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RC PROFESSIONALE in convenzione di INARCASSA: il commento di una professionista

Un'analisi di un ingegnere e intermediario assicurativo per capirne di più

Ingenio si occupa con continuità dei temi che interessano i professionisti, e tra questi anche di quello delle assicurazioni professionali. Abbiamo ricevuto questo approfondimento di una professionista sulla polizza RC professionale in convenzione con Inarcassa e lo abbiamo pubblicato, ritenendolo di interesse per i lettori. Ovviamente siamo disponibili ad ospitare chiarimenti di Inarcassa o altri interventi sul tema.

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I PUNTI DI FORZA E LE CRITICITA’ DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE IN CONVENZIONE DI INARCASSA

Il D.P.R. n. 137/2012 ha introdotto l’obbligo per il professionista di stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione …

L’auspicio del legislatore alla stipula di convenzioni nasce evidentemente dalla consapevolezza che i Professionisti non sono in grado di valutare, da soli, l’idoneità di una polizza e da considerazioni in merito agli evidenti benefici derivanti da una contrattazione collettiva. 

E chiaramente la speranza del legislatore è che le polizze in convenzione siano idonee, cioè tutelino effettivamente il professionista/assicurato e, di conseguenza il cittadino, dai danni che il professionista stesso può causare nello svolgimento della professione.

Cosa scrive Inarcassa rispetto alla polizza RC professionale in convenzione ?

In tale logica sulla rivista di Inarcassa si legge, in argomento della convenzione stipulata il 01/04/2012 con i Lloyd’s, che “i miglioramenti ottenuti da Inarcassa, insieme all’esperienza professionale di chi da ingegnere e architetto libero professionista si è interessato al tema, rappresentino una garanzia per i nostri associati”. Inoltre sul sito di Inarcassa viene indicato che “Inarcassa si è posta come intermediario per ottenere le migliori condizioni commerciali, nel rispetto della specificità della categoria”, che “L’obiettivo di questo nuovo contratto è quello di soddisfare sempre meglio le esigenze degli iscritti, … e permettere loro di operare in serenità pur contenendo i costi delle coperture assicurative.” e che “I professionisti possono, grazie a questo accordo, accedere all’esclusività della soluzione assicurativa direttamente con i Lloyd’s di Londra e a tutti i servizi annessi (customer care, gestione sinistri)”.

Gli iscritti ad Inarcassa, sulla base di quanto sopra, deducono, correttamente a mio avviso, di poter contare sull’effettiva copertura assicurativa della polizza RC professionale in convenzione Inarcassa. Ma è proprio così? 

Quali sono i meriti di Inarcassa rispetto alla convenzione RC professionale?

Inarcassa ha sicuramente il grande merito di aver forzato il mercato assicurativo ottenendo l'introduzione, nell’attuale polizza RC professionale in convenzione, di garanzie di notevole portata e utilità per tutti gli assicurati, come ad esempio la copertura della condanna in solido, ma ritengo che molto altro resti ancora da fare per ottenere, da un lato, una polizza che tuteli idoneamente gli iscritti e, dall'altro lato, che detta polizza sia operativa nel momento del sinistro. 

Bisogna difatti tener presente che le compagnie di assicurazione sono aziende, e come tali hanno lo scopo di produrre profitto da distribuire ai propri soci, e non è quindi sufficiente disporre di un contratto di polizza perfetto, cioè che "nelle parole del testo" copra l’assicurato rispetto a qualunque rischio, ma è necessario poter contare anche sulla reale operatività della polizza in caso di sinistro. 

L’iscritto ad Inarcassa al quale venisse contestato un errore professionale sarà senz’altro tutelato dalla polizza stipulata?

In base ai dati tecnici inerenti ai sinistri della polizza in convenzione diffusi nell’agosto del 2018 in occasione del bando di gara per il ricollocamento della convenzione stessa è evidente che proprio così non sia. Ciò nonostante, e inspiegabilmente, Inarcassa si comporta come il “buon bottegaio che reclamizza i pregi, tacendo i difetti della merce”, come già lamentato dall’Ing. Massimo Perini nel lontano 2013 nella lettera (vedi http://rivista.inarcassa.it/edizione/4-2013/)  pubblicata nello Spazio aperto della rivista Inarcassa n.4/2013, lettera che rimase l'unica pubblicata malgrado altri Colleghi abbiano chiesto la pubblicazione di altre rimostranze sulla convenzione.

L’Ing. Perini lamentava, in particolare, l’inadeguatezza della formulazione della “clausola terremoto” introdotta nella polizza Unipol e pubblicizzata dalla nostra Cassa come risolutiva delle esigenze degli ingegneri strutturisti. Tale estensione di garanzia, tra l’altro molto costosa, prevedeva però una retroattività di soli 2 anni, una franchigia di €50.000 e, soprattutto, era operativa solo in caso di mancata applicazione della normativa antisismica. In concreto: lo strutturista diligente che applicava la normativa, ma commetteva un errore, pagava fior di soldi di premio per non essere affatto protetto dalla propria polizza.

...ma quanti strutturisti hanno acquistato tale estensione di polizza fidandosi di Inarcassa? Quanti ingegneri e architetti credono di essere tutelati, ma forse non lo sono?

Personalmente non comprendo tale atteggiamento della nostra Cassa previdenziale e ravvedo delle responsabilità, quantomeno morali e deontologiche, in capo al CDA.

Del resto la motivazione addotta da Inarcassa nella sua riposta all'Ing. Perini che si tratti di una convenzione ad adesione facoltativa, come l’attuale, non giustifica e, a mio avviso, non spiega la sponsorizzazione operata da Inarcassa rispetto alla convenzione, sponsorizzazione che ha indotto e induce indubbiamente l’iscritto a stipulare la polizza confidando di essere da questa idoneamente tutelato. 

Cosa è necessario oltre ad un buon contratto affinchè la polizza sia operante?

Per pretendere che l'assicuratore rispetti i propri obblighi contrattuali è necessario anzitutto che il professionista/assicurato adempia scrupolosamente ai propri obblighi precontrattuali e contrattuali, in modo da non inficiare l'operatività della polizza con i suoi stessi comportamenti.

È quindi indispensabile formare ed informare adeguatamente i professionisti (che sono dei tecnici, non degli assicuratori esperti!) in merito ai propri obblighi contrattuali e precontrattuali previsti dalla polizza e dal Codice Civile.

Ma chi assiste gli ingegneri e gli architetti nel momento della stipula della polizza di Inarcassa per evitare che incorrano in errori che potrebbero compromettere la copertura assicurativa? 

L’Arch. Santoro, in una comunicazione di risposta che mi ha inviato nel 2016, menzionava una “rete di professionisti in grado di intervenire a tutela di qualsiasi Assicurato”. Da allora mi chiedo chi siano ed in che modo e quando si possano contattare questi professionisti, ma non ho purtroppo avuto riposta in merito.

E chi assiste gli ingegneri e gli architetti quando in caso di sinistro si devono confrontare con la compagnia? 

Il Presidente nella medesima nota a me indirizzata nel 2016 richiamava una “società incaricata per la gestione dei sinistri”, riferendosi probabilmente alla società CHP London. 

A tale riguardo è bene però chiarire che la CHP London è una società che opera su incarico e mandato della Compagnia di assicurazione, occupandosi della gestione dei sinistri: essa pertanto tutela gli interessi della Compagnia di assicurazione e non quelli degli assicurati.  A questo punto chi garantisce effettivamente l’Assicurato? Il Presidente faceva forse riferimento ad altra società incaricata della gestione dei sinistri per parte degli assicurati? In tal caso: quale? 

Cosa era previsto nel bando di gara?

In verità nel bando di gara non si rileva la previsione di nessun tipo di consulenza per gli assicurandi e assicurati, tant'è che la polizza viene stipulata tramite la società Assigeco che è di fatto un CoverHolder, ovvero un intermediario che agisce in nome e per conto dei Lloyd’s e pertanto ne cura gli interessi. 

Sarebbe quindi opportuno dire chiaramente ai Colleghi assicurati che dovranno affrontare da soli gli eventuali sinistri e che probabilmente nessuno li affiancherà quando proveranno a far valere i propri diritti.

Del resto Inarcassa stessa, nel proprio bando, esprime quale obiettivo della convenzione quello di ottenere il premio più basso, obiettivo compatibile solo con la fattispecie di un prodotto stipulabile in autonomia dall’assicurato attraverso una piattaforma che riduca inevitabilmente al minimo l’interazione con operatori specializzati o specifiche forme di consulenza e, quindi, i relativi costi. Tale impostazione - plausibile tout court per la RC auto, in quanto il legislatore ha già imposto il rispetto di condizioni minime standard per tutelare effettivamente l’assicurato e, di conseguenza, il cittadino danneggiato - non sembra invece accettabile nel caso di RC professionale.

Un esempio: come può un ingegnere od un architetto sapere che la dichiarazione di conformità della polizza alle proprie esigenze, dichiarazione da sottoscrivere obbligatoriamente per poter procedere con il questionario online, ma per nulla prevista dalla normativa dell’intermediazione assicurativa, un indomani potrebbe essere usata dalla Compagnia per rigettare un sinistro?

O ancora: come può un ingegnere o un architetto immaginare che il contratto dovrebbe contenere esplicitamente la clausola di continuità, garanzia fondamentale per l’operatività della polizza, che invece è solo pubblicizzata, ma non è poi formalizzata nel contratto e quindi di fatto non può essere fatta valere in caso di sinistro?

Queste sono solo alcune di quelle che ritengo delle gravi mancanze della convenzione e di cui tratterò specificatamente in altri articoli, mancanze che ho più volte, per via scritta, rilevato e segnalato ad Inarcassa chiedendo, senza esito, che venissero sanate.

Conclusione

Il DPR n.137/2012 ha introdotto l’obbligo per il professionista di “stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”. 

Tuttavia affinchè quanto previsto nel dettato legislativo e cioè la tutela del danneggiato e, di conseguenza, dell’assicurato, trovi concreta attuazione, è necessario che ciascuno si assuma le proprie responsabilità e faccia la propria parte adempiendo con la diligenza del buon padre di famiglia al ruolo che la legge gli attribuisce.