Provvedimenti edilizi firmati dal solo istruttore e non dal dirigente: l'atto va annullato
I provvedimenti in materia edilizia, compresi quelli repressivi, sanzionatori e di sanatoria, appartengono alla competenza gestionale dei dirigenti comunali: la firma di un 'semplice' istruttore non basta e in tal caso l'atto è nullo.
La competenza a emanare i provvedimenti edilizi che incidono verso l'esterno spetta alla dirigenza comunale o al responsabile del servizio formalmente investito della funzione. Il principio, fondato sull'art. 107 del TUEL, riguarda non solo titoli edilizi e condoni, ma anche sanatorie, ordini di demolizione e atti repressivi. La firma del solo istruttore, privo di una specifica attribuzione, determina un vizio di incompetenza che non può essere degradato a mera irregolarità formale e comporta l'annullamento dell’atto.
Diniego di condono: serve la firma di un dirigente comunale
La forma è sostanza, dicono. In effetti, anche in materia di abusi edilizi, bisogna sempre stare attenti ai particolari: il Tar Latina, nella sentenza 911, ci ricorda un dettaglio importantissimo nelle 'querelle' edilizie: il diniego di condono deve essere firmato da un dirigente comunale, altrimenti è nullo, così come l'atto che ordina la demolizione.
Il Tar ha quindi annullato un diniego di condono edilizio sottoscritto da un soggetto indicato soltanto come «istruttore». La pronuncia ribadisce che i provvedimenti in materia edilizia, compresi quelli repressivi, sanzionatori e di sanatoria, appartengono alla competenza gestionale dei dirigenti comunali.
Il vizio di incompetenza non può essere considerato una semplice irregolarità formale né superato sostenendo che il contenuto dell’atto sarebbe comunque corretto.
Il caso
La controversia riguardava il diniego opposto da un comune a una domanda di condono relativa a un manufatto adibito a box auto. L’Amministrazione aveva ritenuto che le opere non fossero completate al rustico e che si trattasse, in realtà, di barriere di recinzione coperte con rete frangisole.
Il ricorrente contestava, tra gli altri profili, che il provvedimento fosse stato adottato da un soggetto genericamente qualificato come «istruttore», anziché dal dirigente competente.
La competenza esclusiva della dirigenza
Il TAR richiama l’art. 51, comma 3, della legge n. 142/1990, successivamente confluito nell’art. 107 del TUEL. La norma attribuisce ai dirigenti tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e, in particolare, i provvedimenti di autorizzazione, concessione e gli altri atti il cui rilascio richieda accertamenti e valutazioni, comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie.
La disciplina risponde alla separazione tra organi politici, titolari delle funzioni di indirizzo e controllo, e dirigenza, alla quale spettano la gestione amministrativa e l’adozione dei provvedimenti concreti.
Il principio vale anche per demolizioni e sanatorie
La sentenza precisa che rientrano nella competenza dirigenziale non soltanto i titoli edilizi in senso stretto, ma anche i provvedimenti di sanatoria, condono, vigilanza e repressione degli abusi. Nello specifico, «i provvedimenti in materia edilizia, repressivi o condonistici, in quanto atti di vigilanza sul territorio e sanzionatori a carattere vincolato, rientrano tra quelli di gestione ordinaria dell’ente locale e, come tali, nella competenza del dirigente di settore” (T.A.R. Lazio, II S, 21 marzo 2024, n. 5610). Pertanto, secondo un monolitico indirizzo giurisprudenziale, l’adozione dei titoli edilizi è devoluta alla sfera di competenza della dirigenza dell’Ente locale».
Gli ordini di demolizione, pur essendo atti vincolati, costituiscono quindi provvedimenti di gestione ordinaria del territorio e devono quindi essere adottati dal dirigente o dal responsabile del servizio legittimamente investito della relativa funzione. La firma di un semplice istruttore della pratica non è sufficiente, salvo che risulti una specifica attribuzione di competenza conforme all’ordinamento dell’ente.
Non basta la dicitura «istruttore»
Nel caso concreto, l’atto era sottoscritto da un soggetto del quale non erano indicate neppure le generalità e che si qualificava esclusivamente come «l’istruttore». Non risultava, dunque, che il provvedimento fosse stato adottato da un dirigente comunale o da un responsabile munito dei necessari poteri.
L’istruttore può svolgere verifiche, acquisire documenti e predisporre la proposta di decisione, ma non può sostituirsi all’organo al quale la legge attribuisce il potere di emanare l’atto finale.
L’incompetenza non è sanabile come vizio formale
Il TAR esclude l’applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. L’incompetenza non è una mera irregolarità formale: il principio di legalità impone che il potere sia esercitato esclusivamente dall’organo individuato dalla legge.
L’attività compiuta dal soggetto incompetente deve essere equiparata a un’attività amministrativa non ancora validamente esercitata. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con assorbimento delle altre censure e con possibilità per il Comune di riesercitare il potere attraverso l’organo competente.
FAQ TECNICHE: Il diniego di condono deve essere firmato dal dirigente comunale | Ingenio
Un diniego di condono edilizio può essere firmato dal semplice istruttore della pratica?
No, salvo che l’istruttore sia stato formalmente investito della relativa competenza secondo l’ordinamento dell’ente. L’istruttore può curare l’istruttoria e predisporre la proposta, ma l’atto finale deve essere adottato dal dirigente o dal responsabile legittimato.
La competenza dirigenziale riguarda anche gli ordini di demolizione?
Sì. Anche l’ordine di demolizione, pur avendo natura vincolata, costituisce un atto di gestione amministrativa del territorio. Deve quindi essere adottato dal dirigente o dal responsabile del servizio cui sia stata attribuita legittimamente la relativa funzione.
La firma dell’istruttore determina soltanto un’irregolarità formale dell’atto?
No. Secondo il TAR, l’incompetenza dell’organo emanante incide sulla validità dell’esercizio del potere e non può essere considerata una semplice irregolarità formale. Il vizio comporta quindi l’annullamento del provvedimento.
L’art. 21-octies della legge n. 241/1990 può salvare un provvedimento edilizio firmato dall’organo incompetente?
No, quando il vizio riguarda la competenza dell’organo che ha adottato l’atto. Non è sufficiente dimostrare che il contenuto del provvedimento sarebbe stato comunque corretto: il potere deve essere esercitato dal soggetto individuato dalla legge.
Il Comune può adottare nuovamente il provvedimento dopo l’annullamento per incompetenza?
Sì. L’annullamento per incompetenza non impedisce all’Amministrazione di riesercitare il proprio potere, purché il nuovo provvedimento sia adottato dall’organo competente e nel rispetto delle regole procedimentali applicabili.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
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