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Quali differenze tra un infortunio sul lavoro visto da INAIL e dalla magistratura penale?

Fabrizio Mario Vinardi, Ingegnere Forense esperto in sicurezza, torna sul delicato tema che ha fatto molto discutere nelle ultime settimane: l'equiparazione tra contagio da Covid-19 e infortunio sul lavoro.

Fabrizio Mario Vinardi, Ingegnere Forense esperto in sicurezza, torna sul delicato tema che ha fatto molto discutere nelle ultime settimane: l'equiparazione tra contagio da Covid-19 e infortunio sul lavoro prevista dall'art.42 del Decreto Cura Italia.

L'esperto evidenzia come il concetto di infortunio sul lavoro sia definito diversamente a seconda che sia valutato dall'INAIL o dalla magistratura.

Inoltre sottolinea l'importanza di avvalersi della consulenza di un team di professionisti in grado di implementare un adeguato protocollo che possa tutelare il datore di lavoro.

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Quando si parla di infortunio sul lavoro?

Il concetto di infortunio sul lavoro è definito in modo simile, ma non esattamente identico, a seconda che a parlare di infortunio sia INAIL oppure sia un infortunio visto in ambito Ingegneria Forense e, quindi, con il possibile intervento della magistratura, soprattutto quella penale.

L’INAIL, in estrema sintesi, è un’assicurazione sociale obbligatoria per legge, che tutela tutti i lavoratori e qualifica un determinato evento come infortunio sul lavoro solo se concorrono questi 3 elementi:

  • deve essere un evento traumatico che comporta un'inabilità al lavoro di almeno 3 giorni (e nel caso più grave il decesso); 
  • deve accadere sul luogo e in orario di lavoro o, quantomeno, deve esserci un collegamento stretto con l’attività lavorativa (ad esempio, viene considerato infortunio sul lavoro l’incidente stradale che avviene in itinere, ossia nel tragitto casa-lavoro oppure quando il lavoratore si sposta da una sede di lavoro all’altra);
  • la causa è di natura violenta.

Va precisato che, ai fini INAIL, il risarcimento è indipendente da una eventuale responsabilità (anche esclusiva) del lavoratore; ovviamente, nel caso in cui venga dimostrata una responsabilità di terzi soggetti (il datore di lavoro oppure, nel caso di un incidente stradale riconosciuto come un infortunio in itinere, potrebbe trattarsi del veicolo antagonista) l’INAIL può procedere a rivalsa ossia a citare in un giudizio civile le proprie controparti, per recuperare quanto versato al lavoratore. 

L'infortunio sul lavoro visto dall'Ingegnere Forense e dalla magistratura

L’infortunio visto, invece, dall’Ingegnere Forense e dunque da magistrati/avvocati si differenzia per 2 importanti elementi:

  • anzitutto, nel caso di infortunio sul lavoro in itinere, non si applicano le regole dell’infortunio sul lavoro, bensì – seguendo il caso dell’incidente stradale, che è quello più frequente – si tratterrà di applicare le regole processuali di un normale sinistro stradale, che tipicamente non comporta responsabilità penali o civili per il datore di lavoro;
  • non è necessario che l’inabilità al lavoratore sia di almeno 3 giorni, ma anche un singolo giorno è sufficiente. Bisogna invece sapere che, per quanto riguarda la prognosi, l’azione penale scatta d’ufficio (quindi obbligatoriamente) solo se si superano i 40 giorni o vi è il decesso, mentre negli altri casi l’azione penale deve essere azionata con una querela di parte dal lavoratore infortunato.

Per una richiesta di risarcimento danni in campo civile, invece, non vi sono particolari problemi, salvo quelli della prescrizione temporale: la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro ovvero della tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (previste dall’art. 2087 cod. civ.) ha prescrizione decennale. 

Naturalmente, il datore di lavoro avrà conseguenze di natura penale, amministrativa e civile solo se viene dimostrata la sua responsabilità: ad esempio, per la penale responsabilità non è sufficiente che un certo macchinario fosse “non a norma” dal punto di vista della sicurezza, ma occorre che la dinamica dell’infortunio sia specificatamente correlabile a questo aspetto del macchinario.

Questo è proprio il tema in cui l’Ingegnere Forense fornisce un contributo decisivo al processo, in quanto solo un esperto può ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio e poi fornire al magistrato o all’avvocato gli elementi tecnici che correlano questa dinamica all’eventuale inadeguatezza del macchinario e, più in generale, al contenuto del DVR - Documento di Valutazione dei Rischi, che compete per legge al datore di lavoro. 

Infortunio sul lavoro ed emergenza Covid-19

Venendo all’emergenza Covid-19, l’INAIL su base di una propria nota di parecchi anni fa ha equiparato il contagio virale all’infortunio e questo ha scatenato, appunto, una enorme confusione nell’opinione pubblica, spaventando i datori di lavoro che ovviamente temono la parola “infortunio” poiché legata alla propria responsabilità, quantomeno presunta, e comunque la correlano ad una procedura che comporta costi diretti (le parcelle di avvocati e di noi ing. forensi, il fermo del macchinario coinvolto, ecc.) e indiretti (il proprio tempo, le conseguenze sul clima aziendale, ecc.).

L’INAIL, anche a seguito di un articolo pubblicato su Ingenio, ha chiarito come infortunio (nell’accezione intesa da INAIL) non comporti automaticamente la responsabilità del datore di lavoro, fermo restando che dovrà essere provato che l’eventuale contagio sia correlato all’ambiente di lavoro.

Le misure anti-contagio e il DVR

Oggi le aziende devono quindi predisporre tutte le contromisure note a livello di anti-contagio sia sul piano dell'informazione (quindi non solo quelle che ormai conosciamo tutti, ad esempio lavarsi spesso le mani oppure rimanere a casa in presenza di sintomi influenzali o temperatura corporea oltre 37,5 °C, ma anche avvisare immediatamente il datore di lavoro in caso di insorgenza di questi sintomi), sia sul piano organizzativo (quindi, nel limite del possibile, predisporre turni di lavoro che evitino la presenza di un numero di persone superiore all’effettivo necessario, favorire lo smart working, adeguare il posto di lavoro per favorire la distanza interpersonale, prevedere una efficace procedura per l’accesso in azienda sia per gli interni sia per clienti/fornitori, ecc.) sia ovviamente sul piano operativo, che possiamo suddividere in misure di protezione collettiva (ad esempio pulizia giornaliera e sanificazione periodica dell’ambiente lavorativo, barriere trasparenti per le postazioni ad elevato contatto col pubblico, ecc.) e individuale (guanti, mascherine, ma anche camici e quant’altro necessario in base alla specifica tipologia di lavoro), senza dimenticare che il datore di lavoro deve esercitare un opportuno controllo affinché le proprie disposizioni vengano rispettate e a mano a mano che aumentano le cognizioni scientifiche del fenomeno (oggi sicuramente incomplete), adeguare gli accorgimenti. 

E naturalmente, tenere ampia traccia documentale di ogni azione.

A questo proposito si sono create 2 scuole di pensiero: coloro che ritengono che il DVR debba essere aggiornato solo laddove la valutazione del datore di lavoro porti a ritenere che ci sia un incremento del rischio (che in questo caso è un rischio biologico) e coloro che ritengono necessario aggiornare in ogni caso il DVR, circostanza che peraltro aiuta a tener traccia delle azioni anti-contagio implementate.

Dato per scontato che chi opera in strutture sanitarie e socio-sanitarie è esposto a un incremento del rischio rispetto al rischio cui ciascuno di noi è già normalmente esposto (e quindi è necessario aggiornare il DVR), è altrettanto vero che in alcune regioni d’Italia il rischio ad oggi di contrarre il virus è decisamente basso (Sardegna e Calabria, ad esempio) rispetto alla media italiana, mentre è mediamente più alto nelle regioni del nord, pur essendo ormai classificato come rischio moderato (mentre era in molti casi altissimo solo qualche settimana fa). 

Questo porta a dire che, prima ancora che al TU Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 smi, occorre rifarsi all’art. 2087 cod. civ. che, pur risalendo agli anni ’40, già prevedeva che:

 “L'imprenditore è tenuto ad adottare … le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Infortunio e Covid-19: il consiglio ai datori di lavoro

Quindi, escludendo le strutture del settore medico-sanitario che seguono regole specifiche, il miglior consiglio che oggi posso dare al datore di lavoro è quello di analizzare la propria peculiare realtà con il supporto e la consulenza di un team di professionisti che spazia dal medico competente al RSPP (senza dimenticare di consultare il RLS), oltre che Professionisti esterni di comprovata esperienza, in grado di implementare un idoneo protocollo che possa adeguatamente tutelare il datore di lavoro da ogni possibile responsabilità, penale e civile.

Naturalmente, senza dimenticare che raccogliere e documentare in un'appendice del DVR le azioni anti-contagio intraprese non è un’azione “statica”, ma occorre avere un approccio “dinamico” con grande attenzione sia agli eventuali nuovi elementi conoscitivi che la scienza saprà scoprire sulle modalità di contagio, sia sulle manovre che le istituzioni, tanto governative quanto territoriali, vorranno portare in materia.

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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).

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