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Quaderno Tecnico ISI n.1 - Le pratiche strutturali

Il Quaderno Tecnico n°1, edito a cura della Sezione Software di Ingegneria Sismica Italiana (ISI), è dedicato alla descrizione delle differenti procedure per le PRATICHE STRUTTURALI adottate in alcune Regioni italiane, passando in rassegna le modalità ed i documenti necessari per la compilazione delle stesse e analizzando il “reale” livello di informatizzazione (o digitalizzazione) delle diverse procedure.

Presentazione
Con il termine “pratica strutturale” si intende l’insieme di Relazioni di Calcolo a carico del Progettista Strutturale della Costruzione, richieste dalle Norme Tecniche NTC 2008 e dalle Leggi e Norme in vigore, che viene depositata agli Organi del Territorio competenti (dai Geni Civili, ai Comuni, alle Autorità preposte in virtù delle singole normative regionali).
In effetti ogni Regione, ha stabilito nel tempo una propria “legge sul governo del territorio”, seguita di solito da una formalizzazione della “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, da leggi sul “Governo e riqualificazione solidale del territorio”, e da opportune “Norme per la riduzione del rischio sismico”. Si noti che la Regione ha la responsabilità per la pianificazione territoriale e urbanistica per concorrere alla riduzione e prevenzione del rischio sismico, fissa le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione. L’entrata in vigore di una Legge Regionale serve a rafforzare il concetto della prevenzione del rischio sismico eventualmente introducendo misure “premiali” per incentivare l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente alle Norme Tecniche (vedi il caso della Regione Emilia-Romagna), favorendo la realizzazione di studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica” e stabilendo i contenuti e le modalità di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica .
Ai fini della sua attuazione, una legge regionale prevede di solito una serie di atti, quali:
• l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico al fine di supportare la Regione nell’attuazione della legge stessa;
• l’istituzione di un Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico.
L’unione di aspetti quali la sismicità diffusa, i ruoli specifici delle Regioni e la complessità dei calcoli introdotta dalle NTC, ha stimolato una proliferazione di procedure e pratiche sismiche che nel tempo hanno assunto svariate forme e livelli di complessità da Regione a Regione.
In questo panorama è chiaro che il progettista che si trova ad operare nel tempo in differenti siti (e quindi in diverse Regioni) deve conoscere quali documenti produrre, secondo quale livello di dettaglio; inoltre tenuto conto del proliferare dell’uso delle tecnologie informatiche nella gestione dei documenti nel settore delle Costruzioni il progettista deve anche sapere se una determinata Regione ha introdotto un certo meccanismo telematico di gestione delle pratiche e se questa “gestione” riguarda solo il “deposito” della pratica o se esiste una qualche forma di informatizzazione dei dati
L’esperienza comune e consolidata da anni di lavoro è che il progettista debba spendere molto tempo per avere un quadro chiaro ed esaustivo della gestione delle “pratiche strutturali”.

Nel Quaderno Tecnico ISI vengono passate in rassegna le modalità ed i documenti necessari per la compilazione delle “pratiche strutturali” per alcune Regioni italiane.
Il Quaderno Tecnico ha anche l’obiettivo di capire il “reale” livello di informatizzazione (o digitalizzazione) delle diverse procedure: facendo riferimento ad un progettista che fa uso di un programma di calcolo, il Quaderno Tecnico descrive l’impatto che le diverse procedure possono avere nella fase di elaborazione e preparazione dei dati derivati dal modello di calcolo. Si è cercato anche di verificare se sussistono procedure “particolari” che si “aggiungono” in termini di richieste di dati a ciò che la norma cogente NTC2008 già richiede. Infine è stata indagato se le diverse Regioni, nelle pratiche precisano aspetti inerenti l’attività di valutazione dell’affidabilità dei risultati, tema descritto nel Capitolo 10.2 dell’NTC2008.
Il Quaderno Tecnico analizza il livello di informatizzazione del “sistema informatico” applicato alla pratica strutturale che fa riferimento ad una serie di documenti dei quali una parte viene ormai praticamente sempre prodotta tramite un programma di calcolo strutturale, con l’indubbia utilità legata alla possibilità di ridurre la gestione cartacea della documentazione (la cosiddetta la de-materializzazione) oltre che la possibilità di avere ogni pratica su di un database consente anche il migliore tracciamento di un pratica, e di conseguenza una maggiore trasparenza nella gestione. Definiamo tale informatizzazione “lato deposito”. Tuttavia un sistema “informatizzato” potrebbe (meglio dire dovrebbe) anche voler “gestire” i dati elaborati con un programma di calcolo strutturale. Il Quaderno Tecnico investiga la capacità di gestione dei dati da parte dei sistemi informatici regionali valutando le diverse tipologie di costruzioni che il sistema consente di gestire, dati geometrici relativi alla struttura, i dati sismici e i dati caratteristici di vulnerabilità degli edifici esistenti, i quali non vi è dubbio che possano essere “informatizzabili” . Ma in che modo lo sono? Ed ancora, i dati ed i risultati in questione che in una certa parte sono soggetti ad interpretazioni, come vengono gestiti? Il maggiore problema non ancora risolto risiede sul fatto che le procedure “informatizzate” hanno a che fare con dati non di univoca interpretazione. In tale contesto le Software House potrebbero creare opportuni sistemi per elaborare i dati ed i risultati come richiesto dalle Norme e tale procedura dovrebbe ovviamente essere estesa a tutte le Regioni, altrimenti il rischio è che questa procedura debba essere rifatta per ogni regione o addirittura per ogni Ente Locale di livello inferiore.
Una procedura di gestione di una pratica sismica deve consentire di ricevere informazioni “non informatizzabili” o non classificabili ma non per questo poco utili. In questo ambito risiede la richiesta eventuale di produrre una “relazione sintetica” (indispensabile per un collaudatore come unica via per comprendere il lavoro del progettista) e la richiesta di svolgere una “validazione” sia dei codici di calcolo sia dei modelli di calcolo. In merito alla validazione dei modelli è bene precisare che produrre una valutazione dell’affidabilità dei codici di calcolo, oltre che essere fuorviante data la infinita variabilità delle applicazioni, risolve solo la parte minore del problema.
Se la validazione dei codici di calcolo è a carico del produttore, la “validazione del modelli di calcolo” è totalmente a carico dell’utente. Questa attività non è certo informatizzabile, ovvero automaticamente eseguibile da una procedura informatica. Il requisito per una attività di validazione dei modelli è che i dati delle analisi siano accessibili in modo da poter effettuare le opportune rielaborazioni.