Progettazione strutturale e Eurocodici: via libera ai nuovi Appendici Nazionali
La Conferenza Unificata ha sancito l’intesa sul decreto che aggiorna le Appendici Nazionali agli Eurocodici, definendo i parametri italiani per la progettazione strutturale, geotecnica, sismica e antincendio. Il provvedimento non è però ancora vigente: si attende la firma definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le Appendici Nazionali agli Eurocodici stabiliscono i valori, le classi, i coefficienti e i metodi di calcolo che ciascuno Stato può determinare autonomamente per applicare gli Eurocodici al proprio territorio. In Italia, la Conferenza Unificata ha sancito il 7 luglio 2026 l’intesa sullo schema di decreto che aggiorna tali parametri, sostituendo il riferimento nazionale approvato nel 2012. Il decreto riguarda 58 parti degli Eurocodici, dalla definizione delle azioni alla progettazione di strutture in calcestruzzo, acciaio, legno, muratura e alluminio, fino alla geotecnica, alla progettazione sismica e alla resistenza al fuoco. Il testo non è ancora in vigore: dovrà essere sottoscritto, sottoposto agli organi di controllo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Appendici Nazionali agli Eurocodici: sancita l’intesa sul nuovo decreto
La Conferenza Unificata ha sancito l’intesa sullo schema di decreto predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, relativo all’aggiornamento delle Appendici Nazionali agli Eurocodici.
Il provvedimento definisce i parametri tecnici nazionali necessari per applicare gli Eurocodici nel contesto italiano e interviene su un quadro regolatorio che aveva come principale riferimento il decreto interministeriale del 31 luglio 2012.
Si tratta, tuttavia, di un passaggio procedurale e non ancora dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Lo stesso schema stabilisce che il decreto e i relativi allegati dovranno essere trasmessi agli organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La cronologia dell'iter, ovvero perché il provvedimento arriva solo adesso
Ricostruita dai «visto» e dai «considerato» dello schema di decreto, la vicenda si dipana lungo quasi sette anni.
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Data |
Passaggio |
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31 luglio 2012 |
DM interministeriale con la prima serie di Appendici Nazionali (G.U. 27 marzo 2013) |
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17 gennaio 2018 |
Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) |
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21 gennaio 2019 |
Circolare CSLLPP n. 7, istruzioni applicative delle NTC 2018 |
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26 luglio 2019 |
Parere favorevole n. 57/2017 dell'Assemblea Generale del CSLLPP (trasmesso con nota prot. 10610 del 3 dicembre 2019) |
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22 luglio 2020 |
Concerto del Ministero dell'Interno (nota prot. 14676) |
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12 febbraio 2021 |
Concerto del Capo del Dipartimento della Protezione civile (nota prot. 7704) |
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9 marzo 2023 |
Il CSLLPP trasmette le Appendici revisionate con le ultime errata corrige e i documenti emendativi CEN (nota prot. 2989) |
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13 dicembre 2023 |
Notifica alla Commissione europea tramite il MIMIT, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 (nota prot. 376590) |
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14 marzo 2024 |
Scadenza del periodo di standstill previsto dall'art. 6, par. 1, della direttiva 2015/1535 |
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26 giugno 2024 |
Il CSLLPP conferma il parere favorevole (nota prot. 9797) |
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22 luglio 2024 e 5 novembre 2024 |
Conferme dei concerti di Ministero dell'Interno e Protezione civile |
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20 maggio 2026 |
Acquisito il parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nota prot. 17146) |
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7 luglio 2026 |
Intesa sancita in Conferenza Unificata |
Elaborazione INGENIO sulle premesse dello schema di decreto.
Un iter di questa lunghezza spiega due cose. La prima è perché diverse Appendici si riferiscano a edizioni UNI EN non recentissime, comprese fra il 2004 e il 2021. La seconda è perché il provvedimento approdi in porto proprio mentre l'orizzonte normativo europeo si sta già spostando altrove, verso la seconda generazione degli Eurocodici.
Cosa significa per i progettisti in questa fase
Fino alla pubblicazione del decreto definitivo in Gazzetta Ufficiale, il testo approvato dalla Conferenza Unificata deve essere considerato uno schema non ancora vigente.
Per i progetti in corso è quindi necessario continuare ad applicare il quadro normativo vigente, rinviando ogni valutazione sugli effetti operativi delle nuove Appendici alla pubblicazione del decreto e dei relativi allegati.
In particolare, sarà opportuno verificare:
- la data di pubblicazione del decreto;
- la decorrenza delle nuove disposizioni;
- l’eventuale presenza di norme transitorie;
- il trattamento dei progetti già affidati, avviati o depositati;
- l’abrogazione o la sostituzione del decreto del 31 luglio 2012.
Cosa sono le Appendici Nazionali agli Eurocodici
Il meccanismo dei Nationally Determined Parameters
Gli Eurocodici (EN 1990 – EN 1999) sono le norme europee armonizzate per la progettazione strutturale e geotecnica, elaborate dal CEN/TC 250 e recepite in Italia dall'UNI come serie UNI EN. Non sono però direttamente e integralmente applicabili «così come sono»: il loro impianto lascia a ciascuno Stato la scelta di una serie di grandezze e di opzioni, i cosiddetti Parametri Determinati a livello Nazionale, o Nationally Determined Parameters (NDP).
Nel corpo degli Eurocodici gli NDP sono individuati in modo esplicito da note del tipo «l'Annesso Nazionale può dare indicazioni o valori specifici».
Il quadro metodologico discende dalla Raccomandazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2003 — C(2003) 4639 — il cui articolo 2 stabilisce che gli Stati membri dovrebbero fissare i parametri da utilizzare sul loro territorio quali «parametri specificati a livello nazionale», e dal Guidance Paper L, Application and Use of the Eurocodes.
L'Appendice Nazionale, o Annesso Nazionale, è il documento che effettua queste scelte: in sostanza, è la chiave che rende un Eurocodice operativo in un determinato Paese.
Gli NDP possono comprendere:
✅ coefficienti parziali di sicurezza;
✅ coefficienti di combinazione delle azioni;
✅ valori caratteristici dei carichi;
✅ classi prestazionali;
✅ dati climatici, geografici, sismici o geotecnici;
✅ scelta tra metodi di calcolo alternativi;
✅ decisioni sull’applicabilità di appendici informative;
✅ tabelle, diagrammi e mappe nazionali.
Cosa può, e cosa non può, fare un'Appendice Nazionale
Il perimetro è fissato dal documento CEN/TC 250 N 3126, Guidance on drafting National Annexes to EN Eurocodes for NSBs, approvato con BT decision 5/2022, e dalla documentazione della Commissione europea sull'implementazione nazionale degli Eurocodici (portale JRC Eurocodes: Building the future), che riprendono e aggiornano il Guidance Paper L.
Un Annesso Nazionale può anzitutto fissare i valori dei parametri lasciati alla scelta nazionale, là dove l'Eurocodice indica solo un simbolo oppure propone un valore raccomandato.
Può poi scegliere la classe o la procedura da adottare quando l'Eurocodice ne prevede più di una: gli NDP sono infatti definiti dal CEN/TC 250 proprio come valori, classi o procedure alternative rimessi alla scelta del Paese, in ragione delle possibili differenze geografiche, climatiche e di modi di vita, oltre che dei diversi livelli di protezione.
Può contenere dati specifici del territorio, come le mappe di neve e di vento. Può stabilire lo status degli annessi informativi, arrivando — precisa la guida CEN/TC 250 — a rendere un annesso informativo un requisito nazionale.
Può infine rinviare a informazioni complementari non contraddittorie (Non-Contradictory Complementary Information, NCCI), a condizione, chiarisce la documentazione JRC, che non alterino né contraddicano le disposizioni dell'Eurocodice.
Ciò che un Annesso Nazionale non può fare è modificare il testo dell'Eurocodice. La norma nazionale che recepisce una parte degli Eurocodici, si legge nella documentazione della Commissione, è costituita dal testo integrale dell'Eurocodice e dei suoi annessi come pubblicato dal CEN, senza alterazioni, eventualmente preceduto da frontespizio e prefazione nazionali e seguito dall'Annesso Nazionale. La scelta nazionale è ammessa esclusivamente là dove l'Eurocodice la apre in modo esplicito.
Ne discende un corollario poco noto, ma di rilievo pratico per il progettista: se si sostituisce una regola applicativa dell'Eurocodice con una alternativa, il progetto risultante non può essere dichiarato conforme all'Eurocodice, anche laddove ne soddisfi il principio.
È un avvertimento contenuto tanto nel Guidance Paper L quanto nella stessa EN 1990. Vale infine la pena ricordare che un Annesso Nazionale non è necessario quando una parte degli Eurocodici non contiene NDP, quando non è rilevante per lo Stato membro, oppure quando lo Stato adotta senza modifiche i valori raccomandati dal CEN.
A cosa servono le Appendici Nazionali
Le Appendici Nazionali consentono di adattare l’applicazione degli Eurocodici alle caratteristiche specifiche di ciascun Paese, tenendo conto, ad esempio, di:
- condizioni climatiche;
- pericolosità sismica;
- caratteristiche geologiche e geotecniche;
- livelli di sicurezza adottati a livello nazionale;
- metodi di calcolo selezionati tra quelli ammessi dall’Eurocodice;
- tradizioni e procedure progettuali consolidate.
Le Appendici Nazionali non modificano liberamente gli Eurocodici, ma operano esclusivamente nei punti in cui la norma europea consente una scelta nazionale.
Perché gli Eurocodici ammettono parametri nazionali
La possibilità di definire NDP risponde all’esigenza di conciliare due obiettivi:
- creare un linguaggio comune europeo per la progettazione strutturale;
- conservare la competenza degli Stati nella determinazione dei livelli di sicurezza e delle condizioni territoriali di riferimento.
Un valore di carico da neve, di pressione del vento o di pericolosità sismica, ad esempio, non può essere definito allo stesso modo per tutti i Paesi europei, perché dipende da condizioni climatiche e geografiche differenti.
Il rapporto tra Eurocodici, Appendici Nazionali e NTC 2018
In Italia, il riferimento cogente per la progettazione strutturale resta costituito dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, approvate con il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e dalla relativa Circolare applicativa del 21 gennaio 2019, n. 7.
Le Appendici Nazionali non sostituiscono le NTC, ma assumono un ruolo rilevante quando il progettista utilizza gli Eurocodici come riferimento tecnico.
Cosa prevedono le NTC 2018
Il Capitolo 1 delle NTC 2018 stabilisce che, per quanto non espressamente specificato dalle norme nazionali, è possibile riferirsi a normative di comprovata validità e ai documenti tecnici indicati nel Capitolo 12.
In particolare, gli Eurocodici, insieme alle relative Appendici Nazionali, costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono un supporto applicativo sistematico alle NTC.
Il Capitolo 12 precisa inoltre che, per quanto non diversamente specificato dalle NTC, le indicazioni contenute negli Eurocodici pubblicati dal CEN sono considerate coerenti con i principi delle norme italiane, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali.
Tali richiami sono espressamente riportati nelle premesse dello schema di decreto.
La necessità di un’applicazione coerente
Quando si utilizzano gli Eurocodici, è necessario evitare combinazioni arbitrarie tra coefficienti, formule, metodi di calcolo ed edizioni normative differenti.
La relazione di calcolo dovrebbe quindi rendere chiaramente riconoscibili:
- la parte di Eurocodice adottata;
- l’edizione UNI utilizzata;
- l’Appendice Nazionale applicata;
- i parametri nazionali assunti;
- il rapporto con le prescrizioni delle NTC;
- eventuali metodi alternativi scelti.
Questa esigenza di tracciabilità deriva dalla corretta pratica progettuale e non da una specifica prescrizione introdotta dallo schema di decreto.
Cosa prevede lo schema di decreto sulle nuove Appendici Nazionali
Lo schema è costituito da un articolo unico.
La disposizione stabilisce i parametri tecnici contenuti nelle Appendici Nazionali agli Eurocodici, riportate negli allegati che formano parte integrante del decreto.
Il testo elenca complessivamente 58 norme UNI EN, riferite alle principali famiglie degli Eurocodici.
Il perimetro: 58 Appendici, dai criteri generali alla progettazione sismica
La tabella allegata al decreto elenca 58 voci, che coprono l'intero corpus della prima generazione degli Eurocodici. Una lettura per gruppi normativi restituisce la fisionomia del provvedimento.
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Eurocodice |
Ambito |
Parti |
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EN 1990 |
Criteri generali di progettazione strutturale (Appendici A1 e A2) |
1 |
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EN 1991 |
Azioni sulle strutture: pesi propri e sovraccarichi, incendio, neve, vento, azioni termiche, azioni durante la costruzione, azioni eccezionali, traffico sui ponti, gru e macchinari, silos e serbatoi |
10 |
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EN 1992 |
Strutture di calcestruzzo: regole generali, incendio, ponti, serbatoi, attacchi |
5 |
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EN 1993 |
Strutture di acciaio: regole generali, incendio, profilati sottili, inox, lastre, gusci, collegamenti, fatica, ponti, torri, ciminiere, silos, serbatoi, palancole, apparecchi di sollevamento |
19 |
|
EN 1994 |
Strutture composte acciaio-calcestruzzo |
3 |
|
EN 1995 |
Strutture di legno |
3 |
|
EN 1996 |
Strutture di muratura |
4 |
|
EN 1997 |
Progettazione geotecnica: regole generali; indagini e prove nel sottosuolo |
2 |
|
EN 1998 |
Progettazione per la resistenza sismica: edifici, ponti, edifici esistenti, silos/serbatoi/condotte, fondazioni e aspetti geotecnici, torri e camini |
6 |
|
EN 1999 |
Strutture di alluminio |
5 |
Elaborazione INGENIO su dati della tabella allegata al decreto.
L’elenco comprende sia le regole generali per gli edifici sia numerosi ambiti specialistici:
- ponti;
- carichi da traffico;
- strutture esposte al fuoco;
- collegamenti e attacchi;
- fatica;
- torri, pali e ciminiere;
- silos e serbatoi;
- strutture a guscio;
- apparecchi di sollevamento;
- indagini geotecniche;
- fondazioni e opere di sostegno;
- valutazione e adeguamento sismico degli edifici esistenti.
Il provvedimento arriva mentre l'Europa passa alla seconda generazione
Qui sta l'elemento di maggiore interesse strategico per il progettista, e insieme il paradosso più evidente della vicenda. Le Appendici approvate riguardano la prima generazione degli Eurocodici, quella delle versioni UNI EN pubblicate fra il 2004 e il 2021. Nel frattempo il CEN/TC 250 ha completato la seconda generazione, con un calendario ormai definito: il 30 marzo 2026 come Date of Availability, con i testi definitivi resi disponibili agli enti di normazione nazionali; il 30 settembre 2027 come Date of Publication, con l'adozione a livello nazionale; il marzo 2028 come Date of Withdrawal, con il ritiro delle parti in conflitto della prima generazione.
La seconda generazione amplia il corpus fino a circa 74 parti, comprendendo il nuovo Eurocodice sul vetro strutturale e le specifiche tecniche su FRP e tensostrutture, introduce criteri per la valutazione, il riuso e l'adeguamento delle strutture esistenti, rafforza i requisiti di robustezza e riduce il numero di parametri determinati a livello nazionale, nell'ottica di una maggiore armonizzazione.
Le conseguenze pratiche sono essenzialmente due. La prima è che il decreto non anticipa la seconda generazione, ma colma un divario: ripristina la coerenza fra parametri nazionali e NTC 2018 nel periodo in cui la prima generazione resta il riferimento applicativo in Italia. La seconda è che si apre una finestra di transizione: fra il 2026 e il 2028 progettisti, software house e stazioni appaltanti dovranno gestire una coesistenza fra prima e seconda generazione, e successivamente il raccordo fra i nuovi Eurocodici, i relativi Annessi Nazionali e le NTC.
Cosa potrebbe cambiare concretamente per i progettisti
L’effettivo impatto delle nuove Appendici potrà essere valutato soltanto dopo la pubblicazione degli allegati definitivi e attraverso il confronto puntuale con le Appendici del 2012.
Non è infatti sufficiente conoscere l’elenco delle norme interessate: sarà necessario verificare quali parametri siano stati confermati, modificati o introdotti.
I principali parametri da controllare
Tra gli aspetti che sarà opportuno verificare rientrano:
- coefficienti parziali relativi alle azioni;
- coefficienti di combinazione;
- valori caratteristici dei sovraccarichi;
- parametri per neve e vento;
- metodi e approcci geotecnici;
- coefficienti per ponti e infrastrutture;
- parametri per la progettazione sismica;
- verifiche per azioni eccezionali;
- criteri per la progettazione al fuoco;
- applicazione delle appendici informative;
- eventuali informazioni complementari non contraddittorie.
Questi elementi rappresentano ambiti di possibile impatto operativo, ma non possono essere considerati modificati fino alla pubblicazione e all’analisi degli allegati definitivi.
Progetti in corso e disciplina transitoria
Uno degli aspetti da verificare nel testo definitivo sarà l’eventuale presenza di disposizioni transitorie.
In particolare, occorrerà valutare il regime applicabile a:
- progetti già affidati;
- progetti in corso di redazione;
- progetti già depositati;
- procedimenti di autorizzazione sismica avviati;
- opere pubbliche già approvate;
- varianti progettuali;
- modifiche sostanziali o non sostanziali.
Fino alla pubblicazione del decreto definitivo non è possibile affermare che i progetti in corso debbano essere aggiornati, ricalcolati o adeguati ai nuovi parametri.
Ogni valutazione dovrà essere effettuata alla luce della disciplina transitoria eventualmente prevista e del momento procedurale in cui si trova il progetto.
Quando entreranno in vigore le nuove Appendici Nazionali
Al momento, il decreto non è ancora in vigore.
Il percorso dovrà comprendere:
- adozione e sottoscrizione definitiva del decreto;
- trasmissione agli organi di controllo;
- pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- pubblicazione degli allegati;
- verifica della data di decorrenza;
- verifica di eventuali norme transitorie.
Lo schema allegato precisa espressamente che il decreto e i relativi allegati saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Fino a tale momento non è corretto presentare le nuove Appendici come già applicabili o obbligatorie.
La checklist del progettista dopo la pubblicazione
Una volta pubblicato il provvedimento definitivo, sarà opportuno procedere a una verifica strutturata.
Verificare il quadro normativo
Sarà utile controllare:
- data di entrata in vigore;
- eventuale abrogazione del decreto del 2012;
- disciplina transitoria;
- edizioni UNI EN richiamate;
- Appendice Nazionale applicabile;
- rapporto con NTC 2018 e Circolare n. 7/2019.
Verificare strumenti e procedure
Potrà inoltre essere opportuno:
- controllare gli aggiornamenti dei software;
- verificare i parametri preimpostati;
- aggiornare, ove necessario, fogli di calcolo;
- revisionare modelli di relazione;
- verificare capitolati e specifiche tecniche;
- aggiornare le procedure interne dello studio;
- documentare le scelte normative adottate.
Queste attività non sono elencate nello schema come obblighi autonomi, ma rappresentano possibili esigenze operative conseguenti all’entrata in vigore dei nuovi parametri.
Rendere tracciabili le scelte di calcolo
Nella relazione di calcolo sarà opportuno indicare con chiarezza:
- norma utilizzata;
- edizione UNI;
- Appendice Nazionale applicata;
- decreto di approvazione;
- parametri adottati;
- eventuali metodi alternativi;
- coordinamento con le NTC.
La tracciabilità delle scelte sarà particolarmente importante durante la fase di transizione tra il vecchio e il nuovo quadro.
FAQ sulle nuove Appendici Nazionali agli Eurocodici
Le nuove Appendici Nazionali sono già in vigore?
No. La Conferenza Unificata ha sancito l’intesa sullo schema di decreto, ma il provvedimento dovrà essere definitivamente adottato, sottoposto agli organi di controllo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le Appendici Nazionali sostituiscono le NTC 2018?
No. Le NTC 2018 restano il riferimento nazionale per la progettazione strutturale. Gli Eurocodici, con le relative Appendici Nazionali, costituiscono un supporto applicativo nei limiti previsti dalle stesse NTC.
Che cosa stabiliscono le Appendici Nazionali?
Stabiliscono i parametri che gli Eurocodici lasciano alla scelta dei singoli Stati, come coefficienti, classi, dati territoriali, metodi alternativi e criteri di applicazione.
Quante parti degli Eurocodici sono interessate?
Lo schema elenca 58 parti UNI EN, appartenenti alle famiglie da EN 1990 a EN 1999.
Che rapporto c'è con gli Eurocodici di seconda generazione?
Il decreto riguarda la prima generazione. La seconda generazione ha Date of Availability fissata a marzo 2026, adozione nazionale entro settembre 2027 e ritiro delle versioni in conflitto entro marzo 2028, e richiederà nuovi Annessi Nazionali oltre a un successivo raccordo con le NTC.
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