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Protezione Civile: niente risarcimento per l’architetto caduto durante la verifica post-sisma

Cassazione: non sussiste un rapporto di lavoro subordinato, né può configurarsi una responsabilità della Pubblica amministrazione in assenza di “colpa”, secondo le regole generali che disciplinano l'illecito civile

Cassazione: non sussiste un rapporto di lavoro subordinato, né può configurarsi una responsabilità della Pubblica amministrazione in assenza di “colpa”, secondo le regole generali che disciplinano l'illecito civile

Se un architetto (o un ingegnere, o un altro professionista tecnico) riporta danni dopo una caduta in occasione di un sopralluogo dopo un terremoto, la Protezione Civile non è tenuta a rimborsarlo per i danni subiti.

Assume particolare rilevanza, la sentenza della Cassazione n.27865/2017 del 23 novembre, dove si specifica che la Protezione Civile, in quanto ente pubblico, è autorizzata solo a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni riportati dai professionisti impegnati nelle attività svolte per suo conto.

Il caso
Un architetto, in occasione di un sopralluogo in una località colpita da terremoto, scivola in una stradina in forte pendenza riportando la rottura di un tendine del ginocchio.

Il professionista chiede il risarcimento dei danni alla Protezione Civile, perché si era infortunato nell'ambito di operazioni di verifica del territorio, effettuate nell'interesse della PA: veniva pertanto invocato l’art.6 della legge 225/1992 (istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione civile), che prevede che l'attività di protezione civile sia svolta anche da rappresentati di ordini e collegi professionali; e, soprattutto, l'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3253/2002, secondo cui la Protezione civile “è autorizzata a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore di liberi professionisti” che svolgono “operazioni tecnico-scientifiche” nell'ambito delle attività di protezione civile.

Per i giudici di merito, però, non essendoci alla base un rapporto di lavoro subordinato tra professionista e PA, non può configurarsi in capo alla Protezione civile alcuna posizione di garanzia. Inoltre, data la mancanza di “colpa” in capo alla stessa PA, il risarcimento è da escludere.

La decisione della Cassazione
Gli ermellini escludono qualsiasi tipo di responsabilità in capo alla PA, ricostruendo il quadro normativo applicabile all'intervento di professionisti tecnici nelle attività di protezione civile e sottolineando come la normativa invocata dall'architetto si limita solo a prevedere il coinvolgimento di tali soggetti nelle attività, “ma senza alcuna implicazione civilistica ed assunzione di responsabilitàda parte dell’amministrazione.

Letteralmente, “il ricorrente non ha indicato un titolo di responsabilità azionabile in base ad una norma specifica oltre quelle già sopra richiamate e va rilevato che tali norme, cui la predetta parte ha fatto espresso riferimento…non prevedono una responsabilità della P.A. ma si limitano ad autorizzare la stipula di polizze assicurative volte a tutelare la posizione di quanti collaborano prestando la propria attività per gestire situazioni di emergenza; trattasi, infatti, di polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore di liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi, che svolgono operazioni tecnico-scientifiche in osservanza di quanto disposto dall'art. 6,comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al concorso alle attività di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali”.

Non c’è obbligo di rimborso perché la Protezione Civile non ha assunto nei confronti dell'architetto alcuna posizione obbligatoria e non ha acquisito alcuna posizione di garanzia tale da giustificare una pretesa risarcitoria da parte del professionista. Né tantomeno, il mero incarico di effettuare le verifiche post-sisma può assimilare la posizione del professionista incaricato a quelli dei tecnici dipendenti della PA, al fine dell'applicazione delle disposizioni che regolano il pubblico impiego.