Antincendio | Facciate Edifici
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Quali sono i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili

A seguito dell’incendio alla Torre del Moro a Milano si vuole riproporre il contenuto della guida tecnica sui Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici in particolare per quanto riguarda il requisito di Reazione al Fuoco.

L’elemento architettonico della facciata ha acquistato infatti, sempre maggior spazio nella progettazione e realizzazione degli edifici sia per il l’aspetto estetico che funzionale.

Con l’introduzione del SuperBonus110%, inoltre, è aumentato il ricorso alle soluzioni tecniche di rivestimento capotto in facciata. Tali interventi possono coinvolgere realtà condominiali che per tipologia rientrano nelle attività soggette al controllo da parte dei Vigili Del Fuoco e devono quindi rispettare le prescrizioni antincendio per le facciate.

Vengono quindi affrontati il quadro normativo, le responsabilità di impresa e progettista e la documentazione che la direzione lavori deve richiedere. Infine vengono toccati alcuni temi di interesse quali l’utilizzo della Fire Safety Engineering in riferimento all’incendio in facciata e la responsabilità del progettista che assevera edifici civili già esistenti.

 

Il tema della reazione al fuoco secondo la Linea Guida in attesa della nuova RTV

Quadro normativo

Innanzi tutto occorre focalizzare il quadro normativo nazionale. Ad oggi sono disponibili i seguenti documenti:

  • Circolari DCPST n. 5643 del 31 marzo 2010
  • e DCPST n. 5043 del 15 aprile 2013 recanti guida tecnica su “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”.

Si sottolinea come sia di imminente uscita, la regola tecnica verticale sulle chiusure d’ambito nella quale verranno inseriti molti contenuti dei documenti sopra citati oltre alle integrazioni del caso. 

Un ulteriore prescrizione è contenuta nel Codice di Prevenzione Incendi al Paragrafo S.1.7 Comma 2 dove viene richiesta un’attenzione particolare al tema dei rivestimenti.

 

 i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili

Figura 1 “Estratto Paragrafo S.1.7 comma 2”


Si ricorda inoltre come il tema dell’incendio delle facciate sia un argomento ancora in evoluzione e oggetto di discussione tra gli esperti europei, che riconosciuti i rischi di questi incendi, continuano a studiarne le strategie di difesa.

 

Quali materiali si possono utilizzare rispettando i requisiti di prevenzione incendi?

I materiali che si possono utilizzare per la costruzione e installazione delle facciate sono molteplici e si possono individuare nei comuni materiali da costruzione. Acciaio, alluminio, vetro, PVC, EPS, XPS, Lana di roccia, lana di legno, lana di vetro, sughero, ecc.

Si precisa immediatamente che tutti i materiali possono essere utilizzati, non esistono materiali che possono e devono essere esclusi a propri. Per quanto riguarda gli isolanti, molta importanza è ricoperta dal concetto di “kit” finale che garantisce i requisiti antincendio richiesti.

Per fare un rapido esempio, un cappotto in EPS adeguatamente rivestito, testato in laboratori riconosciuti con certificazione di reazione al fuoco e installato a regola d’arte garantisce i requisiti richiesti dalla linea guida e dalla futura RTV, cioè la classificazioni di reazione al fuoco B-s3-d0, impedendo la propagazione delle fiamme. 

Può risultare importante anche valutare attentamente materiali che in prima analisi possono essere considerati “sicuri”. La struttura di sostegno della facciata, per esempio, in genere costituita da materiali incombustibili deve essere comunque in grado garantire il non distacco e la conseguente non caduta di materiali sulle vie di esodo e sulle zone dove si stanno svolgendo operazioni di soccorso introducendo tematiche di resistenza al fuoco.

 

Obiettivi della linea guida

La linea guida ha come obiettivi:

a. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;

b. limitare la probabilità di incendio di una facciata e la sua successiva propagazione, a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);

c. evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento in sicurezza delle squadre di soccorso.

 

Reazione al fuoco

Nel DM 18 Ottobre 2019, la strategia per la reazione al fuoco è affrontata al capitolo S.1. Si tratta di una strategia fondamentale per ridurre il rischio di incendio e limitare la propagazione dello stesso.

Per completezza si riporta l’estratto del DM 18 Ottobre 2019, riguardante la definizione di reazione al fuoco riportata al Capitolo G.1.13:

Reazione al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza in condizioni di incendio ed in particolare nella fase di prima propagazione dell’incendio (pre-flashover). Essa esprime il comportamento di un materiale che, con la sua decomposizione, partecipa al fuoco al quale è stato sottoposto in specifiche condizioni.” In particolare al paragrafo S.1.7 viene esplicitamente trattato il tema della reazione al fuoco delle facciate, si riporta testualmente: “Sulle facciate devono essere utilizzati materiali di rivestimento che limitino il ri¬schio di incendio delle facciate stesse nonché la sua propagazione, a causa di un eventuale fuoco avente origine esterna o origine interna, per effetto di fiamme e fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità e interstizi.” Segue successivamente Nota che cita testualmente: “Utile riferimento è costituito dalle circolari DCPST n. 5643 del 31 marzo 2010 e DCPST n. 5043 del 15 aprile 2013 recanti guida tecnica su “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili””.

Si sottolinea come la reazione al fuoco di un materiale debba essere certificata attraverso prove di laboratorio effettuate presso enti accreditati. 

 

Requisiti di reazione al fuoco delle facciate

Nel Capitolo 4 della linea guida “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” sono riportati i requisiti di reazioni il fuoco.

In particolare viene richiesta una reazione al fuoco per i rivestimenti in facciate pari a: 

CLASSE B-s3-d0, in accordo decisione della Commissione Europea 2000/147/CE del 8 febbraio 2000.


Nella linea guida sono anche riportate altre importanti informazioni che si riassumono in breve:

  • La predetta classe di reazione al fuoco, nel caso in cui la funzione isolante della facciata sia garantita da un insieme di componenti unitamente commercializzati come KIT, deve essere riferita al KIT nelle sue condizioni finali di esercizio e alle eventuali medesime condizione di test sperimentale in laboratorio.

  • I prodotti isolanti, con esclusione di quelli posti a ridosso dei vani finestra e porta-finestra per una fascia di larghezza 0,60 m e di quelli posti alla base della facciata fino a 3 m fuori terra, possono non rispettare i requisiti di reazione al fuoco richiesti purché siano installati protetti, anche all'interno di intercapedini o cavità, secondo le indicazioni seguenti: 

a) Prodotto isolante C-s3-d2 se protetto con materiali almeno di classe A2;

b) Prodotto isolante di classe non inferiore ad E se protetto con materiali almeno di classe A1 aventi uno spessore non inferiore a 15 mm;

c) Soluzioni protettive ulteriori, possono essere adottate purché supportate da specifiche prove di reazione al fuoco su combinazione di prodotti (supporti, isolanti, protettivi) rappresentativi della situazione in pratica che garantiscano una classe di reazione al fuoco non inferiore ad 1 ovvero a B-s3-d0.

  • Le guarnizioni, i sigillanti e i materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie maggiore del 10% dell'intera superficie della facciata, dovranno garantire gli stessi requisiti di reazione al fuoco indicati per gli isolanti.
  • Tutti gli altri componenti della facciata, qualora occupino complessivamente una superfice maggiore del 40 % dell’intera superficie della facciata, dovranno garantire gli stessi requisiti di reazione al fuoco indicati per gli isolanti.

  • Qualora elementi metallici (staffe, perni, viti,ecc,) o impianti, suscettibili in condizioni di esercizio di raggiungere temperature superiori a 150°C, attraversano prodotti isolanti che non rispettano i requisiti di reazione al fuoco richiesti, è necessario separare tali elementi dal contatto diretto con il prodotto isolante.

In Figura 1 è riportata la foto di un test di reazione al fuoco richiesto per raggiungere la classificazione di reazione al fuoco richiesta.
 

reazione al fuoco del rivestimento a cappotto

Figura 2 “Esempio di test di reazione al fuoco”

 

L’importante concetto di KIT 

Per quanto riguarda la reazione al fuoco, è utile ancora una volta sottolineare un concetto molto importante per i prodotti da costruzione che è il concetto di KIT. In Figura 3 è riportato l’estratto della Linea Guida dei VVF. 

Per quanto riguarda il cappotto il KIT è rappresentato da tutti i componenti e i materiali del ciclo di posa, dalla lastra alla finitura finale. Si sottolinea come, nei certificati dei produttori che hanno effettuato i testi di reazione al fuoco necessari, tutto il KIT sia testato e inserito nel report della prova e nel certificato stesso.

Per questo motivo è strettamente necessario, che per non far decadere la certificazione, siano utilizzati tutti i materiali e il ciclo di posa indicati nel KIT certificato.


L’importante concetto di KIT Figura 3 “Estratto della Linea Guida dei VVF: il concetto di KIT”

 

Responsabilità della direzione lavori, del progettista antincendio e dell’impresa

In base alla definizione di KIT e dell’obbligo di corrispondenza in opera con quanto indicato nel certificato di reazione al fuoco, è evidente che la posa in opera ricopre un ruolo importante e che comporta l’assunzione di responsabilità da parte del posatore.

A titolo esemplificativo, in Figura 4, viene riportato l’estratto di un certificato di reazione al fuoco di un  cappotto ECAP, riguardo un ciclo di finitura. Per garantire la certificazione dovranno essere utilizzati tutti i prodotti indicati nella colonna “Product”. Oltre a posare in opera i materiali indicati nel certificato, occorre seguire scrupolosamente quanto indicato nel manuale di posa dell’azienda, che di fatto, sono le istruzioni per garantire il risultato ottenuto nel test di reazione al fuoco. Si sottolinea che quanto appena esposto fa riferimento a QUALSIASI tipologia di pannello isolante.


Esempio di un certificato di reazione al fuoco di un cappottoFigura 4 “Esempio di un certificato di reazione al fuoco di un cappotto”

 

Responsabilità dell’impresa

L’impresa è tenuta a posare in opera esclusivamente i materiali indicati nel certificato, occorre infatti seguire scrupolosamente quanto indicato nel manuale di posa dell’azienda, che di fatto, sono le istruzioni per garantire il risultato ottenuto nel test di reazione al fuoco. Questo per tutte le tipologie di materiale isolante che devono possedere caratteristiche di reazione al fuoco. 

Inoltre, trattandosi di materiali testati in laboratorio che devono garantire delle prestazioni, non è ovviamente consentita la sostituzione con materiali “equivalenti”. Al termine dei lavori è tenuta a rilasciare il certificato di corretta posa in cui specifica i materiali utilizzati e si assume la responsabilità di corrispondenza di quanto posato.

 

Responsabilità del progettista antincendio

Il progettista antincendio ha la responsabilità di scegliere e verificare materiali e soluzioni adeguate, rispondenti ai requisiti di prevenzione incendi richiesti. In fase di certificazioni finale è tenuto a compilare la relativa DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI (DICH.PROD) e allegarlo alla SCIA Antincendio.

ATTENZIONE!!!

Occorre fare particolarmente attenzione ai limiti di applicabilità dei certificati di reazione al fuoco presentati dal fornitore e alle CONDIZIONI FINALI di installazione che possono compromettere la certificazione.

Responsabilità della direzione lavori

La direzione lavori, oltre alle responsabilità afferenti al ruolo, deve controllare le certificazioni del sistema cappotto scelto o proposto e la corretta esecuzione delle opere. I certificati di reazione al fuoco del cappotto devono essere emessi da laboratori accreditati e presentati dai fornitori; devono comprendere tutti i componenti che saranno successivamente posti in opera (pannello isolante, rete, ciclo di finitura, ecc..).

Si sottolinea ancora una volta l’importanza del rispetto di tutto il ciclo di lavorazione che deve essere fatto rispettare nei modi e nelle componenti del sistema KIT. La direzione lavori, inoltre, ha il dovere di verificare che le modalità di posa in opera rispettino quanto indicato nei manuali di posa e nei certificati di reazioni al fuoco.

Esistono sul mercato pannelli termoisolanti prefiniti in EPS o altri materiali che scaricano di responsabilità il posatore e forniscono maggiori garanzie al progettista e alla direzione lavori. Questi tipologia di pannelli infatti esce dallo stabilimento con applicato già il primo strato di rasatura e la rete. In questo modo sono scongiurati gli errori di posa del primo strato di rasatura che dal punto di vista della reazione al fuoco è sicuramente fondamentale. In Figura 5 viene riportato un esempio di come si presenta un pannello di questo tipo. 

 

 Esempio di un pannello prefinito

Figura 5 “Esempio di un pannello prefinito”

 

Fire Safety Engineering nell’incendio di facciate?

La Fire Safety Engineering è sicuramente un approccio multidisciplinare e dalle infinite potenzialità. Tuttavia vi sono situazioni dove il suo utilizzo può risultare inutile. Lo studio dell’incendio di una facciata può essere uno di questi casi. Un utilizzo della Fire Safety Engineering in questa circostanza infatti, tramite ad esempio l’utilizzo di modelli CFD, non potrà che confermare valori di temperatura tali da consentire la propagazione delle fiamme. Un incendio in appartamento infatti, verosimilmente svilupperà un campo di temperatura tale da rompere le finestre e consentire uno sviluppo di fiamma all’esterno dell’appartamento stesso.

In questa condizioni quindi, l’unica via efficacie per impedire la propagazione è l’installazione di materiali adeguati che scongiurino la propagazione delle fiamme, senza ricorso alla Fire Safety Engineering. 

 

Il problema dell’esistente e delle SCIA su edifici esistenti, responsabilità del progettista?

Un tema da non sottovalutare è la condizione degli edifici esistenti. Se dopo l’uscita della linea guida si può nutrire la speranza che le prescrizioni della stessa siano state seguite, certo non si può dire di quanto costruito prima. Proprio in questo periodo scadono i termini della proroga per la messa a norma degli edifici civili soggetti a prevenzione incendi. In tal senso che responsabilità ha il progettista antincendio che assevera l’attività?

La presenza di materiali di isolamento o rivestimento in classe di reazione al fuoco non adeguata non è certamente accettabile. È di fatti richiesta una attenta valutazione del rischio antincendio che non può esimersi da considerare la reazione al fuoco delle facciate, siano esse un semplice rivestimento isolante come i cappotti, piuttosto che un sistema a facciata più complesso. 

 

Reazione al fuoco o resistenza al fuoco delle facciate?

La domanda è volutamente provocatoria. La linea guida contiene prescrizioni riguardo alla reazione al fuoco e alla resistenza al fuoco.

Quando si fa riferimento alla resistenza al fuoco l’obiettivo è la compartimentazione orizzontale e verticale dei piani con indicate le relative prescrizioni antincendio. Quando invece si fa riferimento alla reazione al fuoco l’obiettivo è la definizione della combustibilità dei materiali. 

Soffermandoci sulla reazione al fuoco, per dimostrarla si deve ricorrere a test sperimentali in laboratorio che a loro volta devono seguire in maniera stringente delle metodologie di prova. 

Risulta subito evidente come la variabilità delle soluzioni progettuali e delle casistiche di scenario di un installazione in facciata, rendano difficoltoso determinare un test al fuoco che rispecchi il reale scenario di incendio a cui sarà sottoposto il materiale o il prodotto. Un test di reazione al fuoco infatti può non essere sufficiente a dimostrare l’efficacia del prodotto o del materiale, in alcuni casi infatti, il manufatto sottoposto ad alte temperature può deformare ed esporre il materiale isolante combustibile all’interno. In sostanza per alcune installazioni e situazioni i test di reazione al fuoco potrebbero non bastare, essendo comprese nello scenario di incendio anche tematiche di resistenza al fuoco. A tal proposito si rimandano comunque ad approfondenti e studi successivi per ulteriori conclusioni.

 

Conclusioni

Nel presente articolo è stato affrontato il tema della reazione al fuoco delle facciate. Il tema è attuale ed è importante sensibilizzare il mercato, alla luce anche del recente incendio alla Torre del Moro a Milano. I requisiti appena affrontati sono obbligatori in tutte quelle attività che sono soggette a prevenzione incendi. Il fatto che l’isolamento termico sia maggiormente richiesto in attività quali condomini, scuole, ospedali, uffici, teatri, cinema…ecc. rende il rispetto di tali Linee Guida fondamentale. Dal punto di vista della prevenzione incendi, infatti, sono attività che occorre progettare con particolare attenzione in quanto al loro interno sono spesso presenti affollamenti elevati.

I requisiti richiesti hanno come conseguenza l’obbligo per il progettista antincendio e la direzione lavori di prescrivere e controllare che i materiali scelti siano adeguati e obbligano contestualmente l’impresa ad assumersi la responsabilità dell’opera che sta eseguendo. Attenzione anche agli edifici esistenti nei quali si procedere ad asseverazioni antincendio dove è probabili siano installati materiali non adeguati.


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Si ringrazia la Safety Fire per la gentile collaborazione

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