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Prodotti in calcestruzzo nelle NTC 2018: novità su definizioni, qualificazione, controlli

Cosa cambia per i prodotti in calcestruzzo nelle NTC 2018

Le principali novità per i prodotti in calcestruzzo 

Sono parecchie le novità introdotte nel capitolo 11 delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, non solo per i prodotti in calcestruzzo. 

Materiali e sistemi costruttivi: alcune precisazioni

Innanzitutto va segnalato che nel nuovo DM è stata fatta una chiara distinzione fra materiali “non citati” e sistemi costruttivi “non disciplinati”, cosa che non avveniva nel DM 2008, dove al cap. 4.6 erano richiamati sia materiali che sistemi costruttivi e al cap. 11 - caso C si parlava di “Idoneità Tecnica all’Impiego”.

Ora i sistemi costruttivi “non disciplinati” dalle Norme Tecniche sono trattati al cap. 4.6 (anche il titolo di questo punto è cambiato) e la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.
I materiali non ricadenti nelle tipologie A o B del capitolo 11 vanno qualificati, come previsto dal caso C, attraverso un “Certificato di Valutazione Tecnica”.

In linea con questo, è stata eliminata nel capitolo 11.8, la frase che affermava che con la marcatura CE erano assolti i requisiti dei depositi ai sensi della Legge N 1086 e la certificazione di idoneità di cui alla Legge N 64.

Sempre in quest’ottica, al punto 11.8 viene rimarcato che per gli edifici con struttura a pannelli portanti resta l’obbligo di quanto previsto dal DPR 380, ovvero del certificato di idoneità tecnica, questo anche se i pannelli sono marcati CE. La marcatura CE è infatti una modalità di qualificazione del prodotto, non una dimostrazione dell’”idoneità” di un sistema costruttivo.

Prodotti in calcestruzzo e marcatura CE

Per quanto riguarda le modalità di qualificazione, la grande maggioranza dei prodotti in calcestruzzo ricade nel primo dei tre casi previsti dal capitolo 11, visto che quasi tutti questi prodotti sono oramai coperti da norme armonizzate. Questo vale sia per gli elementi strutturali in calcestruzzo, sia per i blocchi in calcestruzzo vibrocompresso, sia per i blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato. Sono oramai limitati i casi di prodotti realizzati in serie dichiarata o controllata come previsto nel caso B del capitolo 11.

A proposito di norme armonizzate e marcatura CE, va notato che nel capitolo 11 sono stati aggiornati i riferimenti alla vecchia Direttiva Prodotti da Costruzione, sostituendoli con riferimenti al Regolamento Prodotti da Costruzione e, in generale, la terminologia e le definizioni del capitolo 11 si allineano in molti aspetti a quelle del Regolamento europeo.

Altra novità del punto 11.8 è il riferimento ai 3 metodi previsti dalle norme armonizzate per la marcatura CE dei prodotti strutturali.

Sono state inoltre aggiunte specifiche regole per i controlli sugli acciai, validi nel caso di prodotti realizzati in serie (caso B).

Produzioni occasionali: ancora poca chiarezza

Sarebbe stata opportuna qualche precisazione aggiuntiva riguardo alla produzione occasionale, che suscita spesso dubbi e porta a interpretazioni diverse da parte di produttori e Direzione Lavori. L’unica indicazione è che questi prodotti devono essere comunque realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione. Ci si augura che nella Circolare sia dedicato spazio a chiarimenti su questo argomento.

Blocchi in calcestruzzo: allineamento con la normativa europea

manufatti in calcestruzzo cosa cambia con le ntc 2018Per quanto riguarda i blocchi si segnala la possibilità per il fabbricante di dichiarare, in alternativa alla resistenza caratteristica, la resistenza media, come previsto dalla norma europea EN 771. Anche la definizione di blocchi di categoria I e II è stata resa coerente con la norma europea.

Sono stati aggiunti dettagli riguardanti le prove di accettazione dei blocchi in cantiere, differenziate a seconda della categoria dei blocchi e della scelta di dichiarare la resistenza caratteristica o media.

Tre modi per valutare la resistenza a compressione delle murature

Per la valutazione della resistenza a compressione dei muri sono previste tre diverse modalità: la determinazione sperimentale secondo la EN 1052, la stima derivata dai valori riportati in una tabella, o una verifica in conformità a quanto previsto dall’Eurocodice 6. 

Per la valutazione della resistenza a taglio delle murature si può scegliere fra determinazione sperimentale secondo la EN 1052 o stima attraverso il confronto con dati tabulati.  


ASSOBETON

 

Articolo a cura dell'associazione ASSOBETON

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