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Professionisti antincendio: nessuna proroga dei termini per l'aggiornamento. I chiarimenti del CNI

Il decreto ministeriale del 7 giugno 2016 non ha previsto alcuna proroga dei termini per il completamento degli obblighi di aggiornamento per i tecnici abilitati già iscritti negli elenchi dei professionisti antincendio al 27 agosto 2011

L'importante precisazione è contenuta nella circolare n.159/2017 del 7 dicembre scorso del CNI, dall'oggetto "modifiche al D.M. 5 agosto 2011, introdotte dal D.M. 7 giugno 2016. Conferma scadenza obblighi di aggiornamento professionisti antincendio (agosto 2016)".

Avendo ricevuto più richieste di chiarimento in merito ad una interpretazione del D.M. 7 giugno 2016 secondo la quale lo stesso aveva introdotto una proroga del quinquennio di aggiornamento dei professionisti antincendio a partire dalla data della sua emanazione, il CNI conferma l'orientamento già espresso in precedenza, e cioè che il citato D.M. non aveva inserito alcuna proroga, e pertanto la scadenza dell'aggiornamento rimaneva quella fissata dal D.M. 5 agosto 2011 e cioè il 28 agosto 2016.

Alla circolare viene allegata la nota, a firma del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Ing. Litterio Tolomeo, nella quale si evidenzia che il D.M. 7 giugno 2016 non ha previsto alcuna proroga dei termini per il completamento degli obblighi di aggiornamento per i tecnici abilitati già iscritti negli elenchi dei professionist antincendio al 27 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2011

Si evidenzia, infatti, che il citato decreto 7 agosto 2016, emanato esclusivamente "al fine di meglio precisllre la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art.16 del decreto legislativo 8 marzo 2006. n. 139", prevede, all'art.1, la completa sostituzione del comma 1 dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.