Il limite dei prezziari regionali: DNSH, CAM, GWP e BIM restano fuori dalla voce di prezzo. La sostenibilità ambientale a rischio
I prezzari regionali non misurano ancora in modo adeguato la sostenibilità richiesta da CAM, DNSH e gestione informativa digitale. Il contributo propone lo SPI Rating come indice per trasformare GWP, LCA, EPD e qualità ambientale in punteggio tecnico OEPV.
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Il contributo esamina il disallineamento strutturale tra i prezzari regionali, il nascente livello di coordinamento nazionale dei prezzari e i requisiti resi cogenti dal D.Lgs. 36/2023 in materia di sostenibilità, digitalizzazione e applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.
Il prezzario, costruito sul prezzo corrente medio di mercato, continua a costituire il riferimento obbligatorio per la stima economica, ma non contempla in modo sufficiente la qualità ambientale, informativa e documentale dei materiali e delle lavorazioni.
La tesi è che l'adeguamento dei prezzari non possa limitarsi all'aggiornamento monetario: occorre trasformare la voce di prezzo in una voce informativa, capace di contenere o richiamare attributi BIM, requisiti CAM, dati GHG/LCA, EPD, contenuto di riciclato, criteri DNSH, tracciabilità, certificazioni e verifiche in esecuzione. In tale prospettiva, il prezzario nazionale coordinato dal MIT può diventare la sede di standardizzazione minima delle strutture dati, lasciando ai prezzari regionali la funzione di rilevazione territoriale dei prezzi.
Si propone l'SPI Rating (Sustainability Performance Index) quale metodologia interna alla stazione appaltante per convertire lo scarto prezzo/qualità in punteggio tecnico OEPV. Ove l'adeguamento analitico delle singole voci non sia ancora possibile, il contributo suggerisce due strumenti transitori: una motivata revisione dell'incidenza delle spese generali per gli oneri organizzativi e documentali della sostenibilità e un uso più efficace dei criteri premianti, purché fondati su dati verificabili e controllabili in fase esecutiva
Sommario
1. Introduzione — Il prezzario obbligatorio nell'era della sostenibilità cogente
2. La natura del prezzario regionale: funzione, cogenza e logica di mercato
3. Il nuovo paradigma: D.Lgs. 36/2023 e CAM 2025 rendono la sostenibilità misurabile e obbligatoria
4. Il conflitto strutturale: prezzo medio contro qualità ambientale
5. Lo scarto prezzo/qualità e lo Shadow Price del carbonio
6. L'indice SPI Rating: anatomia, dimensioni e algoritmo
7. L'integrazione SPI ↔ BIM e il BIM Management
8. Un'esperienza di ricerca: il prezzario esteso T1-T2-T3 GHG/LCA
9. Valutazioni critiche e raccomandazioni operative
10. Conclusioni
Il prezzario obbligatorio nell'era della sostenibilità cogente
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nell’introdurre ovvero nel richiamare l’importanza di taluni principi, tra tutti quelli del risultato (art. 1), della fiducia (art. 2) e della conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9), ha posto la digitalizzazione della progettazione e dell'esecuzione mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale (art. 43 e Allegato I.9) e la sostenibilità ambientale attraverso l'art.11 del Dl.36/2023 nonché i CAM 2025 (art. 57) al centro dell'azione contrattuale pubblica.
Allo stesso tempo, il Codice ha confermato un vincolo procedurale di lunga tradizione da seguirsi sin dalla fase della programmazione: la stima dei lavori si fonda sui prezzari regionali, strumento obbligatorio di riferimento per la quantificazione della spesa.
Da questa convivenza nasce una tensione che la prassi non ha ancora risolto:
- da un lato, il prezzario è costruito per fotografare il prezzo corrente di mercato;
- dall'altro, i Criteri Ambientali Minimi vigenti e il principio DNSH, discendente dal diritto eurocomunitario e dalla disciplina PNRR (ora applicabile con Vaglio Tecnico EU e dl.36/2023), chiedono di valutare e documentare una qualità ambientale : impronta di carbonio, contenuto di riciclato, dichiarazioni ambientali di prodotto — che il prezzo di mercato, in quanto media, tende a non distinguere.
Il presente contributo intende far riflettere sul fatto che il prezzario regionale, così come oggi strutturato, è inadeguato a rappresentare gli impegni in termini di digitalizzazione e sostenibilità come resi cogenti dal Codice e dal DNSH e CAM vigenti ratione temporis, e che tale inadeguatezza genera uno «scarto» economico tra il prezzo standard e il maggior costo dell’opera sostenibile e digitale.
Ben comprendendo la difficoltà insita in tale percorso di riallineamento gli autori propongono l'SPI Rating come dispositivo di riequilibrio in sede di offerta economicamente più vantaggiosa, illustrando un'esperienza personale di ricerca volta a estendere il prezzario alla stima di GHG, GWP, LCA, DNSH e soglie di progetto.
◆ NOTA · Rilievo editoriale
La dottrina e la prassi hanno finora trattato il prezzario come strumento neutro di stima economica, e la sostenibilità e la digitalizzazione come tema progettuale separato. Questo contributo propone un cambio di prospettiva: il prezzario è esso stesso un atto di politica ambientale, perché ciò che il prezzo non distingue, di fatto, la gara non premia. Rendere visibile e remunerabile lo scarto prezzo/qualità è la condizione perché il Principio del Risultato (art. 1) non resti enunciazione.

La natura del prezzario regionale: funzione, cogenza e logica di mercato
Il fondamento normativo
L'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, per i contratti il costo dell’opera è determinato facendo riferimento ai prezzari regionali aggiornati annualmente, redatti dalle Regioni e dalle Province autonome unitamente alle articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il prezzario ha validità annuale: la sua efficacia cessa il 31 dicembre di ogni anno, con utilizzo transitorio fino al 30 giugno successivo per i progetti approvati entro tale data; un prezzario nazionale, parimenti annuale, coordina e supporta la definizione di quelli regionali.
La cogenza è duplice. Sul piano della spesa, il prezzario è il riferimento per determinare il limite di spesa dell'opera; sul piano della legittimità, lo scostamento ingiustificato dai prezzari espone la stazione appaltante a rilievi in sede di gara o di contenzioso.
Quando una lavorazione non è contemplata, occorre procedere con analisi di nuovo prezzo o con il ricorso motivato a prezzari compatibili, secondo i criteri dell'art. 41, comma 13, del Codice e dell'Allegato I.14, evitando automatismi non motivati e assicurando la tracciabilità dell'istruttoria tecnico-economica.
L'Allegato I.14 disciplina i criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari, uniformando la struttura delle voci in termini di lavorazioni, risorse, analisi e modalità di aggiornamento. Proprio per tale funzione ordinatrice, esso può diventare il punto di partenza per una evoluzione ulteriore: dalla voce economica tradizionale alla voce economico-informativa, idonea ad associare alla lavorazione anche requisiti CAM, attributi digitali, documenti probatori e dati ambientali progressivamente verificabili.
L'adeguamento non richiede necessariamente che ogni prezzario regionale incorpori immediatamente valori LCA completi per tutte le voci. È più realistico procedere per livelli:
- primo, codifica e struttura dati uniforme;
- secondo, indicazione dei CAM pertinenti;
- terzo, campi documentali per EPD, DoP, certificazioni e contenuto di riciclato;
- quarto, integrazione progressiva di indicatori GWP/LCA per famiglie ad alta intensità ambientale;
- quinto, collegamento con criteri premianti e controlli in esecuzione.
A ciò si aggiunge il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (Reg. UE 2024/3110), che rafforza la prospettiva del dato ambientale, prestazionale e digitale del prodotto da costruzione, anche in relazione alla Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC), ai dati ambientali di ciclo di vita e alla futura tracciabilità digitale:
- la sostenibilità diventa così un attributo dichiarato, documentabile e, progressivamente, interoperabile di ogni prodotto da costruzione.
Per i servizi e le forniture il problema assume una forma diversa, ma analoga nella sostanza e quindi addirittura più complessa:
- non sempre esiste un prezzario obbligatorio paragonabile a quello dei lavori, ma la stazione appaltante deve comunque strutturare basi d'asta, capitolati, schede tecniche e criteri di valutazione in modo da rendere verificabili i requisiti ambientali e digitali richiesti dalla legge e dagli atti di gara.
La logica implicita: il prezzo come media di mercato
Il prezzario rileva il prezzo corrente: una grandezza statistica che sintetizza l'offerta media del mercato in un dato territorio e periodo: questa natura mediana è la sua forza — garantisce uniformità e confrontabilità — ma è anche il suo limite strutturale ai fini ambientali. La media, per definizione, comprime la varianza: tratta come equivalenti prodotti che soddisfano la stessa specifica prestazionale, ma che presentano impronte ambientali radicalmente diverse.
▲ CRITICITÀ · Il prezzario «daltonico» rispetto alla sostenibilità
Il prezzario vede una sola dimensione - il prezzo - e resta «cieco ai colori» della sostenibilità.
Alla voce «calcestruzzo strutturale C25/30» corrisponde un prezzo unitario sostanzialmente unico, indipendentemente dal fatto che il legante sia un cemento Portland ordinario (CEM I) ad alta impronta di carbonio o un cemento d'altoforno (CEM III) a clinker ridotto. La differenza ambientale, talvolta superiore al 25% di GWP, è invisibile al prezzo e quindi inesistente per la gara, salvo che un criterio premiante non la faccia emergere.
Il nuovo paradigma: D.Lgs. 36/2023 e CAM 2025 rendono la sostenibilità misurabile e obbligatoria
Mentre il prezzario resta prevalentemente ancorato al prezzo, il quadro della sostenibilità e della digitalizzazione è cambiato in profondità.
L'art. 57 del Codice rende obbligatorio l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM.
L'art. 11 dell'Allegato I.7 prevede, nell’ambito del progetto di fattibilità tecnico-economica, la redazione della Relazione di sostenibilità dell'opera, con valutazioni ambientali e prestazionali tra cui LCA e Carbon Footprint nei casi pertinenti.
Su questo impianto si innestano i CAM Edilizia adottati con il D.M. 24 novembre 2025 e in vigore dal 2 febbraio 2026. quale strumento di rafforzamento dei requisiti ambientali e al momento della progettazione e dell'affidamento:
- LCA e LCC come strumenti di valutazione del ciclo di vita: non meri elementi descrittivi, ma dati da considerare nella programmazione, nel DIP, nel PFTE e nella progettazione quando richiesti dal CAM applicabile e dall'Allegato I.7;
- GWP come indicatore centrale: parametro tecnico espresso in kg CO₂eq da utilizzare per confrontare soluzioni equivalenti sotto il profilo prestazionale ma diverse sotto il profilo climatico, secondo metodologie coerenti con EN 15804+A2, EN 15978 e ISO 14067;
- EPD, DoP e documentazione probatoria di parte terza: ove richieste dal CAM o dal criterio premiante, le dichiarazioni devono essere verificabili, riferibili al prodotto effettivamente fornito e coerenti con ISO 14025, EN 15804+A2 e con le regole di categoria applicabili;
- soglie minime di materiale riciclato e tracciabilità: contenuto di riciclato/recuperato verificabile (REMADE, UNI/PdR 88:2020, DoP), legno da foreste gestite in modo sostenibile o ≥ 70% riciclato;
- BIM e gestione informativa digitale quale contenitore dei dati tecnici, economici e ambientali nei casi previsti dall'art. 43, dall'Allegato I.9 e dalle regole tecniche applicabili, con riferimento almeno a UNI 11337, UNI EN ISO 19650, UNI EN 17412-1 e UNI EN ISO 16739-1/IFC.
COMMENTO · La sostenibilità è ora una grandezza misurata, non un auspicio
Con i CAM 2025 il GWP non è più un concetto: è un numero, espresso in kg CO₂eq per unità funzionale, calcolato secondo EN 15804+A2, dichiarato in EPD verificate e controllato in esecuzione con tolleranza del 10%. Il diritto ha reso la sostenibilità una metrica. Ma la metrica della qualità ambientale corre su un binario, e la metrica del prezzo — il prezzario — corre su un altro. I due binari non si incontrano.

Digitalizzazione ex art. 43 e CAM ex art. 57: il nuovo perimetro della voce informativa
L'art. 43 del Codice introduce, nei casi e con le modalità previste, l'uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni: tale previsione non riguarda soltanto la modellazione grafica dell'opera, ma incide sul modo in cui le informazioni tecniche, economiche, prestazionali e documentali devono essere prodotte, scambiate, controllate e conservate durante il ciclo di vita dell'appalto.
L'art. 57, imponendo l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM, completa il quadro:
la sostenibilità non è un allegato descrittivo, ma un requisito da tradurre in dati, prove, soglie, modalità di verifica e responsabilità esecutive. Ne deriva che la voce di prezzario deve evolvere in un nodo di raccordo tra computo, capitolato, modello informativo, documentazione CAM, verifiche DNSH e controlli della direzione lavori o della direzione dell'esecuzione.
Riferimenti normativi e tecnici
· D.Lgs. 36/2023: artt. 1, 2, 9, 41, 43, 57, 108; Allegati I.7, I.9, I.14
· CAM D.M. 24 novembre 2025
· UNI 11337 · UNI EN ISO 19650 ·UNI EN 17412-1 · UNI EN ISO 16739-1/IFC · UNI EN 15978
· UNI EN 15804+A2 · ISO 14025
· ISO 14040/14044 · ISO 14067
· Reg. UE 2020/852 · Reg. UE 2024/3110
· Reg. UE 2024/1781
4. Il conflitto strutturale: prezzo medio contro qualità ambientale
Il conflitto si manifesta nel punto di contatto fra i due binari: il costo dell’opera come desumibile dal computo metrico estimativo e l’obbligazione contrattuale.
Il progettista è tenuto a stimare con il prezzario obbligatorio; ma il prezzario, costruito sulla media di mercato, non sempre offre voci distinte per la qualità ambientale, informativa e documentale che i CAM e l'art. 43 chiedono di valutare.
Ne discende una doppia ed immediata conseguenza.
- 1. Invisibilità della qualità. La soluzione a basso impatto e quella ad alto impatto, soddisfacendo la stessa specifica prestazionale, ricevono di norma lo stesso prezzo: il maggior valore ambientale non trova una voce che lo remuneri.
- 2. Penalizzazione di chi sceglie la qualità. L'operatore che propone il materiale sostenibile sostiene un costo maggiore non riconosciuto dal prezzario, e deve ricorrere all'analisi di nuovo prezzo — con l'onere motivazionale e il rischio di contestazione che ne derivano.

La Figura 2 illustra il fenomeno su una famiglia realistica del prezzario regionale: il calcestruzzo strutturale.
A parità di destinazione d'uso, le distinte tipologie presentano un GWP compreso tra circa 223 e 338 kg CO₂eq/m³ e un indice SPI che spazia dalla classe C alla classe A. Il prezzario ordinario assegna a queste soluzioni un prezzo simile: solo una qualificazione ambientale esplicita ne rivela la distanza.
Lo stesso vale per altre famiglie. L'armatura in acciaio da forno elettrico (EAF), con elevato contenuto di rottame, raggiunge un SPI di circa 78 (classe A), mentre l'armatura da altoforno (BOF) si ferma a circa 38 (classe D): la stessa voce di prezzario «acciaio per c.a. B450C» copre due realtà ambientali opposte.
L'alluminio secondario tocca l'eccellenza (SPI ≈ 87, classe A+), mentre il fotovoltaico policristallino di importazione, pur essendo un componente «verde», presenta un GWP di processo elevato e un SPI classe D.
Il conflitto, pertanto, non è soltanto tra prezzo e ambiente, ma anche tra prezzo e dato.
Una voce non strutturata digitalmente è difficilmente controllabile nel modello informativo; una voce priva di riferimenti CAM è difficilmente verificabile in esecuzione; una voce priva di campi ambientali non consente di misurare lo scarto tra soluzione ordinaria e soluzione sostenibile. Il prezzario dovrebbe quindi governare insieme tre dimensioni: valore economico, requisito ambientale e attributo digitale.
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FAQ TECNICHE: Prezzari regionali e sostenibilità (D.Lgs. 36/2023)
Cos'è un prezzario regionale e perché è obbligatorio?
È lo strumento di riferimento per la stima economica dei lavori pubblici, redatto annualmente da Regioni e Province autonome insieme alle articolazioni territoriali del MIT. L'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 ne impone l'uso per determinare il costo dell'opera. Ha validità annuale (efficacia fino al 31 dicembre, uso transitorio fino al 30 giugno successivo per i progetti approvati entro tale data). Lo scostamento ingiustificato espone la stazione appaltante a rilievi in gara o contenzioso.
Cos'è l'SPI Rating e come si calcola?
È un indice sintetico 0-100 (Sustainability Performance Index) proposto come metodologia interna alla stazione appaltante per misurare la qualità ambientale di voci e materiali. Pesa cinque dimensioni: GWP/LCA 35%, circolarità 25%, certificazioni 20%, DNSH 12%, trasparenza 8%. Il punteggio di voce è la combinazione pesata SPI = D1·35% + D2·25% + D3·20% + D4·12% + D5·8%; lo SPI di progetto è la media ponderata sugli importi. Classi: A+ (≥85), A (70-84), B (55-69), C (40-54), D (<40).
In quali fasi e procedure si applica?
Opera lungo l'intero ciclo dell'appalto: programmazione, DIP, PFTE e progettazione (Relazione di sostenibilità ex art. 11, Allegato I.7), gara e offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108), fino ai controlli in esecuzione. In gara l'SPI governa due soglie: SPI ≥ 55 per l'ammissibilità e SPI ≥ 70 per il pieno punteggio tecnico, con interpolazione lineare nell'intervallo. Si applica a lavori e, in forma adattata, a servizi e forniture.
Quali norme regolano il rapporto tra prezzari e sostenibilità?
Il quadro è dato dal D.Lgs. 36/2023 (artt. 1, 41, 43, 57, 108; Allegati I.7, I.9, I.14) e dai CAM Edilizia (D.M. 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026). Il calcolo ambientale si ancora a EN 15804+A2, EN 15978, ISO 14025, ISO 14040/14044, ISO 14067; la digitalizzazione a UNI 11337, UNI EN ISO 19650, UNI EN 17412-1 e UNI EN ISO 16739-1/IFC. Sul fronte UE rilevano Reg. 2020/852 (Tassonomia/DNSH), Reg. 2024/3110 (CPR) e Reg. 2024/1781 (ESPR). [Verificare edizione/anno delle singole norme]
Quali vantaggi offre integrare SPI e Shadow Price nell'OEPV?
Rende remunerabile la qualità ambientale senza alterare il prezzo a base d'asta: lo scarto prezzo/qualità diventa punteggio tecnico. Lo Shadow Price del carbonio monetizza il GWP A1-A5 (valore sperimentale assunto: 65 €/t CO₂eq) per ordinare le alternative — ad esempio circa 20 €/m³ di esternalità non contabilizzata per il calcestruzzo CEM I. È uno strumento decisionale (LCC, Whole Life Carbon), non un prezzo da sommare al prezzario.
Come si integra l'SPI nel modello BIM e nel computo?
Il modello informativo diventa "fonte di verità" unica: la BOM/Bilancio Materico estrae le quantità, ciascun materiale porta i parametri SPI derivati da EPD, e un mapping collega la voce di prezzo al database SPI calcolando il prezzo ombra. Nella dimensione 6D si simula in tempo reale la variazione del rating al variare dei materiali, supportando la redazione semi-automatica di Relazione CAM e check-list DNSH e l'evoluzione verso il Digital Product Passport (Reg. UE 2024/1781).
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Appalti pubblici: gare, norme, Codice dei Contratti, RUP e correttivo 2024. Approfondimenti scritti da esperti per tecnici, imprese e PA che operano nel sistema della contrattualistica pubblica.
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