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Pubblicato sul GUCE una modifica all'Allegato XIV del regolamento riguardante il REACH

REACH: aggiunte le voci nella tabella dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006

 E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea di oggi (18 aprile 2013) il REGOLAMENTO (UE) N. 348/2013 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2013 recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Nel Regolamento in particolare vengono inserite nuove voci all'ALLEGATO XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006.

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Che cos'è il REACH

Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione.
Il Regolamento prevede in particolare la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell’Unione in quantità pari o superiore ad 1 tonnellata all’anno.
Il Regolamento istituisce l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, insediata ad Helsinki per gestire e, in alcuni casi, realizzare gli aspetti tecnico-scientifici e amministrativi connessi e assicurarne la coerenza applicativa a livello comunitario.
Dal 1° giugno 2008 il Regolamento REACH è entrato nella sua fase operativa: il portale REACH IT, creato all’interno del sito dell’ ECHA, è lo strumento che consente alle imprese di trasmettere all’Agenzia i propri dossier per le procedure di pre-registrazione e registrazione.

Campo d’applicazione

Il campo d’applicazione del regolamento copre tutte le sostanze * fabbricate, importate, commercializzate o utilizzate, in quanto tali o nelle miscele.

Il regolamento esclude dal suo campo d’applicazione:

  • le sostanze radioattive (a cui si applica la direttiva 96/29/Euratom);
  • le sostanze assoggettate a controllo doganale che sono in deposito temporaneo, in zone franche o in depositi franchi in vista di una riesportazione oppure ancora in transito;
  • le sostanze intermedie * non isolate;
  • il trasporto di sostanze pericolose; 
  • i rifiuti.

Peraltro le regole relative alla registrazione, agli utilizzatori a valle, alla valutazione ed all’autorizzazione non si applicano alle sostanze utilizzate nei medicinali per uso umano o veterinario o nelle derrate alimentari o negli alimenti per animali (inclusi gli additivi), a condizione che rientrino nell’ambito d’applicazione della legislazione comunitaria sui medicinali o sugli alimenti.

Registrazione

La registrazione costituisce l’elemento fondamentale del sistema REACH. Le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata l’anno devono essere obbligatoriamente registrate in una banca dati centrale, gestita dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche. In assenza di registrazione, la sostanza non può essere fabbricata o immessa sul mercato europeo.

L’obbligo di registrazione si applica a partire dal 1° giugno 2008, ma per alcune sostanze che devono essere oggetto di una registrazione preliminare è istituito un regime transitorio, che in taluni casi può essere esteso fino al 1° giugno 2018.

Alcuni gruppi di sostanze (elencati nel regolamento) sono tuttavia esentati dall’obbligo di registrazione, come ad esempio:

  • i polimeri (i monomeri che compongono i polimeri devono però essere registrati);
  • talune sostanze per le quali il rischio è considerato trascurabile (acqua, glucosio, ecc.);
  • talune sostanze esistenti in natura e non modificate chimicamente;
  • le sostanze utilizzate nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, a talune condizioni.


La registrazione esige che l’industria (fabbricanti e importatori) fornisca informazioni relative alle proprietà, alle utilizzazioni ed alle precauzioni per l’uso delle sostanze chimiche (fascicolo tecnico). I dati richiesti sono proporzionati ai volumi di produzione e ai rischi che la sostanza presenta (ad esempio test complessi di tossicità per le sostanze di cui è fabbricato o importato un quantitativo superiore a 1 000 tonnellate). Peraltro, una domanda di registrazione concernente una sostanza di cui è importato o fabbricato un quantitativo pari o superiore a 10 tonnellate annue deve indicare dettagliatamente i rischi che la sostanza presenta, i diversi scenari d’esposizione possibili e le misure di gestione di tali rischi (relazione sulla sicurezza chimica).

Modalità semplificate di registrazione sono previste per le sostanze intermedie isolate che restano sul sito, a condizione che siano fabbricate in condizioni strettamente controllate, e per le sostanze intermedie isolate che sono trasportate ed utilizzate nel quadro di rigidi controlli in quantitativi inferiori a 1 000 tonnellate. In questi casi, sono richieste unicamente la classificazione, le misure di gestione dei rischi e le informazioni già disponibili concernenti le proprietà. Sono necessarie maggiori informazioni se il trasporto riguarda un quantitativo superiore a 1 000 tonnellate della sostanza in questione.

Inoltre, un regime speciale è applicato alla registrazione delle sostanze presenti negli articoli: tenuto conto dei milioni di articoli immessi sul mercato nell’Unione, nonché del rischio potenziale che alcuni di essi comportano per la salute umana e per l’ambiente, occorre registrare alcune sostanze integrate negli articoli. Tale registrazione è obbligatoria quando la sostanza in questione è abitualmente rilasciata durante l’utilizzazione dell’articolo ed è presente negli articoli di cui trattasi in misura superiore ad una tonnellata per produttore/importatore per anno. Per le sostanze che non sono rilasciate in condizioni d’uso normali, ma che presentano particolari rischi, che sono contenute in una concentrazione minima dello 0,1% e che sono commercializzate in misura superiore ad una tonnellata per produttore/importatore per anno, tale obbligo prende la forma di una semplice notifica, sulla base della quale l’Agenzia europea delle sostanze chimiche può chiedere una registrazione.

L’Agenzia europea delle sostanze chimiche è incaricata di gestire la banca dati, di ricevere i fascicoli di registrazione e di elaborare orientamenti tecnici per assistere i fabbricanti e gli importatori, nonché le autorità competenti, nell’applicazione delle suddette disposizioni. Nei primi 11 anni di applicazione del sistema REACH, la registrazione dovrebbe riguardare circa 30 000 sostanze già in commercio. Si prevede peraltro che l’80% circa di tutte le sostanze registrate non richiederà ulteriori interventi.

 

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