EUROCONFERENCE SPA
Data Pubblicazione:

PROFESSIONE: Regime dei MINIMI aggiornato al Milleproroghe

In questo intervento si analizzeranno i requisiti e le caratteristiche innovative del nuovo regime aggiornato con le modifiche del Milleproroghe

Per tutto il 2015 convivenza tre i due regimi "VECCHIO" e "NUOVO".
Caratteristiche e requisiti del nuovo regime

Rubrica a cura di EUROCONFERENCE
Euroconference è partner di Ingenio per la formazione tecnica

La Legge di Stabilità 2015 contiene la disciplina del nuovo regime forfetario dei minimi, il quale, a seguito della recentissima modifica contenuta nel decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2015, per tutto il 2015 potrà “convivere” con il precedente regime dei “minimi”.
Il “vecchio” regime, tuttavia, potrà con¬tinuare ad applicarsi anche oltre il 31.12.2015 per coloro che già ne usufruivano nel 2014 o ne hanno optato per l’utilizzo nel 2015, fino a naturale scadenza (il compimento del quin¬quennio o, eventualmente, del maggior periodo necessario al raggiungimento del 35esimo anno di età). Pertanto, almeno per i primi anni, si assisterà a una convivenza tra “vecchio” e “nuovo” regime dei minimi.

 

Si sottolinea pertanto che, per effetto delle citate modifiche apportate con il decreto Milleproroghe, per chi inizia l’attività nel corso del 2015 e sul modello di dichiarazione di inizio attività barra la richiesta del regime agevolato (la casella è, infatti, identica per entrambi i regimi, il “vecchio” ed il “forfetario”), sarà solo il comportamento concludente a determinare il regime da applicare, in base al riferimento normativo che sarà indicato sulla prima fattura emessa nell’anno: “art. 27 commi 1 e 2 D.L. n. 98/2011” per i minimi, oppure “art. 1 comma 58 L. n. 190/2014” per il regime forfettario.
 

In questo intervento si analizzeranno i requisiti e le caratteristiche innovative del nuovo regime, alla luce della normativa in vigore al momento, e che, in breve, si possono sintetizzare come segue:
1) L’aliquota dell’imposta sostitutiva passa dal 5% al 15%;
2) Non è possibile detrarre i costi sostenuti, perché il reddito imponibile è determinato forfettariamente ex lege;
3) Il regime non ha scadenza, per cui, rispettando i requisiti sotto descritti, vi si può permanere ad oltranza.


 Per approfondire l'argomento scarica il pdf dell'articolo integrale.