BIM
Data Pubblicazione:

Progettazione BIM: luci ed ombre all'occhio del giurista

Una riflessione di Sara Valaguzza

La progettazione digitale e la presenza di un ambiente di condivisione dei dati oltre ad implicare uno stravolgimento delle modalità operative con le quali si procede alle attività di progettazione ed esecuzione di opere edilizie e infrastrutturali, offrono una imperdibile opportunità per migliorare la disciplina dei contratti, perché implicano, se prese sul serio, la necessità di eliminare ambiguità relazionali e terminologiche, la persa in carico delle problematiche legali relative a nuove responsabilità e nuovi scenari di lavoro e l’introduzione di forme di premialità e di condivisione di obiettivi comuni, oltre ad una anti-fragilità della disciplina contrattuale che deve, al contempo, essere chiara, certa e flessibile.

il bulding information modeling cambia i ruoli dei professionisti e le modalità della loro azione

Questo fascio di opportunità richiede di partire dalla consapevolezza di due imprescindibili dati di realtà: il bulding information modeling cambia i ruoli dei professionisti e le modalità della loro azione, rendendo inevitabile strutturare la collaborazione tra tutti coloro che sono coinvolti a diverso titolo nella medesima iniziativa; il common data environment è sfruttato appieno dal committente se si ha consapevolezza dei vantaggi che derivano dall’assemblamento, dallo studio, dalla conservazione e dall’utilizzo dei dati di cui si entra in possesso.

Partiamo dal primo dato di realtà: cominciamo con l’ammettere che il BIM è, per il diritto così come per la tecnica, un motore di importanti (positivi) cambiamenti.

sara-valaguzza_avvocato-bim.jpgIl BIM non muta, da solo, la disciplina giuridica a cui siamo abituati; è vero il contrario: cioè che la disciplina giuridica deve adattarsi e plasmarsi per accogliere il mondo digitale. Se non lo fa, chi ci rimette sono gli operatori del percorso della modellazione digitale, che potrebbero trovasi improvvisamente e incoscientemente nudi di fronte alla legge.

Probabilmente ci renderemo conto di quanto forte sarà l’impatto del cambiamento sulla strumentazione legale che il BIM dovrebbe comportare al primo contenzioso deciso da un giudice civile o penale inerente ad un’opera progettata e realizzata in BIM, i cui scenari saranno, per molti, inattesi e stupefacenti. Non così per chi si sarà adeguatamente preparato. 

La progettazione digitale richiede di riconfigurare, anche in termini contrattuali, non solo le prestazioni principali, ma anche le attività accessorie, come le modalità di consegna, di verifica e validazione dei progetti, e anche il collaudo. Pre e post digitalizzazione della progettazione, l’inquadramento del ruolo dei singoli attori non è più il medesimo, perché sono diversi i ruoli, i processi, gli oggetti, le modalità di controllo, le responsabilità, gli obiettivi.

Per citare l’innovazione di processo, il ruolo di ciascun attore non si esaurisce più nel compimento delle attività di propria competenza (si pensi alla redazione del progetto architettonico, o impiantistico, o strutturale) perché è necessario che gli esiti del lavoro di ciascuna parte vengano progressivamente coordinati e integrati con quelli degli altri. Ciascuno ha la possibilità di monitorare con continuità l’evoluzione del modello e tutto il relativo corredo informativo contenuto nell’ambiente di condivisione dei dati, può e deve individuare tempestivamente eventuali errori o incongruenze, di cui non necessariamente è egli stesso colpevole, e intervenire in tempo reale per risolvere ogni criticità emersa.

Con il BIM cambiano le polizze assicurative

Il fatto che la modellazione informativa sia incentrata sulla attività simultanea e concertata di più soggetti, sulla possibilità di prevedere errori e di porvi rimedio senza ritardo implicherà, con buona probabilità, l’esigibilità - da ciascuna parte (incluso il committente) - di un grado di diligenza differente e potenziato e una diversa modulazione delle singole responsabilità. Con ovvi riflessi sul comparto delle polizze assicurative.

Il fatto che le prestazioni di ciascuna parte si inseriscano in un flusso di lavoro integrato e interoperabile per cui risulta impraticabile isolare le singole responsabilità va soppesato con attenzione. Questo fatto, in termini strettamente legali implica che le obbligazioni dedotte nella modellazione informativa si atteggino, da un punto di vista soggettivo, come quelle obbligazioni che la giurisprudenza civile e gli studiosi del diritto indicano come obbligazioni complesse e, da un punto di vista oggettivo, come obbligazioni che devono essere attuate in modo congiunto e integrato e adempiute in modo simultaneo. Ciò non significa necessariamente che le responsabilità debbano essere ricondotte alla normativa dettata in tema di responsabilità solidale (considerata la tendenziale infungibilità delle singole prestazioni affidate a ciascuna parte), ma rende inevitabile individuare la disciplina applicabile alle ipotesi di obbligazioni cc.dd. complesse ad attuazione congiunta; operazione nella quale sarà fondamentale apprendere l’orientamento che deciderà di assumere la giurisprudenza civile. Nel frattempo, chiudersi gli occhi procedendo come nulla fosse senza adeguare i contratti espone le imprese ad un rischio-responsabilità molto alto.

Interoperativbità significa resposonsabilità condivisa ?

Qualora si verifichino vizi dell’opera o comunque danni derivanti da inadempimenti o negligenze compiuti nell’attività di modellazione, la condotta di ciascuna parte potrebbe essere ritenuta un fattore concorrente, in punto di causalità, dell’evento dannoso. Proprio in ragione dell’ipotizzabilità di responsabilità diffuse e riconducibili – seppur in diverse percentuali – a ciascuna parte coinvolta, diviene dirimente la puntuale definizione delle rispettive competenze e delle modalità di interazione tra tutti gli operatori chiamati a progettare o eseguire una determinata opera.

La sostanziale collaborazione tra le parti necessita di una disciplina di rete che vada oltre a quella dei singoli contratti.

Per questo sono nati gli accordi collaborativi, che i committenti più informati e meno auto-referenziati stanno già impiegando per fare in modo che la filiera delle imprese punti all’unisono alla performance, migliorando il risultato atteso e utilizzando al meglio il sistema della modellazione, che consente di testare soluzioni alterative, innovative e più economiche, frutto del brain storming del gruppo, a tutto interesse del Cliente. Senza gli accordi collaborativi il BIM serve meno il suo scopo. La resistenza di alcune frange tecniche ad introdurre gli accordi collaborativi come modalità fisiologica e sistemica di accompagnamento contrattuale al BIM si comprende solo con la tendenza (nociva) a segregare le riflessioni tecniche da quella giuridiche, che invece reciprocamente verrebbero a giovare di una interazione continua.

Passiamo al secondo dato di realtà: l’ambiente condiviso dei dati, la data science e l’Intelligenza Artificiale sono lì che aspettino solo committenti (e regolatori) illuminati che capiscano il valore economico e sociale delle informazioni. 

Per esempio, il dibattito attuale sulle previsioni, anche contenute nei regolamenti comunali in fieri, per la regolarità statica degli edifici e, più in generale, la necessità di progettare e manutenere gli edifici nel rispetto dei migliori standard energetici e di ecosostenibilità beneficia molto dal passaggio in BIM dei dati inerenti agli edifici esistenti e dalla progettazione in BIM dei nuovi. Il modello infatti consente di sperimentare agilmente cambiamenti, di simulare l’effetto dell’utilizzo di certi materiali, di intervenire con correzioni etc..

Inoltre, il common data environment che qualifica lo sviluppo della progettazione in BIM potrebbe rispondere altresì alle esigenze sottese ai tentativi di istituzione del c.d. “fascicolo del fabbricato”.

A questo riguardo, prevedere un progressivo impegno per i proprietari di dotarsi di un fascicolo digitale del fabbricato migliorerebbe di molto la qualità del patrimonio edilizio esistente. Per evitare censure di ragionevolezza ed eccessiva gravosità (come accaduto in passato) nell’imposizione di un eventuale onere a tale riguardo, la dotazione del fascicolo digitale potrebbe essere accompagnata da sgravi fiscali o da altre forme di incentivazione, poiché, al fondo, il miglioramento qualitativo del patrimonio edilizio va a beneficio della comunità tutta.

Una iniziativa in questo senso dovrebbe in primis provenire dai proprietari pubblici, il cui esempio sarebbe un simbolo di reale cambiamento oltre che di una digitalizzazione che apporti benefici e si fermi ad osservare compiaciuta la “bellezza” dello strumento.

Vedo solo un pericolo all’orizzonte: la progettazione in BIM rischia di essere il peggior nemico di se stessa, se continua a crescere nell’isolamento culturale rispetto ad altri settori che ne spiegherebbero meglio l’utilità, anche sociale, e ne potrebbero sorreggere una più saggia evoluzione. Nel mercato delle costruzioni, pubblico o privato che sia, non ci sono più soldi da sprecare, né miti da osannare. C’è invece tanto bisogno di visione, concretezza e collaborazione. A tutti i livelli.

BIM

News e gli approfondimenti che riguardano l’evoluzione digitale del progetto e della costruzione, con particolare attenzione al BIM - Building Information Modelling

Scopri di più