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Radon negli edifici pubblici: CAM Edilizia e D.Lgs. 101/2020 a confronto, come cambiano gli obblighi progettuali

I CAM Edilizia 2025 introducono requisiti sul radon più stringenti rispetto al D.Lgs. 101/2020, spostando la prevenzione dalla fase di esercizio alla progettazione. Questo cambio di impostazione richiede ai progettisti un approccio integrato e consapevole nella definizione delle strategie e delle soluzioni tecniche di prevenzione e mitigazione del rischio radon negli edifici pubblici.

L’articolo analizza il rapporto tra CAM Edilizia 2025 e D.Lgs. 101/2020 sul tema della prevenzione del rischio radon negli edifici pubblici, mettendo in evidenza convergenze, disallineamenti e implicazioni progettuali.

L’aggiornamento del criterio radon nei nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’Edilizia (edizione 2025), in vigore dal 2 febbraio 2026, ha reso il quadro regolatorio italiano più avanzato, ma al tempo stesso più complesso.

Da un lato il D.Lgs. 101/2020 definisce le soglie di riferimento e gli obblighi minimi di legge per la protezione da radon in abitazioni e luoghi di lavoro, con una logica centrata sulla gestione in esercizio e sulle aree prioritarie.

Dall’altro, i CAM Edilizia spostano l’attenzione a monte, nella fase di progettazione e di gara, introducendo requisiti prestazionali spesso più stringenti del minimo normativo e, soprattutto, validi in modo generalizzato sul territorio nazionale.

Il contributo si rivolge a progettisti, RUP e stazioni appaltanti, chiarendo differenze, criticità e ricadute operative nella prevenzione del rischio radon negli edifici pubblici.


  

CAM Edilizia e D.Lgs. 101/2020: riferimenti legislativi obbligatori a confronto

D.Lgs. 101/2020 e CAM Edilizia costituiscono un sistema a “due velocità” che, se non compreso e governato con attenzione, può tradursi in sovrapposizioni, incertezze interpretative, aumento dei costi e difficoltà nella gestione dei contratti pubblici.

Per progettisti, stazioni appaltanti, RUP e datori di lavoro, diventa quindi essenziale capire dove CAM Edilizia e D.Lgs. 101/2020 sono allineati, dove invece si creano disallineamenti e come utilizzare in modo integrato i due riferimenti, trasformando la complessità normativa in una leva per migliorare realmente la qualità e la sicurezza degli edifici.

 

Due approcci diversi alla prevenzione del radon

La prima grande criticità riguarda la diversa logica di applicazione dei due strumenti.

Il D.Lgs. 101/2020 organizza gli obblighi attorno alla fase di esercizio dell’edificio e alla gestione del rischio nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni situate in aree prioritarie. Il baricentro è sulle misure in opera, sulle valutazioni di dose ai lavoratori, sulle campagne di monitoraggio nelle zone individuate a maggior rischio (Aree Prioritarie), oltre che sui piani di mitigazione quando vengono superati i livelli di riferimento.

Il CAM, al contrario, introduce un obbligo strutturale già in fase di progetto: la strategia anti-radon diventa un requisito progettuale cogente per una gamma molto ampia di interventi pubblici, anche quando l’edificio non si trova in area prioritaria e, in termini strettamente giuridici, il D.Lgs. non richiederebbe interventi specifici. In pratica il progettista, per rispettare il CAM, si trova a dover andare oltre il minimo di legge, introducendo misure di prevenzione e prevedendo misurazioni finali anche in quegli scenari che il D.Lgs. 101/2020 considera meno critici. Questo scarto crea un livello di adempimento ulteriore che, se non pianificato, può incidere in modo significativo su tempi, costi e responsabilità di progetto.

 

Tabella 1 – Campo di applicazione e obblighi. Convergenze e differenze tra CAM Edilizia 2025 e D.Lgs. 101/2020. (© Clara Peretti)

 

Valori di riferimento: perché i 200 Bq/m³ cambiano la progettazione

Una seconda area di attenzione riguarda i valori di riferimento e l’armonizzazione solo parziale tra CAM e D.Lgs. 101/2020.

Il CAM assume come valore di riferimento unico 200 Bq/m³ per tutti i locali abitativi o di lavoro degli edifici oggetto di intervento, in linea con quanto previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. per le nuove abitazioni. Il decreto legislativo, tuttavia, opera una distinzione importante: 200 Bq/m³ per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024 e 300 Bq/m³ come livello di riferimento per le abitazioni esistenti e per i luoghi di lavoro. Di conseguenza, per gli edifici non residenziali, il CAM finisce per introdurre un limite operativo più severo (200 Bq/m³) rispetto al riferimento legale nazionale (300 Bq/m³) per i luoghi di lavoro.

 

Il ruolo (marginale) delle aree prioritarie nei CAM Edilizia

Un ulteriore elemento di confronto riguarda il rapporto tra Aree Prioritarie e applicazione generalizzata.

Nel D.Lgs. 101/2020 l’individuazione delle aree prioritarie, affidata alle Regioni e alle Province autonome, è il perno attorno a cui ruotano diversi obblighi: misure nei luoghi di lavoro situati ai piani terra e seminterrati, programmi di misura nelle abitazioni, priorità di intervento e allocazione delle risorse.

Il CAM adotta invece un approccio diametralmente opposto: il criterio radon si applica a prescindere dalla zona in cui ricade l’edificio. Questo universalismo ha il pregio di non trascurare potenziali rischi “non ancora mappati”. Manca, nel testo CAM, una connessione esplicita tra le strategie progettuali da adottare e la classificazione regionale dell’area come prioritaria o non prioritaria.

 

Tabella 2 – Livelli di riferimento e Aree Prioritarie. Convergenze e differenze tra CAM Edilizia 2025 e D.Lgs. 101/2020. (© Clara Peretti)

 

Ruoli e responsabilità rispetto gli obblighi normativi

Un altro aspetto fondamentale riguarda il coordinamento tra ruoli e procedure richieste dai CAM e quelle previste dal D.Lgs. 101/2020.

Nel sistema dei CAM, è il progettista che deve concepire le misure anti-radon, esplicitarle nella Relazione CAM e prevedere le misurazioni finali tramite servizi di dosimetria, così da consentire il collaudo ambientale e la chiusura del criterio.

Il D.Lgs. 101/2020, invece, distribuisce ruoli e responsabilità su più attori: Regioni e Province autonome per la definizione delle aree prioritarie e l’organizzazione delle campagne di misura; datori di lavoro ed esercenti per le misurazioni nei luoghi di lavoro, l’elaborazione di piani di mitigazione, la valutazione della dose, le comunicazioni a Ministeri, INL, ARPA, ASL; esperti di risanamento radon per la progettazione degli interventi correttivi; servizi di dosimetria per le misure, le relazioni tecniche e l’invio dei dati alla banca dati nazionale.

 

Duplice filiera di responsabilità: quali ricadute?

Negli edifici pubblici soggetti a CAM che sono anche luoghi di lavoro, questa duplice filiera di responsabilità rischia di produrre sovrapposizioni: la misura “CAM a fine lavori” si affianca alle misurazioni obbligatorie previste dall’articolo 17 del D.Lgs. 101/2020 nei tempi indicati dalla norma. Non è chiarito se la misurazione effettuata per chiudere il CAM possa validamente sostituire o anticipare quella obbligatoria per il datore di lavoro, né come coordinare le relazioni tecniche CAM con i documenti previsti dal D.Lgs. 101/2020, come il Documento di Valutazione dei Rischi o le comunicazioni alle autorità e alle banche dati. Senza linee guida operative, il rischio è di duplicare attività e costi, o al contrario di tralasciare passaggi essenziali facendo affidamento su misure non formalmente riconosciute ai fini della normativa sulla radioprotezione.

 

Tabella 3 – Strategie tecniche di prevenzione/mitigazione e fasi progettuali. Convergenze e differenze tra CAM Edilizia 2025 e D.Lgs. 101/2020. (© Clara Peretti)

 

Il nodo dell’aggiornamento normativo: CAM, PNAR e norme tecniche a velocità diverse

Il Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR) e le norme tecniche, nonché il problema del loro aggiornamento nel tempo integrano ulteriormente il quadro.

I CAM rimandano espressamente al PNAR2023–2032 , approvato con DPCM 11 gennaio 2024, per quanto riguarda strategie, metodi, monitoraggio in corso d’opera e misure finali, oltre che alla norma UNI ISO 11665-8:2020 (Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: radon-222 - Parte 8: Metodologie per le indagini iniziali e supplementari negli edifici) sui metodi di misura.

Il D.Lgs. 101/2020 prevede che il PNAR sia aggiornato almeno ogni dieci anni, e anche le norme tecniche possono evolvere in tempi più rapidi.

Se il testo dei CAM non è costruito con un rinvio “dinamico” alle versioni più aggiornate, c’è il rischio che, nel giro di pochi anni, le indicazioni contenute risultino superate rispetto al quadro tecnico-scientifico.

   

Misurazioni, responsabilità e criticità operative: analisi del criterio CAM Edilizia

Un nodo particolarmente delicato è infine quello della gestione degli esiti delle misurazioni previste dai CAM.

Il criterio richiede di misurare la concentrazione media annua di radon a fine lavori, ma non entra nel merito di cosa accade in funzione dei valori riscontrati. Non viene chiarito, ad esempio, come comportarsi se la misura supera i 200 Bq/m³ ma resta al di sotto dei 300 Bq/m³, né quale sia la procedura da seguire se si superano i 300 Bq/m³.

Non è specificato se, in caso di superamento della soglia CAM, debba scattare automaticamente l’iter previsto dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 101/2020, che comprende misure correttive, valutazione della dose ai lavoratori e comunicazioni formali alle autorità competenti. Soprattutto, manca un collegamento esplicito tra il superamento del valore-obiettivo di 200 Bq/m³ e la gestione contrattuale dell’appalto: non è detto se tale superamento costituisca un inadempimento rispetto al progetto, se debba attivare varianti in corso d’opera, penali, o se basti dimostrare che sono state adottate le migliori tecniche disponibili.

Resta anche in sospeso il rapporto tra soglia “giuridica” di azione per i luoghi di lavoro, fissata a 300 Bq/m³, e obiettivo di progetto CAM di 200 Bq/m³: il progettista deve considerare vincolante il valore più restrittivo, con obbligo di intervento fino al suo raggiungimento, oppure può configurarlo come obiettivo di ottimizzazione, fermo restando che il superamento dei 300 Bq/m³ impone comunque azioni correttive per legge?

[...] CONTINUA LA LETTURA NEL PDF IN ALLEGATO

L'articolo prosegue con una comparazione diretta tra i due disposti normativi, evidenziando convergenze e differenze sia nelle modalità di misurazione e verifica del radon, sia nelle responsabilità attribuite alle diverse figure coinvolte.

Prevenzione rischio Radon: fondamentale adottare un approccio integrato
La comparazione tra CAM Edilizia e D.Lgs. 101/2020 diventa uno strumento operativo solo se applicata in modo integrato lungo tutte le fasi del progetto. Assumere 200 Bq/m³ come obiettivo progettuale, integrare PNAR e UNI ISO 11665-8 nelle scelte tecniche e pianificare correttamente le misurazioni consente di allineare prevenzione, conformità normativa e gestione dell’esercizio, trasformando la complessità regolatoria in un percorso chiaro e coerente di mitigazione del rischio radon negli edifici pubblici.


 

Criterio Radon nei CAM Edilizia 2025: domande frequenti

Che cos’è il criterio radon nei CAM Edilizia 2025?
È un requisito progettuale obbligatorio che impone di prevedere strategie e tecniche per prevenire e ridurre la concentrazione di radon indoor negli edifici pubblici oggetto di intervento. Si applica già in fase di progetto, indipendentemente dalla localizzazione in area prioritaria.

In quali interventi edilizi si applica il criterio CAM sul radon?
Il criterio riguarda nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e urbanistiche, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo nell’ambito degli appalti pubblici. Si estende anche alla manutenzione straordinaria se coinvolge locali a contatto con il terreno.

Quali livelli di riferimento devono essere considerati in progetto?
I CAM Edilizia assumono come obiettivo progettuale il valore di 200 Bq/m³ per tutti gli edifici pubblici. Il D.Lgs. 101/2020 distingue invece tra 200 Bq/m³ per nuove abitazioni (dal 1.1.2025) e 300 Bq/m³ per edifici esistenti e luoghi di lavoro, creando un disallineamento operativo.

In cosa differisce l’approccio dei CAM rispetto al D.Lgs. 101/2020?
I CAM adottano un approccio preventivo e progettuale, imponendo strategie ex ante. Il D.Lgs. 101/2020 è invece centrato sulla gestione in esercizio, sulle misurazioni e sulle azioni correttive, soprattutto nei luoghi di lavoro e nelle aree prioritarie.

Quali strategie tecniche possono essere adottate contro il radon?
Le strategie includono membrane anti-radon, sistemi di ventilazione e soluzioni che modificano la pressione tra interno ed esterno. Le scelte devono essere coerenti con il PNAR 2023–2032 e con la UNI ISO 11665-8, in funzione della configurazione progettuale.

Come vanno gestite le misurazioni di radon a fine lavori?
I CAM richiedono la misurazione della concentrazione media annua di radon tramite servizi di dosimetria riconosciuti. Tuttavia, non chiariscono come coordinare tali misure con gli obblighi del D.Lgs. 101/2020 per i luoghi di lavoro, generando possibili sovrapposizioni.

Quali criticità deve considerare il progettista?
Tra le principali criticità vi sono il rapporto tra livelli di riferimento dei CAM e livelli di riferimento di legge, la gestione degli esiti delle misurazioni e le responsabilità contrattuali in caso di superamento dei valori obiettivo. È necessario impostare fin dall’inizio un approccio integrato e documentato.

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