione energetica imposti dal regolamento provinciale di recepimento della EPBD 2024, censurando obblighi su rinnovabili, riduzione dei consumi e pompe di calore senza adeguata istruttoria tecnico-economica e valutazione di fattibilità.

Prestazione energetica degli edifici: i contenuti della sentenza del TAR di Bolzano sul regolamento provinciale che recepisce la Direttiva EPBD

La sentenza n. 26/2026 del TAR di Bolzano accoglie il ricorso di Südtirolgas SpA contro il regolamento provinciale n. 6/2025 sulla prestazione energetica degli edifici. Il Tribunale fornice una netta posizione sull’attuazione “anticipata” della direttiva UE 2024/1275, sulla mancanza di adeguata base legislativa e sull’imposizione di requisiti troppo rigidi (30% rinnovabili, -25% consumi, pompe di calore/teleriscaldamento) senza previa analisi di fattibilità tecnico economica. La decisione mette in luce il ruolo delle reti gas nel periodo di transizione, e la necessità di considerare scenari diversificati anziché imporre in tempi stretti una radicale riconversione forzata, specie dove non esistono ancora alternative mature e accessibili.

 

Il contesto: il regolamento provinciale “EPBD 4” in Alto Adige

Nel 2025 la Provincia autonoma di Bolzano ha adottato il D.P.P. n. 6/2025[1] (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 18 marzo 2025, n. 6. Regolamento di esecuzione in materia di prestazione energetica nell’edilizia, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1275, e di bonus energia) un regolamento di esecuzione in materia di prestazione energetica nell’edilizia, volto ad attuare la nuova direttiva europea 2024/1275 sulla prestazione energetica degli edifici (la cosiddetta “EPBD Case Green”).

Due aspetti, in particolare, miravano a spingere fortemente la sostituzione delle caldaie a gas con soluzioni a minore impatto climatico:

  • art. 4, comma 7 – edifici esistenti. Quando si sostituisce il generatore (tipicamente la caldaia), il proprietario deve soddisfare almeno uno di questi requisiti:
  • coprire almeno il 30% del fabbisogno di energia primaria con fonti rinnovabili;
  • ridurre il fabbisogno di energia primaria di almeno il 25%;
  • coprire il fabbisogno termico con una pompa di calore elettrica o con teleriscaldamento efficiente (eventualmente combinati con altre rinnovabili).
  • art. 4, comma 3, lett. d) – edifici nuovi. I nuovi edifici devono:
  • coprire almeno il 60% del fabbisogno di energia primaria con rinnovabili (65% se edifici pubblici);
  • oppure, in alternativa, essere riscaldati con pompa di calore elettrica o teleriscaldamento efficiente (anche combinati con altre rinnovabili), in modo da non dover rispettare la soglia percentuale.

Di fatto, queste disposizioni rendevano molto difficile, o comunque poco conveniente, continuare a utilizzare il gas naturale sia nei nuovi edifici sia nei casi di sostituzione delle caldaie in edifici esistenti.

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Il ricorso: perché Südtirolgas (e il settore) hanno reagito

A impugnare il regolamento è Südtirolgas S.p.A., gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas in molteplici comuni altoatesini. Südtirolgas, affiancata da Assotermica (produttori di apparecchi per il comfort climatico) e Proxigas (associazione degli industriali del gas), sostiene in sintesi che:

  • il regolamento non avrebbe base legale sufficiente nella legge provinciale;
  • l’attuazione della direttiva UE sarebbe stata anticipata, senza attendere gli strumenti di pianificazione e i metodi di calcolo previsti a livello europeo e nazionale;
  • i requisiti imposti sarebbero troppo rigidi, immediati e tecnicamente irrealistici in molti casi, specie per gli appartamenti autonomi in edifici condominiali;
  • si produrrebbe un effetto di fatto escludente a danno del gas naturale e della sua rete di distribuzione, con possibili distorsioni della concorrenza e violazione della neutralità tecnologica.

La Provincia difende il regolamento come necessario per perseguire gli obiettivi climatici (Piano Clima Alto Adige 2040) e come legittimo esercizio delle proprie competenze in materia edilizia ed energetica.

 

I nodi giuridici principali evidenziati dal TAR

Il primo punto approfondito nella sentenza dal TAR è “formale” ma decisivo: la Giunta provinciale può emanare regolamenti solo per dare esecuzione alle leggi provinciali, nei limiti da queste fissati. La legge provinciale di riferimento (L.P. 9/2018[2], art. 21, comma 3, lett. c) autorizzava l’adozione di regolamenti per dare attuazione a tre direttive specifiche: 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE. La nuova direttiva 2024/1275 non era menzionata.

Per il TAR:

  • il rinvio alle direttive contenuto nella L.P. 9/2018 è statico, non dinamico: vale cioè per quelle direttive, così come esistenti quando la legge è stata approvata, non per qualunque direttiva futura in materia.
  • di conseguenza, il regolamento che si proponeva di attuare direttamente la direttiva 2024/1275 è stato adottato in assenza di base normativa.

Significativo è che solo dopo, con una legge del 2025, la Provincia abbia modificato la L.P. 9/2018 per inserire anche la direttiva 2024/1275 tra quelle da attuare: per il TAR ciò conferma che prima tale base legale mancava, e questa modifica non può avere effetto sanante retroattivo.

Sul piano delle competenze, il TAR assume una posizione intermedia:

  • le regole tecniche edilizie sui requisiti energetici degli edifici rientrano principalmente nella sfera del governo del territorio/edilizia, materia di competenza concorrente (Stato: principi fondamentali; Regioni e Province autonome: norme di dettaglio);
  • tali regole hanno senza dubbio effetti ambientali indiretti, ma non per questo si trasformano automaticamente in “tutela dell’ambiente” in senso stretto, che è materia di competenza esclusiva statale.

In linea di principio quindi secondo il TAR la Provincia può fissare requisiti di prestazione energetica degli edifici e attuare direttamente direttive UE in questo campo, ma deve rispettare i principi e il quadro complessivo del diritto europeo e deve attenersi al principio di legalità interna, cioè operare nei limiti tracciati dalla legge provinciale (che, nel caso di specie, non era ancora stata aggiornata).

Il nucleo della decisione sta però nella valutazione di merito delle scelte provinciali rispetto alla direttiva EPBD.

 

Attuazione “anticipata” senza i presupposti previsti dalla direttiva

Quando la Provincia ha approvato il regolamento:

  • il nuovo quadro metodologico comparativo non era ancora stato approvato dalla Commissione (lo sarà solo con il Reg. delegato 2025/1511);
  • non esisteva ancora il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici;
  • non erano stati definito, quindi, i livelli ottimali di costo da parte dello Stato.

Il TAR non afferma che, in assoluto, la Provincia non potesse muoversi prima dello Stato, ma pone due condizioni: la prima è che gli standard devono comunque essere improntati a gradualità, proporzionalità e ragionevolezza, la seconda è che non devono porsi in contrasto con l’impianto logico della direttiva, che lega i requisiti minimi a una valutazione costi-benefici.

Sul tema dell’estensione dei requisiti alla semplice sostituzione della caldaia la Direttiva limita i nuovi requisiti minimi, per gli edifici esistenti, a casi di “ristrutturazione importante” e solo se attuabili tecnicamente ed economicamente. La norma provinciale invece prevede:

  • obblighi anche in caso di sola sostituzione del generatore di calore;
  • assenza di clausola di salvaguardia (“se tecnicamente ed economicamente fattibile”);
  • che si applica in modo indistinto a tutte le situazioni, dall’edificio unifamiliare alla piccola unità in condominio.

Per il TAR, questa è già una prima, deviazione rispetto alla Direttiva.

Sulla mancanza di una approfondita analisi di fattibilità tecnico‑economica, la sentenza dà grande rilievo alle relazioni tecniche depositate da Südtirolgas e dalle associazioni di settore, che descrivono in dettaglio casi tipici come l’appartamento termoautonomo in condominio. Dalle analisi emergono diversi problemi pratici correlati al teleriscaldamento (non è presente in larga parte della provincia, anche dove c’è, l’allaccio di un singolo appartamento in condominio è spesso complesso e in parte il teleriscaldamento stesso è alimentato a metano), alla riduzione del 25% del fabbisogno energetico e alla copertura del 30% con rinnovabili.

Secondo il TAR, a fronte di queste criticità concrete, la Provincia non ha dimostrato di aver svolto un’istruttoria adeguata, ha fissato standard senza averli precedentemente testati su base costi‑benefici e senza differenziare per casistiche e non ha approfondito adeguatamente la fattibilità tecnico-economica prevista dalla direttiva.

 

Le conclusioni della sentenza del TAR

Secondo il TAR di Bolzano la Provincia ha ecceduto nel recepire la nuova direttiva europea sugli edifici (EPBD ‘Case Green’) imponendo, con il D.P.P. 6/2025, standard energetici immediati e difficilmente realizzabili in caso di sostituzione delle caldaie e per i nuovi edifici. Il giudice amministrativo annulla due articoli, richiamando i principi di proporzionalità, gradualità e necessità di una solida istruttoria tecnico‑economica.

In conclusione, TAR di Bolzano:

  • accoglie il ricorso di Südtirolgas;
  • annulla:
    • l’art. 4, comma 7 del D.P.P. 6/2025 (requisiti per gli edifici esistenti in caso di sostituzione del generatore);
    • l’art. 4, comma 3, lett. d) del D.P.P. 6/2025 (requisiti per i nuovi edifici).

Le restanti parti, come ad esempio il tentativo di agganciare le percentuali di rinnovabili alla direttiva 2018/2001 sulle rinnovabili, vengono in parte respinte, ma ciò non incide sull’esito complessivo.

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