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Problematiche SUE e Irricevibilità istanze. Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri prende posizione.

Il SUE e l'Ordine Ingegneri Messina

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Spett.le Assessore Arch Salvatore Mondello

Spett. Dirigente Arch. Antonella Cotroneo Dip. Edilizia Privata

 

Tantissimi colleghi si sono rivolti all’Ordine per manifestare e raccontare quanto sta accadendo ultimamente all’interno dell’Ufficio Urbanistica di Messina.

Nella penultima seduta di Consiglio si è trattato e discusso dell'annoso problema dei tanti dinieghi in merito all’istruzione di pratiche, che vengono rimandati al mittente con inspiegabili e immotivate ragioni acclarando una IMPROCEDIBILITA’ di prosecuzione.

Si rammenta che con il recepimento del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001), a seguito della pubblicazione della L.R. 16/2016, anche nell'ordinamento della regione Sicilia è stato introdotto lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).

Tale sportello è previsto (in Italia come in Sicilia) dall'art. 5 del DPR 380/2001 recepito dinamicamente dall'art. 1 della L.R. 16/2016, che ne delinea l'ambito di competenza e le attività.

In particolare esso cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività, costituendo l'unico punto di accesso per il privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.

E' del tutto evidente che lo Sportello Unico per l'edilizia è un servizio pensato per l'utenza e per i tecnici, inteso a facilitare il procedimento edilizio, ciò anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per acquisire gli atti di assenso presso le altre amministrazioni.

In tal senso il comune di Messina ha approvato la Delibera di Giunta Municipale n. 515 del 13/07/2017 relativa ad Adozione regolamento Sportello Unico Edilizia (SUE) ex art. 5 dPR 380/2001. In tale deliberato si ribadisce che "Lo Sportello Unico per l'Edilizia è finalizzato a favorire -la semplificazione dei procedimenti amministrativi che interessano la materia dell'attività urbanistico - edilizia, in modo da unificare e semplificare la complessità degli adempimenti amministrativi e dei vincoli a carico dei cittadini e degli imprenditori per la realizzazione di una qualsiasi opera o intervento, promuovendo lo sviluppo locale mediante l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.".

Inoltre vengono stabilite le attribuzioni sia del Responsabile del SUE che del Responsabile del procedimento (vedi art. 6 e 7 del Regolamento), così come vengono indicati, all'art. 15 e 16 del Capo II - Procedimenti, le modalità di presentazione delle istanze ed il procedimento.

Fino ad oggi però le finalità che si proponeva il SUE, ovvero quelle di semplificare i procedimenti a carico dei cittadini e degli imprenditori, viste le segnalazioni pervenute a questo ordine professionale sono state ampiamente disattese.

Infatti il SUE per un lungo periodo ha esaminato le istanze presentate dal cittadino non solo sotto l'aspetto formale della documentazione allegata, ma entrando nel merito dell'istruttoria tecnica, contraddicendo lo spirito della norma e di quanto riportato nella delibera di Giunta municipale 515/2017 laddove è espressamente riportato " Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta incompleta o irregolare, sotto il profilo esclusivamente formale, il responsabile dello Sportello Unico ne dà comunicazione all' interessato restando sospesa ogni determinazione.".

Infatti molte pratiche, a seguito di esame del solo SUE, sono state dichiarate irricevibili, senza passare dalla struttura tecnica. Era del tutto evidente che il concetto di "Irricevibilità", conseguente in gran parte dalla carenza di documentazione, non aveva motivo di esistere pur essendo una fattispecie prevista dall'art. 2 della L. 241/90 in quanto prevista nel caso di assoluta carenza della possibilità di ricevere l’istanza, ad esempio per assoluta carenza di competenza da parte dell’ente.

L'Ufficio pertanto dopo avere "abusato" della cosiddetta irricevibilità prevede ora la procedibilità/improcedibilità. L’improcedibilità, ancora, è una ragione ostativa all’avvio del procedimento, causata dall’omissione di un’attività esterna o di un’azione oggettiva obbligatoriamente richieste dalla legge all’istante (mancata effettuazione di un tentativo di conciliazione, violazione dei termini entro i quali depositare atti). In tale procedura sembra che l'ufficio disconosca la norma di settore, come nel caso del PdC, che detta il procedimento ed i tempi dello stesso, dalla presentazione al rilascio del provvedimento.

Tale procedura seguita dall'ufficio e quindi dal SUE ha di fatto determinato un aggravio del procedimento. Infatti il SUE non effettua un semplice esame formale della documentazione ma entra negli aspetti tecnici. Ciò ha comportato, e comporta, che oltre alla richiesta di integrazione della documentazione e di chiarimenti effettuata dal SUE, spesse volte l'Ufficio preposto alla istruttoria tecnica rileva dell'ulteriore documentazione necessaria all'istruttoria, richiedendo altra e diversa integrazione ed altri chiarimenti, in assoluto dispregio della norma che prevede che all'utenza possa essere richiesta una sola richiesta di integrazione nell'ambito del procedimento istruttorio.

In aggiunta si segnala la confusione sul procedimento adottato per acquisire i pareri di altri Enti e Dipartimenti (endoprocedimenti del SUE). E' emblematico ad esempio la circostanza che la Soprintendenza, ad oggi, non tenga conto della trasmissione telematica dell'istanza e dei documenti, costringendo l'utenza a presentare autonomamente l'istanza in aperta contraddizione con quello che stabilisce il comma 1ter dell'art. 5 " … gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.".

In ragione di quanto sopra questo Ordine professionale a tutela dei propri iscritti e per il buon funzionamento dell'Ufficio ed al fine di favorire le finalità precipue dello Sportello Unico (semplificazione del procedimento edilizio) chiede nell'immediatezza di modificare l'organizzazione ed il procedimento del SUE, evitando inutili duplicazioni dei procedimenti, determinate da più richieste di integrazioni dello stesso Ente, che costituiscono un aggravio del procedimento, eliminando la comunicazione di improcedibilità, e trasmettendo entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza la documentazione prodotta agli altri Enti, mediante indizione delle conferenze dei servizi.

Solo successivamente il Comune e gli enti interessati potranno richiedere l'eventuale integrazione della documentazione formale dell'istanza, demandando alla struttura tecnica ed al responsabile del procedimento istruttorio la conduzione dell'intera istruttoria edilizia prevista dalla normativa.