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Professione: le infrastrutture viarie per urbanizzazione primaria sono esclusiva degli ingegneri

Il CNI commenta la recente sentenza del Tar Latina, dove è stato confermato che gli interventi relativi alla viabilità ed alle infrastrutture sono da riconoscere unicamente alla competenza esclusiva degli Ingegneri

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Progettazione opere di urbanizzazione primaria: esclusiva degli ingegneri

Abbiamo approfondito, di recente su queste pagine, la sentenza 170/2020 del Tar Latina inerente le competenze professionali dei professionisti tecnici, una pronuncia importante e che è stata anche oggetto di una recente circolare del CNI, la n.581 del 23 giugno 2020.

Nel caso specifico, la contestazione fa leva sul fatto che la progettazione di un’opera di urbanizzazione primaria, quale è la viabilità pubblica, è riservata alla competenza degli ingegneri e che, pertanto, del tutto illegittimamente esso è stato affidato ad architetti da parte del comune.

Proprio facendo leva sulla incompetenza professionale dell’Architetto a redigere il progetto esecutivo per la costruzione di una rotatoria - osserva il CNI - il Tar fa leva per dichiarare la illegittimità della delibera comunale e dell’avvenuto affidamento dei lavori. Secondo il giudice amministrativo di primo grado, infatti, è ancora attuale la ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dagli articoli 51 e 52 del RD 23 ottobre 1925 n.2537, laddove è prevista unicamente in capo alla figura professionale dell’Ingegnere la competenza in tema di costruzioni e industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, mentre vi è una competenza concorrente di Ingegneri ed Architetti (in base al primo comma dell’art.52 del RD citato) riguardo le opere di edilizia civile.

In definitiva, il progetto per la realizzazione di infrastrutture viarie che non siano strettamente connesse a un fabbricato e che dunque costituiscono interventi di urbanizzazione primaria, “rientra tra le competenze esclusive degli Ingegneri, non essendo riconducibili alle ‘opere di edilizia civile’”, che formano oggetto della privativa congiunta di Ingegneri ed Architetti.

I precedenti

Il Tar Latina, nella sentenza, elenca una lunga serie di precedenti giurisprudenziali nella stessa direzione, tra le qualisi evidenzia il richiamo alla sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato 17/07/2019 n.5012 dove, a proposito della selezione per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente tecnico per l’area Lavori Pubblici e Tutela Ambientale di un Comune, è detto che “la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli Ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli articoli 51, 52 e 54 del RD n.2537/1925”.

La competenza concorrente di Ingegneri e Architetti (in replica alle difformi argomentazioni delle rappresentanze istituzionali degli Architetti) – secondo il Consiglio di Stato – si ha soltanto nell’ambito delle opere di edilizia civile e per gli impianti tecnologici strettamente connessi a edifici e fabbricati, mentre – ai sensi dell’art.51 del RD n.2537 del 1925 - restano di competenza esclusiva degli Ingegneri gli interventi edilizi e urbanistici che consistano in "progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche", quando non siano connessi a determinati edifici o fabbricati, ovvero attengano alle opere di urbanizzazione primaria.

In definitiva: gli interventi relativi alla viabilità ed alle infrastrutture sono da riconoscere unicamente alla competenza esclusiva degli Ingegneri.

Analogamente - conclude il CNI - l’ampiamente pubblicizzata determinazione 21/12/2000 n.57 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha affermato “l’esclusiva competenza degli Ingegneri in materia di lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione”.

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